-  Michela del Vecchio  -  15/02/2017

Ancora sulla residenza abituale del minore – Cass SSUU 3555/17 – Michela del Vecchio

La residenza abituale del minore deve essere individuata alla data della presentazione della domanda di affidamento a tutela dell'interesse superiore del minore stesso alla stabilità dei legami affettivi e delle relazioni sociali ed al criterio della vicinanza al luogo – centro dell'integrazione sociale del minore

 

Dell'art. 8 Reg. U.E. n. 2201/2003 si è già trattato in questa rivista ("minore – dimora stabile e domicilio – di Serrao Eugenia) precisando che il concetto di residenza abituale non è definite dal Reg. CE 2201/2003 ma deve essere determinato dal Giudice volta per volta nel caso concreto e sulla base di elementi di fatto. I criteri cui il Giudice dovrà uniformarsi sono chiaramente ispirati all'interesse superiore del minore stesso e al concetto di vicinanza al luogo che il minore riconosce come il centro dei propri legami affettivi (scuola, famiglia, amicizie o comunque relazioni socialmente significative).

In diverse occasioni la Suprema Corte ha ribadito che il consolidamento dell'integrazione sociale del minore consente di ancorare la residenza abituale nel luogo che – per durata, regolarità e permanenza – il minore identifica come "suo" (Cass. SSUU 18 marzo 2016 n. 5418; Cass. SSUU 7 settembre 2016 n. 17676).

Con la decisione in commento la Suprema Corte a Sezioni Unite torna a rimarcare il concetto di residenza abituale del minore non solo ribadendo quanto già statuito nelle precedenti decisioni e, dunque, rimarcando la rilevanza a tal fine del luogo ove il minore è socialmente integrato instaurando – come detto – rapporti significativi sotto il profilo relazionale; ma anche evidenziando che l'individuazione della residenza abituale per la competenza giurisdizionale internazionale va compiuta al momento della presentazione della domanda di affidamento" senza considerare gli intervalli privi di significativa rilevanza". In tali ipotesi, dunque, acquista relativo significato l'eventuale diversa regolamentazione dei rapporti genitoriali al momento della cessazione della convivenza.

Gli accordi fra genitori, infatti, cedono rispetto al superiore interesse del minore ed al criterio processuale di diritto internazionale secondo cui la competenza a conoscere e decidere dell'affidamento e dei rapporto del minore con i genitori spetta al Giudice del luogo ove il minore ha radicato la propria vita.

Nella fattispecie esaminata la Corte ha relativizzato il documento sottoscritto dai genitori nel quale era previsto che nell'ipotesi di allontanamento di uno di essi dalla città indicata nella separazione, si sarebbe potuto procedere ad una modifica delle visite concordate con l'altro genitore. In tale ipotesi la Corte ha interpretato l'accordo come una implicita accettazione dell'allontanamento del minore da parte del genitore non collocatario con la previsione a favore di quest'ultimo di un regime di visite "facilitate".




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