-  Redazione P&D  -  07/09/2012

ANCHE LO STRANIERO NON VEDENTE PUO' ACCEDERE AI POSTI RISERVATI NELLA P.A. - Trib. Siena, ord. 3.9.2012

Il giudice del lavoro del Tribunale di Siena, con ordinanza dd. 03.09.2012, ha accolto il ricorso anti-discriminazione  depositato da un cittadino ruandese non vedente, che si era visto negare dal Ministero dell"Economia e delle Finanze e dal Centro per l"Impiego di Brindisi l"assunzione per le mansioni di centralinista telefonico da inquadrare nel ruolo unico del personale del Ministero dell"Economia e delle Finanze presso la ragioneria territoriale di Brindisi, nonostante fosse giunto primo nell"apposita graduatoria. Questo a causa del mancato possesso della cittadinanza italiana, richiesta per decisione del Centro per l"Impiego di Brindisi a seguito di una nota pervenuta dal  Ministero dell"Economia e delle Finanze.

Accogliendo il ricorso, il giudice del lavoro di Siena, luogo di domicilio del ricorrente, ha ordinato la cessazione del comportamento pregiudizievole, ordinando alle parti convenute di ricollocare il cittadino ruandese nella graduatoria da cui era stato escluso, ai fini del successivo avviamento al lavoro.

Nell"ordinanza, il giudice di Siena ha respinto  la tesi contraria all"accesso degli stranieri extracomunitari ai rapporti di Pubblico Impiego, per cui la clausola di esclusione fondata sulla cittadinanza di cui al d.P.R.  n. 487/94 sarebbe stata legificata per effetto  dell"art. 70 d.lgs. n. 165/01, che a sua volta godrebbe di protezione costituzionale per effetto dell"art. 51 Cost., rispondendo ad una finalità di garanzia dei fini pubblici del rapporto di pubblico impiego. Secondo il giudice di Siena, infatti, l"art. 51 della Cost. non può essere interpretato al fine di escludere i cittadini extracomunitari dal Pubblico Impiego, bensì come clausola di garanzia per il buon andamento e imparzialità nelle procedure di accesso ai rapporti di pubblico impiego. Ugualmente,  un"interpretazione dell"art. 51 Cost.  volta ad escludere i cittadini di Paesi terzi dall"accesso al pubblico impiego  risulterebbe irragionevole ed anacronistica perché implicherebbe che essi aprioristicamente, per il solo fatto dello status civitatis, non avrebbero quel rapporto di fedeltà con le istituzioni tale da rispondere alle finalità pubbliche dell"impiego; e questo indipendentemente dal grado di radicamento e di collegamento effettivo con il Paese di immigrazione, come nel caso in questione ove il cittadino ruandese risulta residente da molto tempo in Italia, è titolare di permesso di soggiorno CE di lunga durata ed è coniugato con cittadina italiana.

Nell"ordinanza, il giudice fa pure riferimento alla Convenzione OIL n. 143/75 ed al principio di parità di trattamento dei lavoratori migranti nell"accesso all"occupazione,  con le uniche eccezioni  di quegli impieghi e funzioni le cui restrizioni siano necessarie nell"interesse dello Stato. Tale  espressione è stata utilizzata dal legislatore italiano per individuare i posti nel pubblico impiego preclusi anche ai cittadini comunitari e quindi non sarebbe consentito differenziare tale nozione di interesse nazionale a seconda della cittadinanza del soggetto cui si riferisce. Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 348 e 349/2007 e n. 80/2011,  il diritto internazionale pattizio, di cui la Convenzione OIL fa parte,  costituisce sia paramero interposto di  costituzionalità, sia criterio di riferimento per un"interpretazione costituzionalmente orientata.

Anche per tali ragioni,  il giudice di Siena ha considerato superato il precedente giurisprudenziale negativo della Cassazione (n. 24170/2006), maturato  nel periodo precedente ai citati orientamenti del giudice delle leggi, quando le leggi di ratifica delle norme di diritto internazionale pattizio venivano considerate alla stregua di leggi ordinarie e non di parametri interposti di costituzionalità delle norme nazionali.

L"azione antidiscriminatoria dinanzi al Tribunale di Siena è stata patrocinata dall"avv. Annamaria Dario, del Foro di Firenze e socio dell"ASGI, nell"ambito delle attività dell"Antenna anti-discriminazione di Firenze, progetto con il supporto dell"Open Society Foundation.

Tratto da www.asgi.it




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