-  Mazzon Riccardo  -  19/06/2015

ANTISISMICA: PUBBLICO TRANSITO ED INTERVALLO TRA EDIFICI - Riccardo MAZZON

sopraelevazione del muro comune e normativa antisismica

il principio secondo il quale l'intervallo di isolamento fra due edifici non deve essere inferiore alla distanza di metri 10 (anziché metri 6)

tale principio opera se lo spazio esistente fra gli edifici sia adibito al pubblico transito

Quanto all"incidenza della normativa antisismica sulla sopraelevazione del muro comune,

"la sopraelevazione del muro comune deve essere eseguita, a norma dell'art. 885 comma 2 c.c., con le modalità e gli accorgimenti necessari per evitare il pregiudizio della stabilità e solidità del muro sottostante e, quindi, nelle zone sismiche, con la adozione di sistemi costruttivi idonei a garantire, in conformità alle disposizioni della legislazione antisismica (l. 25 novembre 1962 n. 1684 e 2 febbraio 1974 n. 64), l'autonomia di ciascun edificio contiguo così da consentire la libera ed indipendente oscillazione in caso di terremoto" Cass. 1.2.92, n. 1076, GCM, 1992, 2; RGE, 1992, I, 865.

L"articolo 6 della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (cfr., amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto), prevede che la larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici

"poiché l'art. 6 l. n. 1684 del 1962, che regola le costruzioni in zone sismiche, per la distanza da osservare prende in considerazione non il confine ma i muri frontali degli edifici che si fronteggiano, ne consegue che, se un proprietario costruisce in zona sismica a più di 3 metri dal confine, il vicino che edifichi successivamente può tenersi a meno di 3 metri da esso, purché rispetti la distanza di 6 metri dalla costruzione preesistente" Cass. 21.7.80, n. 4773, GCM, 1980, 7

non deve essere inferiore a 6 metri, purché l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito.

Ci si è chiesti cosa s"intenda per "area sottratta al pubblico transito" e la giurisprudenza ha utilizzato il criterio dell"effettività, affermando che

"in tema di costruzioni in località sismiche la previsione dell'art. 6 l. 25 novembre 1962 n. 1684 secondo cui l'intervallo di isolamento fra due edifici non deve essere inferiore alla distanza di m. 10 (anziché m. 6) se lo spazio esistente fra gli stessi sia adibito al pubblico transito non trova applicazione soltanto nel caso in cui, a seguito dell'effettiva e definitiva sua chiusura al passaggio ai veicoli e pedoni, il predetto spazio non possa essere qualificato come strada, essendo invece a tal fine irrilevante un eventuale provvedimento meramente formale di trasformazione della natura o della destinazione della strada" Cass. 30.1.04, n. 1695, AUE, 2005, 37; GCM, 2004, 1.

Ancora, in argomento, è stato affermato che

"ai fini dell'applicabilità dell'art. 6 della legge antisismica 25 novembre 1962 n. 1684, per intervallo d'isolamento, per il quale è prescritta la larghezza minima di metri sei, deve intendersi solo quell'area frapposta tra due edifici sottratta al pubblico transito perché chiusa, sicché quando tale area sia invece aperta al pubblico passaggio, nel senso di accessibilità a tutti (cioè anche a quelli che non abitino negli immobili frontistanti) per mancanza di chiusura, gli edifici che fiancheggiano l'area stessa si considerano come prospettanti su strada, per cui la distanza minima fra essi deve essere quella prevista da detta norma per le strade (metri otto). Le disposizioni della legge antisismica 25 novembre 1962 n. 1684 sulle distanze tra fabbricati hanno carattere integrativo di quelle dettate dagli art. 873 e ss. c.c. anche per quanto riguarda la maggior distanza di metri otto (invece che di metri sei) prevista nel caso che l'intervallo d'isolamento tra due edifici sia sottratto al pubblico transito mediante chiusura (art. 6 comma 4 della legge citata), sicché la violazione di tale ultima norma, come ogni altra violazione delle norme sulle distanze integrative del codice civile, comporta il diritto a chiedere la riduzione in pristino, con il conseguente ordine di demolizione della parte di fabbricato realizzata a distanza minore di quella suddetta" Cass. 21.7.83, n. 5036, GCM, 1983, 7.

Il principio è utilizzabile qualunque sia il piano degli edifici in questione,

"l'art. 6 della l. n. 1684 del 1962, nel disciplinare le attività edilizie in zone sismiche, stabilendo che la larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici non deve essere inferiore a 6 metri purché l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito, non opera alcuna distinzione tra i diversi piani degli edifici, e va, pertanto, riferito, in via generale, ad ogni ipotesi di intercapedine relativa tanto al piano terreno, quanto a quelli sovrastanti, senza che la previsione della distanza minima di 6 metri possa, ancora, ritenersi limitata esclusivamente agli spazi di isolamento costituiti da zone originariamente adibite a pubblico transito e successivamente sottratte a tale utilizzazione, richiedendosi soltanto, per converso, che lo spazio tra le costruzioni non sia adibito al transito perché opportunamente chiuso, ed applicandosi, in caso contrario, il regime di distanze prescritto per le strade (nella misura minima di 10 mt.)" Cass. 27.8.98, n. 8505, GCM, 1998, 1788; RGE, 1998, I, 1364; AUE, 1999, 682

"in tema di disciplina edilizia antisismica, anche nel caso in cui l'area intermedia tra due edifici non sia, fino ad una certa altezza, libera da costruzioni, trova applicazione l'art. 6, comma 4 della l. 25 novembre 1962 n. 1684, atteso che, sebbene tale norma ponga la previsione di intervalli di isolamento liberi da costruzioni, in detta previsione debbono comprendersi anche gli intervalli tra parti sopraelevate di edifici, sia in base all'interpretazione logica della norma, che non contiene eccezioni o limitazioni specifiche, sia soprattutto, in base alla ratio della stessa, volta a scongiurare il pericolo di danno alle persone in caso di crolli di fabbricati per terremoto, pericolo ugualmente sussistente negli intervalli di costruzioni che si sviluppano verso l'alto, anche se gli intervalli medesimi non abbiano inizio dal suolo" Cass. 24.8.90, n. 8673, GCM, 1990, 8

e non toglie al proprietario vicino, cui sia addebitata la violazione della distanza, la scelta, esercitabile anche in corso di causa, circa il modo di adeguare la situazione dei luoghi al diritto (sottraendo lo spazio al transito o aumentando la distanza fra le costruzioni mediante demolizione (nell'esempio di seguito riportato, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente la corte di appello aveva definito lo spazio in questione come intervallo di isolamento e considerata conforme al diritto la eseguita sottrazione del medesimo al transito pubblico):

"l'esigenza di avere riguardo allo stato attuale dei luoghi, al fine di stabilire se ricorra o meno la violazione dell'art. 6 comma 4 della l. per l'edilizia in zona sismica, 25 novembre 1962 n. 1684 (secondo cui lo spazio interposto tra due edifici deve essere almeno di sei metri se esso e sottratto al pubblico transito, mentre se non vi è sottratto la distanza tra due edifici deve essere pari a quella prescritta per le strade) non toglie al proprietario vicino, cui sia addebitata la violazione della distanza, ne la scelta, esercitabile anche in corso di causa, circa il modo di adeguare la situazione dei luoghi al diritto (sottraendo lo spazio al transito o aumento la distanza fra le costruzioni mediante demolizione), ne l'autodeterminazione, anche in via di variazione, circa la struttura e la destinazione economica della cosa" Cass. 12.2.81, n. 868, GCM,. 1981, 2.

 




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