-  Gasparre Annalisa  -  04/02/2013

APPUNTI IN TEMA DI STALKING CONDOMINIALE E AMMONIMENTO - Annalisa GASPARRE

La ormai "famosa" legge sullo stalking ha introdotto uno strumento di cui poco si parla: l'ammonimento del Questore.

Spesso, atti definibili come "persecutori" sono posti in essere da vicini di casa, con un insieme di condotte che travalicano le semplici molestie, ma si connotano per un più profondo "disegno" persecutorio di uno o più vicini di casa. Anche nello stalking condominiale le varie condotte persecutorie e moleste si succedono nel tempo, acutizzandosi in alcuni momenti (ad esempio alle reazioni legali e giudiziarie di alcuni (denunce per rumori molesti, minacce) oppure utilizzando (e abusando) delle azioni legali proprio per infastidire gli altri, dopo averne provocato le reazioni.

In fondo, molestare i vicini di casa è niente di più facile: mobili trascinati sul pavimento, cassetti sbattuti, passi con le scarpe, musica ad alto volume, incensi, spray antiparassitari, pulizie rumorose, piccoli dispetti... condotte difficili da provare e proprio per questo... invasive e tali da stimolare reazioni psichiche allucinanti, perché peggio che subire è non essere creduti.

Non pochi sono i casi in cui si finisce per chiedere aiuto a psicologi, a causa delle ripercussioni psicologiche arrecate dall'impossibilità di riposare correttamente. Alcuni arrivano a pensare di attivarsi per vendere casa, data l'intollerabilità della situazione e il malessere in cui sfocia.

Le singole querele per singoli fatti non sempre suscitano adeguata reazione da parte delle Autorità, minimizzati, banalizzati. Anche una denuncia per stalking può essere sottovalutata. È bene allora tentare un altro strumento predisposto dalla legge: l'ammonimento del Questore.

I protagonisti dello stalking condominiale subiscono come le altre vittime uno stillicidio persecutorio e provocatorio, talvolta con aumento proporzionale dei disagi tanto più le vittime si attivano per tutelare i propri diritti. Che fare allora? Reagire o no? Non c'è una risposta univoca. Spesso dipende dalla personalità dello stalker e quindi in valutazioni da fare caso per caso.

Quello che è certo è che la serialità dei comportamenti è la caratteristica che contribuisce a distinguere meri episodici dissidi condominiali da una vera condotta persecutoria.

Non vi è quindi dubbio che il cattivo vicinato possa sfociare nel reato di stalking: non sono rare le situazioni in cui ad avere comportamenti molesti e assillanti sono proprio i vicini di casa.

Pacifico è che i fatti integranti il reato di stalking possano configurarsi anche nel contesto condominiale, modulandosi come effetti esasperati ed esasperanti di difficili rapporti di vicinato (si veda il caso di chi si è reso responsabile di appostamenti in vari luoghi dell'immobile abitato, reiterando ingiurie e minacce, fino a generare uno stato di ansia e di paura nella vittima, così da costringerla a mutare le proprie abitudini di vita TAR Lombardia Milano, sez. III, sent. 29/07/2011 n. 2019, per arrivare al noto caso della Strage di Erba – ma la cronaca purtroppo è colma di meno famosi casi finiti in dramma – che affondava le proprie radici proprio in un patologico rapporto di vicinato, fatto di striscianti prevaricazioni, frustrazioni, dissidi).

Di recente, peraltro, la Cassazione si è espressa specificamente sullo stalking in condominio, affermando peraltro che vi è stalking anche se gli atti persecutori si rivolgono a persone diverse (Cass. pen. Sez. V, 25/05/2011 n. 20895).

Lo stalking condominiale può dunque essere definito come quell'insieme di atti persecutori perpetrati contro una o più persone: il vicino di casa che mette in atto azioni e comportamenti che si protraggono nel tempo tali da generare ansia, da disturbare il normale svolgimento della vita al punto da far cambiare abitudine al vicino.

L'ammonimento. Finalità dell'ammonimento è quella di dissuadere il persecutore dal persistere nel suo atteggiamento in una fase prodromica in cui – pur non attingendo la sua condotta la soglia della rilevanza penale – già si intravedono elementi di rischio di una possibile escalation criminale, nonché per richiamare il persecutore ad una condotta più prudente e non lesiva.

Come noto, diverso da quello penale è lo spessore dell'attività investigativa richiesta ai fini dell'ammonimento: in altre parole, non è necessario che sia raggiunta la prova del reato (ex multis, TAR Lombardia Milano, sez. III, sent. 24/05/2011 n. 1296).

La costante giurisprudenza amministrativa ha affermato che il Questore deve soltanto apprezzare discrezionalmente – sulla base dei fatti esposti e degli elementi probatori forniti dal richiedente e degli altri che ritiene di acquisire dagli organi investigativi e dall'audizione delle persone informate dei fatti, la fondatezza dell'istanza, raggiungendo una ragionevole certezza sulla plausibilità e verosimiglianza delle vicende ivi esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice.




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