-  Santuari Alceste  -  09/05/2015

ANAC: AZIENDE SPECIALI E SOCIETA CONTROLLATE: INCOMPATIBILITA E INCONFERIBILITA – Alceste SANTUARI

Nella propria attività di controllo e supporto agli enti locali, l"ANAC adotta orientamenti e risponde a quesiti

Tra questi rientrano quelli riguardanti le società controllate e le aziende speciali

Di seguito, si riportano e analizzano alcuni recenti interventi dell"Autorità in materia di incoferibilità e di incompatibilità nelle aziende speciali e nelle società controllate

Con il parere dell"8 aprile 2015, n. 24, l"ANAC è intervenuta sulle cause di inconferibilità ai sensi del d. lgs. 39/13 nelle società a totale partecipazione pubblica che svolgono servizi pubblici locali in favore delle amministrazioni di riferimento.

In primo luogo, l"Autorità Nazionale Anticorruzione ha inteso ribadire che le società in parola rientrano nella nozione di "enti privati in controllo pubblico", di cui all"art. 1, comma 2, lett. c) del d. lgs. n. 39/13. Chiarito il perimetro di applicazione della normativa speciale, l"Autorità ha sancito l"inconferibilità di incarichi gestionali a coloro che già ricoprono i medesimi incarichi (presidente o amministratore delegato) in altri enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione. Peraltro, ha fatto notare l"Autorità che lo statuto della società presso cui si sarebbe dovuto procedere all"incarico stabilisce il divieto di assumere la carica di amministratore delegato per coloro che rivestono le cariche di dirigente e di dipendente della società, nonché per chi possiede poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività analoghe (si tratta nel caso di specie del servizio di igiene ambientale) o comunque connesse agli scopi sociali.

Nel medesimo parere, l"Autorità evidenzia che ai sensi dell"art. 18, comma 2, d. lgs. n. 39/13 "I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire incarichi di loro competenza". Conseguentemente, l"ANAC ha invitato l"Amministrazione che ha provveduto alla nomina, ai sensi dell"art. 18, comma 3 del decreto citato, ad individuare "le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono proceder al conferimento dell"incarico nel periodo di interdizione dei titolari".

L"Autorità ha altresì approvato il seguente orientamento (n. 11/2015) in materia di inconferibilità di incarichi avuto riguardo alle cariche politico-amministrative: "Le situazioni di inconferibilità previste nell"art. 7 del d.lgs. 39/2013, nei confronti di coloro che nell"anno o nei due anni precedenti hanno ricoperto le cariche politiche e gli incarichi ivi indicati, vanno equiparate, ai fini del d.lgs. 39/2013, a coloro che attualmente ricoprono tali ruoli. Pertanto, nel caso in cui il Presidente o Amministratore Delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associate, assuma anche l"incarico di Amministratore di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte delle predette amministrazioni, sussiste la causa di inconferibilità prevista dall"art. 7, co. 2, lett. d), del d.lgs. 39/2013."

 

Con il parere del 22 aprile 2015, n. 30 (si veda anche l"orientamento n. 13/2015/AC), l"ANAC si è pronunciata sulla compatibilità tra dirigente dell"Amministrazione comunale e ruolo di amministratore unico di un ente strumentale della stessa amministrazione (azienda speciale). Al riguardo, l"Autorità, richiamando la delibera n. 47/2013 della Civit e avuto riguardo alla previsione contenuta nell"art. 4, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, ha distinto la fattispecie delle società partecipate/controllate (enti di diritto privato in controllo pubblico) da quella delle aziende speciali (enti pubblici economici). Il caso di specie riguarda la possibilità di nominare un dirigente del comune quale amministratore unico dell"azienda speciale del medesimo comune. Sul punto, l"Autorità ha ritenuto che l"art. 12, comma 4, lettera da ) a c) del d.lgs. 39/2013 attiene all"assunzione di "cariche" negli enti pubblici (secondo la definizione sopra riportata), riguardando esclusivamente l"assunzione di cariche di componenti degli organi di indirizzo delle amministrazioni provinciali e comunali, di forme associative tra comuni o negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Pertanto, ha ribadito l"Autorità "nelle citate disposizioni del d.lgs. 39/2013, non è espressamente contemplata una causa di incompatibilità tra dirigente della pubblica amministrazione ed amministratore unico di un"azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione." Resta fermo, in ogni caso, che secondo quanto previsto dall"art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall"art. 1, comma 41, della l. 190/2012 - «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Conseguentemente, ai sensi del combinato disposto dell"art. 12 del d.lgs. 39/2013 con l"art. 6-bis della l. 241/1990, sopra richiamato, l"incarico di amministratore unico di un"azienda speciale non potrà essere conferito ad un dirigente dell"Amministrazione che l"ha costituita, nel caso in cui lo stesso dirigente sia chiamato a svolgere, in virtù dell"incarico rivestito, funzioni che attengono alla vigilanza, al controllo, al finanziamento della predetta azienda speciale, stante il potenziale conflitto di interessi in capo al dirigente stesso, configurabile in simili circostanze.

 

Nell"orientamento n. 12 del 22 aprile 2015, l"ANAC ha affermato che "ai sensi dell"art. 4, comma 4, d.l. n. 95/12, convertito con modificazioni in l. 135/2012, in combinato disposto con gli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/13, la nomina nei c.d.a. delle società controllate, di dipendenti dell"amministrazione di riferimento, deve limitarsi al personale interno, anche con qualifica dirigenziale, purché non investito della carica di Presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato o ancora di amministratore unico".




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film