Si rende disponibile la recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di prodigalità in cui fra l'altro si chiarisce che:
"La prodigalità di per sè non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici (...), ma su concrete condotte tali da porlo a rischio di indigenza."
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