Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  27/06/2015

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: MANCATA AUDIZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO - Trib. Modena 30.4.2015

- Amministrazione di sostegno

- necessità di sentire il soggetto interessato

- nella specie, si è ritenuto doversi prescindere dall'audizione della beneficiaria e provvedere sulla base delle fonti documentarie presenti in atti.

Riilevato in particolare che: "in diritto è noto come l'audizione del beneficiario costituisca l'atto essenziale dell'intera procedura, al punto che il disposto affidato all'art. 407 dispone che: "il giudice deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce". Trattasi di atto doveroso, fondamentale ed irrinunciabile della procedura, indispensabile per individuare il grado di disabilità della persona, come pure per coglierne i bisogni ed esigenze effettive. Per quanto nella prassi del giudizio di interdizione, ed anche per la nuova protezione si sia posto l'annoso problema dell'omessa audizione del beneficiario rifiutatosi di comparire in udienza, ovvero si sia reso irreperibile (cfr. C. Cost. 31 marzo 1988, n. 382, in tema di procedimento di interdizione, la quale ha escluso che l'irreperibilità dell'interdicendo ritualmente accertata possa paralizzare il corso del procedimento);

che, peraltro, dispone il comma 3° dell'art. 407 c.c. che "in caso di mancata comparizione (il giudice) provvede comunque sul ricorso", nella specie potendosi provvedere sull'istanza di nomina in forza di ulteriori fonti di informazioni, cartacee e documentarie, diverse dagli esiti dell'audizione del beneficiario;

che già in passato l'Ufficio ha provveduto in termini in un procedimento di inabilitazione trasmigrato ex art. 418 c.c. nel quale il beneficiario era già stato esaminato nella precedente fase ed in quella successiva non si era presentato in udienza (cfr. trib. Modena 21 marzo 2005, in Giur. Merito, 2005, 753; Trib. Modena 14 ottobre 2014, in www. dejure.it);"

si è ritenuto, che anche nella specie, dovesse prescindersi dall'audizione della beneficiaria, dato il comportamento ostativo della madre convivente. (c.c.)




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