-  Farina Massimo  -  13/01/2009

ARRIVA IL CODICE DI DEONTOLOGIA E BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI EFFETTUATI DA AVVOCATI E INVESTIGATORI PRIVATI – Massimo FARINA

Dal 1 gennaio scorso è entrato in vigore il “codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti dei dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o per difendere un diritto in sede giudiziaria”. 

Già da qualche mese prima, con Deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008, l’Autorità Garante ha disposto la trasmissione del suddetto codice relativo al trattamento dati nell’ambito dell’attività di investigazione difensiva (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397) [1] o di difesa in sede giudiziaria, svolta, in particolare, da avvocati o da investigatori privati autorizzati in conformità alla legge. 

In applicazione di quanto previsto dall’articolo 12 del d.lgs. n. 196/03, è l’art. 135 del medesimo Decreto (collocato in chiusura del Titolo XI “Libere professioni e investigazione privata”) a prevedere che l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta anche nella materia delle investigazioni difensive e della difesa dei diritti in sede giudiziaria. L’adozione dei codici deontologici e di buona condotta risulta ai sensi dell’art. 12, comma 3, suddetto, la “condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento”. 

Il codice in commento è stato pubblicato il 24 novembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale n. 275 ed importa svariate novità sulla tipologia di trattamento compiuta da parte di avvocati e investigatori privati; in esso sono disciplinati i trattamenti compiuti a partire dalla fase stragiudiziale fino ad arrivare alla fase di giudizio ed alla definizione di quest’ultimo. 

Al capo II (dedicato al trattamento dati da parte di avvocati), fra le misure adottate, vi è quella dedicata all’adempimento previsto all’art. 13 del Codice della Privacy: l’informativa. Tale adempimento risulta, ora, snellito. L’art. 3 del codice di buona condotta è, infatti, rubricato “informativa unica” e prevede che l'avvocato può informare l’interessato “anche mediante affissione nei locali dello Studio” ovvero con “pubblicazione sul proprio sito Internet”. Sono previste, tra le altre, anche misure specifiche per la conservazione dei dati successiva alla estinzione del procedimento o del rapporto di mandato. In tal senso, “la definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un’automatica dismissione dei dati”. Questi ultimi possono essere conservati “qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento”. 

Per quanto attiene, invece, all’attività degli investigatori privati, la disciplina è contenuta nel capo III del nuovo provvedimento. Per essi è prevista l’ impossibilità di intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. 
I suddetti trattamenti sono leciti soltanto se l’incarico è conferito per iscritto. Nell’atto d’incarico deve essere precisamente menzionato il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, nonché “i principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa”.
A differenza di quanto sopra detto per gli avvocati, gli investigatori privati non possono conservare i dati raccolti per un periodo superiore a quello strettamente necessario per eseguire l’incarico ricevuto: “una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma”. 

È, invece, sostanzialmente identica la previsione riguardante l’informativa. 

Non mancano, infine, per entrambe le categorie di professionisti specifiche previsioni relative all’adozione di tutte le misure di sicurezza (minime e idonee) necessarie al corretto e lecito svolgimento dei dati.
Per gli ulteriori dettagli si veda il testo del Provvedimento allegato in calce. 


[1] LEGGE 7 dicembre 2000, n. 397, "Disposizioni in materia di indagini difensive", in Gazzetta Ufficiale, 3 gennaio, n. 2.




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