-  Tarantino Gianluca  -  22/02/2016

ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO PER INCAPACITA' NATURALE - Trib. Milano, 21.5.2015 - G. TARANTINO

Il testamento redatto dal de cuius può essere impugnato se si dimostra che al momento della sua redazione, quest'ultimo era affetto da una infermità psichica di natura permanente, tale da determinare la sua incapacità di intendere e di volere. Tuttavia, l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi; con la conseguenza che è onere di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.

Con la sentenza di seguito riportata, il Tribunale di Milano definisce i presupposti per l'azione di annullamento per incapacità naturale del testamento, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale per i quale è richiesta la prova, a carico di chiede l'annullamento del testamento, di una infermità del de cuius al momento della redazione, tale da rendere il testatore non in grado di percepire l'importanza dell'atto che sta per compiere.

 

Trib. Milano Sez. IV, Sent., 21-05-2015

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

 

QUARTA SEZIONE CIVILE

 

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

 

Damiano Spera - Presidente

 

Susanna Terni - Giudice Relatore

 

Daniela Marconi - Giudice

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62564/2008 promossa da:

 

G.C. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. PALMIERI GUIDO , elettivamente domiciliato in PIAZZALE PRINCIPESSA CLOTILDE, 6 20121 MILANOpresso il difensore avv. PALMIERI GUIDO

 

ATTORE

 

contro

 

A.O. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI PIETRO , elettivamente domiciliato in VIA DELLE FORZE ARMATE, 260/9 20152 MILANOpresso il difensore avv. MARCHETTI PIETRO

 

M.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANTI MARCO EMANUELE , elettivamente domiciliato in VIALE PREMUDA, 10 20129 MILANO presso il difensore avv. GALANTI MARCO EMANUELE

 

B.C. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPI ENRICO MARIA , elettivamente domiciliato in VIA TIZIANO, 19 20145 MILANOpresso il difensore avv. CAMPI ENRICO MARIA

 

CONVENUTI

 

L.C. ; M.C. ,S.C., A.C.

 

CONVENUTI CONTUMACI

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

Con citazione ritualmente notificata G.C. ha convenuto in giudizio avanti questo Tribunale A.O., L.C., B.C., M.C. nonché il Notaio M.L. , assumendo che :

 

- Il 19.7.2000 era deceduta a Milano, ove era nata il 16.10.1919, L.M. -madre del padre premorto R.C. ,e di G.C., M.C. e L.C.

 

- la de cuius ,con testamento olografo pubblicato con atto in notaio B. del 25.9.2000, aveva lasciato il proprio patrimonio in parti uguali ai figli, e all'attore quale erede del padre premorto, ed al figlio G.C. , in prelegato anche un appartamento in via S. n 48 a Milano ;

 

- il testamento era da ritenersi nullo, in quanto privo di data, sottoscritto con sigla scarabocchiata, e sottoposto alla condizione di non impugnabilità , sotto pena di devoluzione della disponibile a "cani e gatti poveri", cosicché avrebbe dovuto aprirsi la successione legittima della de cuius, non essendo ancora data esecuzione alle disposizioni testamentarie, e comunque annullabile;

 

- in ogni caso G.C. aveva proceduto a dividere solo il conto titoli e il ricavato della vendita della villa di Varese via G. n 19 , trattenendo i beni mobili, arredi, quadri , orologi , tappeti gioielli di grande pregio e ricordi di famiglia- indicati in atto di citazione e meglio indicati in un taccuino dalla de cuius poi ricevuto da G.C.- per valore di Euro 300.000,00 , oltre al saldo del conto corrente;

 

- a ciascun erede spettava la somma di Euro 500.000,00, a fronte di quella , invece percepita, di Euro 238.449,5;

 

- in data 19.12.2007 era deceduto a Milano, ove era nato il 18.1.1956, G.C. il quale con testamento pubblico del 27 maggio 2004 in Notaio L. aveva nominato erede universale il convenuto A.O., legando al fratello M.C. la nuda proprietà della casa di C. ed ai nipoti A. e S.C. altri beni, alla nipote B.C. ( figlia del fratello L.) la proprietà della casa sita a San Michele di Pagana; a suo favore la nuda proprietà della casa di Milano via Duccio da Boninsegna n. 25 e la somma di Euro 50.000,00;

 

- la lucidità mentale di G.C. nel 2004 era compromessa e coartata dalle pressione psicologiche subite dal convivente A.O.;

 

- detto testamento era assistito da numerosi codicilli che assegnavano in legato ai fratelli del testatore i beni ;

 

- il convenuto ,erede testamentario, doveva ritenersi indegno a succedere ai sensi degli artt. 463 nn4,5 e 6 c.c. ;

