-  Redazione P&D  -  26/09/2015

APPLICABILITA' DE LA CLAUSOLA DE RESCISON IN ITALIA - Luca LEIDI

Si è da poco conclusa la sessione estiva del "calciomercato". Negli ultimi anni si è assistito in Italia, almeno a parole, ad una appropriazione impropria di una clausola, c.d. "de rescisòn", di origine iberica. Infatti nelle ultime sessioni di mercato si è sentito dire spesso da alcuni presidenti di sodalizi sportivi italiani – ma anche del nord Europa – che qualora un altro club voglia acquisire le prestazioni di un proprio calciatore, ancora legato da un valido accordo contrattuale, debba pagare una somma di euro predeterminata. Quest"ultima è la "Clausola di rescissione". Si badi bene però che la traduzione convenzionale dallo spagnolo "clàusola de rescisòn" è, in realtà, fuorviante. Giuridicamente, infatti, le ipotesi di utilizzo di questa clausola nel sistema italiano sono tassativamente due, che esulano integralmente dalla fattispecie in esame: nel caso del contratto concluso in stato di bisogno (art.1447 Cod. Civ.) e in quello di contratto concluso in stato di pericolo (art.1448 Cod. Civ.). La "clausòla de rescisiòn", quale causa di estinzione unilaterale del contratto per voluntad del deportista (dello sportivo), è stata introdotta nel sistema sportivo spagnolo dal Real Decreto del 26 giugno 1985, n.1006, art.16, per il quale si regola la relazione di lavoro speciale degli sportivi professionisti. Un caso concreto di utilizzo di questa clausola, che ha sollevato numerosi questioni in dottrina, è stato il caso Ronaldo Luís Nazário de Lima nell"estate del 1997, momento in cui era legato contrattualmente al Barcelona Futbol Club, ma decise unilateralmente di lasciare il suo team, accordandosi con l"F.C. Internazionale.

Al comma 1 dell"art.16 del Decreto Reale sopra citato, l"estinzione del contratto per volontà dello sportivo professionista, senza causa imputabile al club, darà all"atleta il diritto, solo in questo caso, ad un"indennità che, in assenza di accordo tra le parti, sarà determinata ex-post dal giudice del lavoro in base alle circostanze di ordine sportivo, al pregiudizio causato alla società, ai motivi che hanno condotto alla risoluzione ed agli altri elementi che il giudice ritenga rilevanti. Nell"ipotesi in cui lo sportivo stipuli un nuovo contratto con un"altra squadra entro un anno dalla data di estinzione del precedente, il nuovo club sarà responsabile sussidiariamente. Pagamento dell"indennità che, concordemente con la dottrina spagnola, è meramente una conseguenza dell"estinzione del contratto e non una condizione necessaria del recesso ante-tempus, posto che lo stesso accordo si ritiene concluso dal momento in cui viene manifestata la volontà, in modo espresso o tacito, da parte del giocatore.

In Italia si è discusso sull"adottabilità di una tale clausola. Nel Bel Paese, però, si deve riscontrare che la possibilità di avvalersi di una tale possibilità di recesso unilaterale anticipato sprovvisto di giusta causa è di difficile applicazione. Difatti, nel contesto sportivo italiano si pone l"obiettivo di privilegiare la stabilità dei contratti attraverso il trasferimento/cessione del contratto obbligatoriamente secondo moduli standard predisposti dalle leghe e dalle federazioni nazionali che, infatti, non prevedono clausole simili. Si tratta, a dire il vero, di una mera scelta del Legislatore sportivo, posto che clausole di questo tipo (il riferimento è soprattutto alla multa penitenziale), o comunque usi/consuetudini che portano a risultati poco difformi da queste, sono ben presenti nelle fattispecie dei trasferimenti dei calciatori. A ciò si aggiunga, la legittimità di una tale clausola sia a livello nazionale (previo inserimento di una norma nei regolamenti nazionali dal contenuto simile all"art.17 Regolamento FIFA), quanto a livello internazionale, con appunto la disposizione dell"art.17 Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimenti dei calciatori,1 nel quale si prevede lo svincolo dell"atleta in presenza di due condizioni alternative:

  1. il calciatore che abbia più di 28 anni deve avere firmato il contratto da almeno 2 anni;

  2. il calciatore che abbia meno di 28 anni deve avere firmato il contratto da almeno 3 anni.

In ogni caso la parte che recede dal contratto è soggetta al pagamento di un indennizzo calcolato dalla FIFA ex-post, in base ad alcuni criteri oggettivi,2 da valutare caso per caso secondo la gravità dell"inadempimento, tra i quali l"età del calciatore, l"ingaggio ed il tempo rimanente alla scadenza del contratto, eventuali altre offerte giunte alla società con la quale il calciatore recede (parametro oggettivo utilizzato dal TAS nel caso Philippe Mexes-A.S. Roma v. S.A.O.S. AJ Auxerre.), ecc..

 

1 La prima applicazione di tale norma in ambito internazionale è da far risalire al caso Andy Webster-Wigan Athletic F.C. v. Heart of Midlhotian, consultabile online su www.tas-cas.org (giugno 2015). Si veda: in giurisprudenza, Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS), lodo del 30 gennaio 2008, CAS 2007/A/1298 & 1299 & 1300.

2 A ciò si deve aggiungere che, qualora il recesso unilaterale avvenga nel periodo c.d. "protetto" (cioè nei primi due anni, che diventano tre se l"età è inferiore ai 28 anni) il calciatore può essere sanzionato con una squalifica che va dai 4 ai 6 mesi.




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