Responsabilità civile da sinistro stradale
intervento in causa dell'assicurazione del danneggiato
artt. 144 – 148 e 149 cod. ass.
"E' esclusa la legittimazione della compagnia del danneggiato ad intervenire nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti del danneggiante e della compagnia assicurativa di quest'ultimo"
Anche il Tribunale lagunare si aggiunge alle altre Corti di merito (Bologna e Torino tra le prime) nel contrastare i diversi tentativi delle compagnie di assicurazione di sostituirsi processualmente l'una con l'altra, come buoni amici al biliardino, cercando di utilizzare i più disparati istituti giuridici.
Dapprima c"hanno provato con la costituzione diretta della compagnia del danneggiato in rappresentanza di quello del danneggiante, poi con la delegazione cumulativa, quindi con l"intervento litisconsortile.
Fortunatamente ci sono giudici (e prima di loro, sia consentito, avvocati) che vigilano e tutelano i soggetti deboli, ovvero i danneggiati, e ciò anche contro le agguerrite assicurazioni di cui sono clienti.
Così ha fatto il giudice dott.ssa Mariagrazia Balletti nella sentenza del 17 aprile 2015 in commento, la quale ha dichiarato inammissibile l'intervento volontario della compagnia disponendone l'estromissione.
Ma il magistrato veneziano fa un qualcosa di più, perché sottolinea come lo strapotere della lobby assicurativa, i patti fra le compagnie, non possono e non devono trovare terreno fertile anche nelle aule di giustizia, dal momento che "quando il danneggiato opta di convenire in giudizio l'assicurazione del responsabile civile anziché la propria, ritenere che un accordo fra imprese assicuratrici possa determinare una modificazione del contraddittore processuale prescelto dal danneggiato vorrebbe dire vanificare la facoltà del danneggiato di scegliere il proprio contraddittore processuale, facoltà a lui riservata dalla interpretazione della sentenza della Corte costituzionale del 2009".