 

- con ultimo codicillo del 25.7.2007, modificando il testamento del 27.5.2004, il de cuius lasciava all'attore la proprietà dell'appartamento di Milano via S.S. n 2 , ferme ed inalterate rimanendo tutte le altre disposizioni contenute nel testamento;

 

Ha chiesto che sia dichiarata la incapacità di intendere e di volere del de cuius G.C. al momento della redazione de testamento ,e al momento della redazione del codicillo del 25.7.2007, che sia dichiarato nullo sia il testamento del 27.5.2004 che il codicillo del 25.7.2005; che sia dichiarata la indegnità a succedere del convenuto M.O. con condanna al risarcimento dei danni; sia condannato il Notaio L. al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa, in quanto aveva prestato la propria opera a soggetto chiaramente non pienamente capace di intendere e di volere con riguardo al testamento del 27.5.2004 ,e falsamente dichiarato che il codicillo del 25.7.2007 gli sarebbe stato consegnato dal de cuius.

 

Ha chiesto ,quindi ,che sia dichiarata aperta la successione legittima di G.C. ;in via subordinata che sia dichiarata la indegnità a succedere del convenuto A.O. ai sensi degli artt. 463 nn4.5. e 6 c.c.

 

Con riguardo alla successione di L.M. ha chiesto che :

 

- sia dichiarata la nullità del testamento per mancanza di data, per firma illeggibile, nonché sottoposizione della scheda alla condizione di non impugnabilità, e devoluzione della disponibile a "cani e gatti poveri";

 

- sia disposta la riduzione del testamento perché lesivo della propria quota di legittima;

 

- il convenuto sia condannato alla restituzione dei beni di proprietà del padre- premorto - e dei coniugi genitori dell' attore, e divisione con i coeredi dei beni mobili della de cuius di cui il convenuto si sarebbe poi impossessato dopo la morte di G.C., con inventario che sarebbe stato redatto.

 

Mentre L.C. e M.C. sono rimasti contumaci , A.O. e il Notaio M.L., con separate comparse di riposta, si sono costituiti in giudizio, contestando, entrambi, la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, e chiedendo la condanna dell'attore al risarcimento dei, danni, con condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cp.c. ed inoltre il primo anche la condanna dell'attore al pagamento della somma di Euro 761,25 ( di cui Euro 507,50 per imposta ipotecaria ed Euro 253,75 per imposta catastale ) .

 

Si sono costituiti in giudizio anche B.C. e L.C., non opponendosi all'accoglimento della domanda attrice .

 

Quindi la causa - istruita mediante ctu grafologica e prove testimoniali - rimessa avanti il Collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti come precisate nei fogli allegati ai verbali di udienza - previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ,e rimessa sul ruolo istruttorio per la integrazione del contraddittorio nei confronti dei legatari S.C. e A.C.- i quali sono rimasti contumaci- ,è stata rimessa definitivamente avanti il Collegio per la decisione, senza concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

 

Ciò posto ritiene il Collegio che nessuna nullità né annullamento del testamento olografo redatto da L.M. sia configurabile, atteso che le parti presenti alla pubblicazione del testamento, tra cui l'attore, hanno dato acquiescenza allo stesso .

 

Infatti dal verbale di pubblicazione del testamento olografo con atto del 25.9.2000 in Notaio G.B. di Miano ( documento n 2 parte convenuta O.) l'attore G.C. nonché M., G. e L.C. " preso atto dell'assenza della data nel testamento, della firma apposta solo con la sigla e della conseguente possibilità di impugnazione da parte di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'art 606 c.c. convengono di dare comunque esecuzione alle volontà testamentarie della de cuius, dichiarano di prestare, come prestano, piena adesione ed acquiescenza a detto testamento con dichiarazione di volerlo convalidare, rinunciando ad ogni eccezione o riserva, espressamente rinunciando ad ogni azione di riduzione o di annullamento e riconoscono che le eredità di cui sopra è devoluta come specificato nel predetto testamento accettando la predetta eredità ed il legato.

 

E' evidente che ,ai sensi della disciplina di cui all'art 590 c.c., l'attore non può fare valere la nullità ovvero l'annullamento della scheda atteso che la nullità della disposizione testamentaria . art 606 c.c- non può essere fatta valere da chi- conoscendo la causa della nullità ha , dopo la morte del testatore confermato la disposizione testamentaria o dato ad essa volontaria esecuzione.

 

Nella fattispecie in esame dal verbale di pubblicazione della scheda risulta esplicitata la volontà dell'attore di confermare la volontà della de cuius , dandovi attuazione ,rinunciando a qualsivoglia azione di nullità e di annullamento della scheda testamentaria .

