-  Mazzon Riccardo  -  16/09/2014

ANCORA SULLE SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI RIMBORSABILI AL CONDOMINO - Riccardo MAZZON

La prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condominio che chiede il rimborso: in tal senso si espone anche la seguente pronuncia, laddove afferma che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 c.c., per il quale il condominio che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente, va considerata urgente la spesa la cui erogazione non può essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere; nel contesto, la sentenza in esame precisa come la prova, dell'indifferibilità della spesa, incombe sul condominio che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni

"che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini" (Cass., sez. II, 12 settembre 1980, n. 5256, GCM, 1980, 9 - cfr., amplius, il volume "La responsabilità nel condominio dopo la riforma", Riccardo Mazzon, 2013).

Il credito del condomino (che abbia anticipato spese, di carattere urgente, relative a parti comuni dell'edificio) ha, in ogni caso, carattere pecuniario e non di valore,

"onde non è suscettibile di rivalutazione monetaria" (Pret. Catania 29 maggio 1990, ALC, 1991, 355).

Si pensi, ad esempio, al credito derivante da spese effettuate per il rifacimento dei solai, nel senso che, in un edificio in condominio, il rifacimento dei solai, in comunione tra il proprietario del piano superiore e quello del piano inferiore, se disposto e realizzato non consensualmente, ma unilateralmente, è regolato all'art. 1134 c.c.:

"pertanto il proprietario che abbia di sua iniziativa realizzato i lavori, potrà pretendere il rimborso dall'altro della quota di sua pertinenza solo ove provi l'urgenza dei lavori stessi" (Trib. Napoli 22 gennaio 2002, GNap, 2002, 157);

o, anche, al credito derivante da spese effettuate per il rifacimento del tetto, laddove la giurisprudenza afferma che le spese, anticipate da un condomino per il rifacimento del tetto, sono da considerare urgenti ed indifferibili e, pertanto,

"vanno rimborsate dagli altri condomini in base alla tabella di proprietà generale" (Trib. Spoleto 30 giugno 1997, RGU, 1997, 805).

Tra la domanda proposta dal condomino, nei confronti degli altri partecipanti al condominio, tendente ad ottenere il rimborso delle spese effettuate per le cose comuni (nella pronuncia che segue, ad esempio, trattavasi di riparazione del tetto dell'edificio condominiale) in considerazione della loro urgenza, e la medesima domanda, fondata sulla prova dell'esistenza del consenso manifestato dagli altri partecipanti, sussiste diversità di "causa petendi", in quanto la prima è diretta a provare un'attività gestoria del condomino, la seconda l'esistenza di un'autorizzazione o di una delega da parte dell'assemblea condominiale:

"ne consegue che, a norma dell'art. 345 c.p.c., nel caso in cui in primo grado sia stata proposta la prima domanda, è inammissibile, in quanto nuova, la seconda domanda proposta in grado di appello" (Cass., sez. II, 27 ottobre 1995, n. 11197, GCM, 1995, 10).

 




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