Amministrazione di sostegno  -  Giuseppe Piccardo  -  03/02/2023

Amministrazione di sostegno e tutela degli interessi del beneficiario - Cass. civ. n. 32542/22

La Corte di Cassazione, con l‘ordinanza numero 32542 del 4 novembre u.s., si è pronunciata in relazione allo scopo della misura dell’amministrazione di sostegno,  con riferimento all’interesse del beneficiario, precisando che detta misura è volta non solo alla protezione di interessi patrimoniali, ma anche e soprattutto di interessi non patrimoniali, con la limitazione massima della capacità di agire del beneficiario.

La sentenza trae origine dal rigetto, in sede di reclamo, del ricorso contro  il provvedimento con cui il Giudice tutelare aveva dichiarato l’apertura di una amministrazione di sostegno, sulla base della relazione dei servizi sociali, dalla quale emergevano le difficoltà economiche della beneficiaria e non meglio precisate patologie, tali da giustificare la limitazione delle sue capacità cognitive.

Nonostante quanto sopra, veniva evidenziato che la ricorrente presentasse una fragilità che andava ad incidere sull’autonomia di provvedere alla propria capacità di agire, apparendo dunque, la misura, necessaria in relazione alle  conseguenze che tale fragilità avrebbe determinato nella concreta gestione del suo patrimonio.
Contro tale decisione, la ricorrente – beneficiaria proponeva ricorso in cassazione, lamentando, tra l’altro, che il Giudice Tutelare non avesse considerato la sua contrarietà all’applicazione della misura.

Con l’ordinanza n. 32542 del 4 novembre 2022, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, ribadendo i presupposti della misura di protezione, vale a dire l’infermità o una menomazione fisica o psichica di chi si trovi nell’impossibilità parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, perseguendo la finalità di offrire, a chi si trovi in tali condizioni, uno strumento di assistenza in grado di sacrificare il meno possibile la  capacità di agire e di adeguarsi, per la sua flessibilità e dinamicità, alle esigenze concrete del beneficiario.
Dunque, la Suprema Corte esclude il ricorso all’istituto laddove la persona si trovi nella piena capacità di intendere e volere e di autodeterminarsi, anche se menomata fisicamente, al fine di tutelare esigenze di natura patrimoniale. In tale prospettiva, una limitazione della capacità di agire della persona, in presenza di una volontà contraria in tal senso da parte della beneficiaria medesima, come nel caso di specie, non può essere ignorata dal giudice e giustifica, secondo la Corte di legittimità, la cassazione con rinvio della sentenza al giudice di merito

La sentenza, ad avviso dello scrivente è condivisibile nella sua impostazione e nella motivazione, in quanto si conforma pienamente allo spirito della misura di protezione, così come voluta da chi tale misura la ha pensata e tramutata in legge. Infatti, l’amministrazione di sostegno ha, come scopo principale, la tutela degli interessi e di un progetto esistenziale di vita del beneficiario, non quello della mera tutela patrimoniale del medesimo, a vantaggio dei suoi eredi e dei terzi, unitamente all’applicazione della misura medesima, anche contro la volontà del beneficiario, in quanto ritenuto privo di potere decisionale al riguardo.

In questa prospettiva, l’abolizione dell’interdizione diventa una necessità, in quanto misura non solo non più adeguata all’evoluzione giuridica in materia di persone e famiglia, ma anche in quanto strumento discriminatorio e meramente finalizzato alla tutela degli interessi patrimoniali dei familiari del beneficiario, più che del beneficiario medesimo.

L’auspicio, dunque, è che il progetto di legge per l’abolizione dell’interdizione possa essere esaminato al più presto dal legislatore e che la riforma auspicata in tal senso possa essere realizzata in tempi brevi.


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