 

Ugualmente deve essere respinta la domanda di riduzione della disposizione testamentaria , avendo l'attore espressamente rinunciato anche alla domanda di riduzione .

 

Osserva il Collegio che l'attore che ha negato di essere stato presente alla pubblicazione della scheda testamentaria ,non ha poi proposto querela di falso avverso il verbale redatto dal notaio in cui, invece, è dato atto della sua presenza.

 

Resta dunque da accertare la fondatezza della domanda attrice di condanna del convenuto A.O. - quale erede di G.C.,- alla restituzione dei beni mobili facenti parte della eredità di L.M. e non divisi tra gli eredi di quest'ultima, tra cui il proprio padre cui è succeduto per rappresentazione , e cioè i beni gioielli, quadri, mobili , francobolli , indicati in citazione , nonché denaro contante.

 

Detta domanda non è fondata, non avendo l'attore fornito la prova della esistenza di detti beni, né del luogo in cui gli stessi sarebbe attualmente custoditi.

 

Né detta prova può ritenersi fornita all'esito della prove testimoniali articolate.

 

Il teste A.M., indicato dall'attore, ha dichiarato di non avere mai visto i gioielli e gli altri beni mobili ; il teste A.V., anche egli indicato dall'attore ha riconosciuto solo alcuni orologi e mobili. - tra quelli riprodotti fotograficamente- ; infine non risulta attendibile la deposizione della teste M.P.- moglie separata dell'attore- la quale ha confermato la domanda prima ancora che le venisse rivolta( verbale di udienza del 19.12.2011)

 

Inoltre ,a prescindere da quanto hanno dichiarato i testi, difetta comunque la prova che i beni indicati, dopo il decesso di G.C., siano transitati nella disponibilità del convenuto A.O..

 

La domanda è, pertanto, da respingere.

 

Occorre, quindi ,esaminare le domande spiegate dall'attore con riferimento alla successione di G.C..

 

L'attore, in primo luogo, ha chiesto che sia dichiarata la incapacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento e della redazione del codicillo del 25.7.2007 .

 

Detta domanda non è fondata non avendo l'attore fornito alcuna prova a riguardo.

 

Osserva il Collegio che principio fondamentale è che il testamento redatto dal de cuius può essere impugnato se si dimostra che al momento della sua redazione, quest'ultimo era affetto da una infermità psichica di natura permanente, tale da determinare la sua incapacità di intendere e di volere (Cass. civ., Sez. II, 11/07/2011, n. 15187). Tuttavia, l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi; con la conseguenza che è onere di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (ex plurimis Cass. civ., Sez. II, 12/08/2010, n. 18540; Cass. civ., Sez. II, 15/04/2010, n. 9081; Cass. civ., Sez. II, 27/10/2008, n. 25845; Cass. civ., Sez. II, 11/04/2007, n. 8728; Cass. civ., Sez. II, 06/05/2005, n. 9508; Cass. civ., Sez. II, 30/01/2003, n. 1444; Cass. civ., Sez. II, 06/12/2001, n. 15480).

 

Ciò posto ,non risulta indicato alcun elemento da cui desumere la dedotta incapacità a carico del de cuius.

 

Né detta prova poteva ritenersi altrimenti fornita attraverso l'ingresso nel giudizio delle prove testimoniali articolate dall'attore, atteso che le stesse hanno ad oggetto valutazioni ,cosicché la richiesta istruttoria sul punto è stata respinta .

 

Né può ritenersi fondata la domanda di indegnità a succedere del convenuto A.O. , ai sensi degli artt. 463 nn4,5 e 6 c.c. in quanto avrebbe : a) impedito al de cuius di mutare il testamento , b) coartato la volontà del testatore; c) soppresso documenti testamentari .

 

Infatti anche in questo caso, l'attore non ha fornito prova di quanto dedotto .

 

Né ha provato che il convenuto abbia " sottratto la carta di credito " del de cuius " e ne abbia falsificato firma , come ha, invece, ha chiesto che sia accertato.

 

E anche in questo caso osserva il Collegio che le prove testimoniali articolate, in quanto valutative ed irrilevanti, non avrebbero potuto provare l'assunto attoreo.

 

La domanda deve essere respinta.

 

Ugualmente deve essere respinta perché del tutto sfornita di prova la domanda proposta nei confronti del Notaio M.L. che ha redatto il testamento pubblico del 27 maggio 2004(documento n 5 parte attrice) e che avrebbe prestato la propria opera in soggetto chiaramente non pienamente capace di intendere e di volere fornendo così un documento nullo e per avere falsamente dichiarato per iscritto che il codicillo datato 25 luglio 2007 allegato a quel testamento gli fu consegnato da G.C. lo stesso giorno 25 luglio 2007.

