-  Gasparre Annalisa  -  15/04/2017

Animali maltrattati dopo la confisca: chi paga? - Cass. pen. 18167/17 - Annalisa Gasparre

Con la sentenza n. 18167/2017 la Corte di cassazione si è occupata del post confisca di cani maltrattati. 

Nella specie i cani erano stati confiscati all'allevamento: in principio furono sequestrati in relazione al reato di maltrattamento. Emesso decreto penale di condanna, accanto alla condanna dell'imputato, il sequestro si è convertito in confisca. Tuttavia i cani sono stati lasciati in custodia dell'allevamento per 315 giorni, periodo per il quale il giudice aveva liquidato una somma di denaro quale compenso per la custodia, salvo il diritto di rivalersi sui Comuni interessati per il periodo successivo alla confisca, momento in cui la titolarità dei cani passava ai predetti Comuni. 

Alcuni anni dopo la confisca, 2 dei cani erano stati ritirati da un Comune, 3 erano deceduti e 3 erano ancora in custodia presso l'allevamento condannato. La titolare dell'allevamento chiedeva ordinarsi l'affidamento in custodia ad associazione animalista ma il giudice dell'esecuzione dichiarava difetto di giurisdizione a provvedere, rilevando di avere potere solo fino all'irrevocabilità del decreto penale e che, una volta disposta la confisca, ogni decisione in merito spettava all'autorità amministrativa.

Dopo un'interessante ricostruzione della normativa - internazionale e nazionale - applicabile, la Corte di cassazione evidenzia che la legge n. 189 del 2004 dispone che gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta. Tuttavia, quando manchi tale richiesta si pone il problema di individuare l'ente pubblico sul quale incombe l'onere di farsi carico del mantenimento degli animali confiscati. 

Nel caso di specie, trattandosi di cani meticci, l'ente pubblico è stato individuato nel Comune nel cui territorio ha sede l'allevamento. Il Sindaco è infatti il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia. Ne deriva l'obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di confisca. Dopo la confisca, infatti, tutti i doveri e gli oneri di custodia transitano dallo Stato all'amministrazione. 

Per un approfondimento sul randagismo, Marchese, La tutela del cane randagio nelle Pubbliche Amministrazioni | Keyeditore. Sugli effetti del randagismo, Gasparre, RANDAGISMO: UN FENOMENO INSIDIOSO. DANNI E RESPONSABILITÀ IN TEMA DI RANDAGISMO E SINISTRI STRADALI | Keyeditore

Non condivisibile lo slancio con cui la Corte afferma che "l'animale d'affezione non è più un mero oggetto nel nostro ordinamento, ma un soggetto, capace di emozioni proprie e, soprattutto, in grado di sviluppare forti legami di affetto con il padrone e con la famiglia che lo accoglie". Senz'altro si tratta di un obiter che sarà riproposto nelle istanze di riconoscimento di diritti, ma questo non basta. L'analisi della normativa porta a individuare un tertium genus tra oggetto e soggetto, nel senso che non è sufficiente negare che l'animale sia un mero oggetto per riconoscergli la qualifica di soggetto. Affronto meglio l'argomento qui, Degli animali & della famiglia | Keyeditore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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