-  Battaglia Roberto  -  14/12/2013

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E RICORRIBILITA IN CASSAZIONE – Roberto BATTAGLIA

Con la pronuncia n. 11657 dell"11 luglio 2012, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui la Corte d"Appello si era pronunciata sul reclamo (dichiarandolo inammissibile) avverso il decreto con il quale il Giudice tutelare aveva nominato un nuovo Amministratore di sostegno in sostituzione di quello precedente.

In particolare, la Cassazione nell"affermare l"inammissibilità del ricorso ex art. 720 bis c.p.c. avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione o sostituzione ad opera del G.T. di un A.d.S., ha precisato come si tratterebbe di provvedimenti di carattere meramente ordinatorio ed amministrativo, emanati in applicazione dell"art. 384 c.c., richiamato dall"art. 411, comma 1, c.c..

La facoltà di ricorso ex art. 720 bis citato dovrebbe limitarsi – sempre secondo il Supremo Collegio – alle ipotesi di decreti di carattere decisorio, come ad es. quelli che dispongono l"apertura e/o chiusura dell"amministrazione (assimilabili alle sentenze di interdizione o inabilitazione). Ha osservato, inoltre, che se il provvedimento giurisdizionale sul rapporto sostanziale sotteso è privo di carattere decisorio, la declaratoria di improponibilità dell"impugnazione, anche se provoca un pregiudizio definitivo (circostanza invocata dal ricorrente), non assume per questo fatto una valenza autonoma di provvedimento decisorio.

La Corte di merito, nel caso di specie, aveva in precedenza dichiarato inammissibile il gravame, rilevando che il decreto del G.T. di revoca dell"Amministrazione di Sostegno. e di sua sostituzione sarebbe riconducibile nell"ambito della volontaria giurisdizione, non impugnabili ex art. 720 bis c.p.c., bensì reclamabili ex art. 739 c.p.c. dinanzi al Tribunale collegiale.

Va ricordato che la Suprema Corte aveva statuito che «avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e dovendo riferirsi tale norma soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l"apertura o la chiusura dell"amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti art. 712 ss. [c.p.c.], espressamente richiamati dal [co. 1] dell"art. 720 bis c.p.c.». (Cass. civ., 10.05.2011, n. 10187, in Giust. civ., 2011, I, 1998).

Le regole processuali in tema di A.d.S. sono contenute nel c.c. (artt. 404 ss.) e nell"art. 720 bis del codice di rito. La norma processuale richiama al comma 1 varie disposizioni dettate in tema di giudizio di interdizione e inabilitazione, subordinandone l"applicazione alla clausola di compatibilità (cfr. Vullo, Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, I, Bologna, 2011, 646 ss.).

Ai sensi dell"art. 720 bis c.p.c., il decreto del G.T. è reclamabile davanti alla Corte d"appello ex art. 739 c.p.c., mentre avverso il decreto con il quale la Corte d"appello decide sul reclamo è ricorribile per cassazione.

In tema di procedimenti relativi all"A.d.S., si registrano diversi orientamenti.

A) Secondo una prima opzione, il procedimento ha natura di volontaria giurisdizione (valorizzando l"assenza di contraddittorio sull"oggetto della decisione e l"intervento del G.T. non su un diritto o status ma nell"ottica della vigilanza e protezione di interessi del beneficiario; cfr., ad es., Chizzini, in Bonilini, Chizzini, L"amministrazione di sostegno, Padova, 2007, 384 ss.). Come ricordato in un provvedimento di merito, l"A.d.S. è rivolta «a garantire la più efficace gestione degli interessi della persona tramite l"intervento del Giudice tutelare con l"utilizzo di un provvedimento che va riconosciuto come classica espressione dell"esercizio della volontaria giurisdizione» (G.T. Modena, 22 febbraio 2005, in Giur. it., 2005, 2077). Secondo questa impostazione, il ricorso per cassazione è ammissibile in relazione a quei provvedimenti «che attengono alla istituzione e alla vita dell"amministrazione di sostegno» (cfr. Chizzini, Op. cit., 462), senza limitarsi al solo decreto di apertura oppure di decreto di revoca della stessa.

B) Secondo un"altra interpretazione (cfr. Tommaseo, in Bonilini-Tommaseo, Dell"amministrazione di sostegno, Milano, 2008, 123 ss.; Campese, L"istituzione dell"amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e di inabilitazione, in Fam. dir., 2004, 133), valorizzando il rinvio legislativo al procedimento per interdizione, il procedimento rivestirebbe natura contenziosa (con correlato obbligo di difesa tecnica), simile a quella relativa all"interdizione, che si qualificherebbe nel fatto di sfociare in un provvedimento idoneo a passare in giudicato (prescindendo, dunque, dalla forma del decreto e della sua reclamabilità, secondo il modello camerale). Corollario di tale tesi è la reclamabilità dinanzi alla Corte d"appello ai sensi dell"art. 720 bis c.p.c., e successivo eventuale ricorso per cassazione. Quest"ultimo, peraltro, sarebbe limitato ai soli decreti pronunciati in sede di reclamo che abbia ad oggetto «provvedimenti ablativi, sia pure parzialmente, della capacità d"agire e dunque incidono sulla possibilità di operare attivamente e validamente nella realtà giuridica» (cfr. Tommaseo, Op. cit., 544).

Si è obiettato, rispetto a quest"ultima rigida impostazione, come la natura volontaria si possa ricavare facendo riferimento alla sostanza della tutela che viene chiesta, a prescindere dal profilo meramente formale.

La Suprema Corte, con la citata pronuncia, si colloca in un orientamento che fa distinzione, nell"ambito del procedimento de quo, fra provvedimenti di volontaria giurisdizione da un lato (revoca e sostituzione di A.d.S.), solamente reclamabili dinanzi al Tribunale collegiale ex art. 739 c.p.c. (cfr. anche Cass. civ., 6 maggio 2010, n. 11019), e provvedimenti di carattere contenzioso dall"altro (quelli che dispongono l"A.d.S. ex art. 384, richiamato dall"art. 411, comma 1, c.c.).

Molteplici elementi portano, peraltro, ad allontanare l"istituto dell"A.d.S. da quelli dell"interdizione e inabilitazione. Tra l"altro, sotto il profilo dell"incompatibilità rispetto al passaggio in giudicato, va rilevato che l"art. 407, comma 4, c.c. stabilisce che il G.T. può in ogni tempo modificare o integrare d"ufficio le decisioni assunte con l"originario decreto di nomina.

L"art. 720 bis riguarda – si potrebbe obiettare – il regime di impugnazione di tutti i provvedimenti relativi al procedimento in oggetto (id est: nomina dell"A.d.S., rigetto del ricorso per la nomina, provvedimenti di revoca, sostituzione, ecc.), ad eccezione di quelli urgenti posti in essere ai sensi dell"art. 405, comma 4, c.c.. Avverso i decreti del G.T. è quindi ammesso il reclamo alla Corte d"appello ex art. 739 c.p.c., e contro i decreti della Corte d"appello il ricorso per cassazione.

Quanto al caso specifico deciso dalla Suprema Corte, relativo al decreto che dichiara l"inammissibilità del reclamo presentato ex art. 720 bis c.p.c., va osservato che il decreto di inammissibilità dell"appello non reca un pregiudizio definitivo al diritto (processuale) all"azione, per il fatto che, a ben vedere, nei confronti del decreto di revoca o di sostituzione dell"A.d.S. troverebbe applicazione la disciplina del rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c. (e quindi sarebbero revocabili dallo stesso G.T. ex art. 742 c.p.c.).




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