 

La perizia calligrafica redatta dalla Dottoressa A.B.- le cui conclusioni il Collegio ritiene di condividere in quanto suffragate da rigorosi criteri scientifici e da argomentazioni convincenti - ha infatti accertato che" il testamento olografo del 25/7/2007 a firma G.C.... si riferisce in ogni sua parte: data, testo e firma al grafismo autografo del sig G.C. e pertanto deve ritenersi autografo "

 

Né l'attore ha provato - come evidenziato- la incapacità di intendere e di volere del de cuius alla data di redazione del testamento .

 

La domanda deve essere respinta.

 

Ciò posto occorre esaminare le domande riconvenzionali svolte dai convenuti A.O. e Notaio M.L. di risarcimento dei danni che gli stessi assumono avere subito a causa della domanda svolta nei propri confronti.

 

Il convenuto A.O. assume che l'attore gli avrebbe rivolto affermazioni lesive, accusandolo di aver commesso reati ( falsificazione della firma, sottrazione carta credito, soppressione di testamento).

 

Sul punto il Collegio ritiene che nella proposizione della domanda attrice non sia ravvisabile alcuna affermazione lesiva nei confronti del convenuto, in quanto trattasi, comunque ,di deduzioni volte ad ottenere l'annullamento del testamento redatto dal de cuius, senza che nella citazione e nei successivi atti dell'attore siano contenute frasi o dichiarazioni offensive.

 

Ugualmente ritiene il Collegio che non sia ravvisabile alcun danno non patrimoniale arrecato al convenuto Notaio M.L. ,

 

Né è ravvisabile nella deduzioni dell'attore un'ipotesi di reato quale presupposto logico e giuridicio per la configurabilità di diritti di natura non patrimoniale ,come assume il convenuto medesimo .

 

Deve ricordarsi che un danno non patrimoniale "è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

 

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, "è risarcibile a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità"( Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 (Rv. 605493).

 

Ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame il convenuto non abbia fornito la prova delle " ingiustificate e illegittime lesioni di diritti costituzionalmente garantiti" quali il danno all'immagine quello alla reputazione , atteso che le deduzioni attoree sono rimaste comunque circoscritte della odierna controversia senza alcuna esternazione o propagazione mediatica.

 

La domanda deve essere respinta.

 

Deve essere ugualmente respinta la domanda del convenuto A.O. al pagamento della somma di Euro 761,25 di cui Euro 507,50 relativa alla imposta ipotecaria ed Euro 253,75 a quella catastale; infatti il convenuto si è limitato a produrre un mero prospetto ( che afferma essere stato redatto dal Notaio L.), senza alcun riferimento ai criteri in base ai quali l'attore dovrebbe pagare detto importo - non ritenendosi a tal fine sufficiente il riferimento al documento n 11 ; né risulta comunque provato che il convenuto abbia pagato anche la quota che graverebbe sul attore, a tal fine non essendo sufficiente l'ordine di bonifico bancario avente la causale " eredità G.C. "( documento n 9 parte convenuta O.).

 

La domanda deve essere respinta.

 

Infine ritiene il Collegio che non sussistano neppure i presupposti per affermare la responsabilità processuale aggravata dell'attore , e per condannarlo ai sensi dell'art 96 c.p.c. in assenza di prova da parte dei convenuti in ordine all' an ed al quantum del danno subito.

 

Le spese di lite nei confronti di A.O. e del Notaio M.L. seguono il regime della soccombenza ,e vanno liquidate come in dispositivo .

 

Le spese di lite tra l'attore e i convenuti B.C. e L.C. debbono essere compensate.

 

Devono , infine, essere dichiarate non ripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci.

 

Le spese di ctu -liquidate con decreto in corso di causa -devono essere poste in via definitiva a carico dell'attore.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

 

Respinge la domanda attrice;

 

Respinge le domande riconvenzionali dei convenuti A.O. e Notaio M.L.;

 

Condanna G.C. al pagamento delle spese di lite a favore dei convenuti A.O. e Notaio M.L. ,che liquida a favore di A.O. nella somma di Euro 25.000,00 per compenso , Euro 3.065,00 per spese, oltre IVA e cpa e al rimborso del 15% per spese generali , e a favore del Notaio M.L. nella somma di Euro 25.000,00 per compenso oltre IVA e cpa e al rimborso del 15% per spese generali ;

 

Dichiara compensate le spese di lite tra l'attore ed i convenuti L.C. e B.C.;

 

Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci;

 

Pone le spese di ctu, liquidate con decreto in corso di causa, in via definitiva a carico dell'attore

 

Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio della IV Sezione civile del Tribunale il 14 aprile 2015.

 

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2015.




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