Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  23/09/2015

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E CAPACITA' DI NEGOZIARE TESTAMENTO - Trib. Vercelli, 4.9.2015 - G. TARANTINO

Amministrazione di sostegno

Capacità di testare

Limiti 

Qualora il Giudice tutelare sia chiamato a valutare la richiesta di privare il beneficiaciario dell'amministrazione di sostegno della capacità di redigere testamento, dovrà verificare se il medesimo versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da porlo in stato di facile raggirabilità e che non gli consentano di giovarsi di intervalli di lucidità, facendo particolare riferimento alle disposizioni che disciplinano l'attività notarile di raccolta degli atti - imponendo al rogante un'indagine sulla volontà delle parti - nonché a tutte le norme del codice civile che disciplinano l'invalidità successiva del testamento o delle singole disposizioni.

Interessante pronuncia del Giudice tutelare di Vercelli - per il testo integrale del provvedimento vedi il link in calce -chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di modificare o meno un proprio provvedimento con il quale veniva limitata la facoltà di redigere testamento ad un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno.

Il Giudice, al riguardo, premesso che tale limitazione, lungi dal costituire una sorta di "vessazione" o "umiliazione" della persona della beneficiaria, si inscrive piuttosto nel sistema di protezione caso per caso delineato dalla normativa in materia di  amministrazione di sostegno - tanto più che non sarebbe infatti ipotizzabile in caso di interdizione, laddove il soggetto tutelato è sempre e comunque legalmente privato della capacità di negoziare validamente un testamento - afferma che una decisione in materia deve essere vagliata considerando le condizioni di lucidità del beneficiario e che, sopratutto, le volontà testamentarie debbano corrispondere all'effettiva volontà dello stesso.

L'indagine in parola è tutt'altro che semplice, in quanto, come rilevato dal medesimo giudice "se si pone mente al fatto che: i) lo scrutinio circa l'incapacità naturale del testatore è ben possibile, seppur con tutte le difficoltà del caso, a priori (ossia in epoca precedente la redazione del testamento) ed indipendemente dal contenuto concreto dell'atto e dal comportamento altrui; ii) l'indagine circa l'eventuale coartazione della volontà del testatore per effetto di violenza, dolo, errore o captazione, al contrario, è per sua natura strutturata quale indagine successiva, o tutt'al più contestuale, alla redazione dell'atto, non potendosi mai, a priori ed indipendetemente dalla concreta esegesi delle disposizioni di ultima volontà, ritenere con certezza che siano in corso condotte abusive da parte di terze persone (condotte che oltretutto potrebbero essere destinate a cessare), né tantomeno escludere che esse, all'attualità inesistenti, possano manifestarsi in futuro".

Nel caso di specie il Giudice, accertata la lucidità, la sicurezza e la coerenza espositiva del beneficiario, revocando un proprio  precedente provvedimento, ha dichiarato quest'ultimo reimmesso nel pieno possesso ed esercizio della propria capacità di negoziare testamento in qualsiasi forma.




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