Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  05/06/2023

Amministrazione di sostegno e atti personalissimi - Francesco Viglino

Gli atti personalissimi: il matrimonio

La legge non dispone che il giudice tutelare possa semplicemente vietare all’incapace di concludere un determinato negozio, senza la contestuale possibilità per l’amministratore di effettuarlo105. Tuttavia, l’art. 411 c.c. permette di estendere al beneficiario determinati effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione106; ecco allora che diviene possibile delineare una categoria di atti che non possono in ogni caso essere compiuti dall’amministratore di sostegno, ma che il giudice tutelare può vietare al beneficiario: gli atti personalissimi, ossia quelli che esprimono la più profonda volontà dell’individuo, e che dunque non possono essere compiuti da un terzo in suo nome, come il matrimonio e gli altri atti del diritto di famiglia, la donazione ed il testamento107. Non c’è dubbio, come d’altronde dimostra l’unità di visioni della dottrina108, che il beneficiario, di norma, conservi la capacità di compiere gli atti personalissimi: è una conclusione necessaria, poiché il soggetto non può essere sostituito dall’amministratore nell’effettuare tali negozi (essendo, appunto, personalissimi). Ciò chiarito, si deve considerare che, ex art. 411 c.c., il giudice tutelare può estendere i divieti di contrarre matrimonio (art. 85 c.c.), testare (art. 591 c.c.) e donare al beneficiario di amministrazione di sostegno.

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In allegato l'estratto integrale completo di note.


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