-  Redazione P&D  -  24/03/2006

ART. 3 L. 54/2006: UNA NUOVA IPOTESI PENALE ENDOFAMILIARE - Alessio ANCESCHI

La nuova legge sull'affidamento condiviso (L. 8.2.2006 n. 54) prevede anche una disposizione di carattere penale, indicata all’art. 3, l. 54/2006 la quale dispone che “in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art. 12 sexies, l. 898/1970”.
L’ art. 3, l. 54/2006 rinvia all’art. 12 sexies, l. 898/1970, introdotto dalla l. 6.3.1987 n. 74, il quale, a sua volta si riporta alle pene previste dall’art. 570 c.p.
Al di là dei meriti, la norma merita di essere criticata in una serie di punti particolarmente significativi, i quali non possono essere trascurati sotto il profilo penale.
Il contenuto dell’art. 3, l. 54/2006 si riferisce alla violazione degli obblighi di natura economica, la quale integra la condotta punita dalla norma penale.
Differentemente dall’ art. 12 sexies, l. 898/1970, la nuova norma penale non si riporta a nessuna norma civilistica, costituendo così una violazione del principio di determinatezza.
Essendo una norma penale di chiusura di una legge speciale di riforma, deve solamente supporsi che la “violazione degli obblighi di natura economica” si riferisca al novellato art. 155 c.c. ed alle successive norme introdotte in materia.
In primo luogo, sarebbe perciò stato auspicabile inserire nel dispositivo della norma un riferimento alla norma civile.
Sotto un altro aspetto, và considerato che l’art. 3, l. 54/2006 si applica solamente alla violazione degli obblighi di natura economica disposti dal Giudice nella separazione dei coniugi.
E’ pur vero che, ai sensi dell’art. 4 co. 2°, l. 54/2006, le disposizioni della nuova legge “si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”, tuttavia l’estensione dei principi introdotti dalla legge di riforma riguarda esclusivamente l’aspetto civile.
Sotto il profilo formale, pertanto, la norma di riferimento in caso di violazione degli obblighi patrimoniali verso i figli relativamente ai procedimenti di divorzio continua ad essere l’art. 12 sexties, l. 898/1970.
Anche in considerazione di quest’ultima valutazione, un ulteriore elemento di stono della nuova norma penale è rappresentato dal doppio rinvio effettuato al fine dell’individuazione della pena.
Ben avrebbe potuto, il legislatore, rinviare direttamente all’art. 570 c.p. piuttosto che ad una norma di ulteriore rinvio.
La scelta operata dal legislatore è stata evidentemente quella di non risolvere la problematica relativa all’effettiva individuazione della pena.
L’ art. 570 c.p., infatti, contiene diverse fattispecie penali alle quali corrispondono due ordini di pena.
Alle fattispecie contenute nel primo comma corrisponde alternatiovamente la pena della reclusione fino ad un anno o della multa da 103 a 1032 euro mentre a quelle contenute nel secondo comma corrisponde la pena congiunta della reclusione e della multa.
Già nel vigore dell’art. 12 sexies c.p. sussisteva pertanto una certa confusione relativamente a quale fosse, dei due, l’ordini di pena alla quale fare riferimento.
Secondo la dottrina più rappresentativa e la giurisprudenza prevalente, la pena ordinariamente applicabile è quella meno grave prevista al primo comma.
La pena più grave della reclusione e della multa applicate congiuntamente si applica invece, solamente quando, attraverso la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento, l’obbligato “fa mancare i mezzi di sussistenza” ai figli di età minore.
Oltre che applicarsi esclusivamente per le obbligazioni dovute verso i figli minorenni, l’ipotesi più grave richiede pertanto anche la violazione di obblighi alimentari, tali da produrre effetti negativi più rilevanti sul benessere dei figli.
Và considerato che l’art. 3, l. 54/2006, così come l’art. 12 sexies, l. 898/1970, si applica anche per quanto concerne le obbligazioni dovute nei confronti dei figli maggiorenni.
Se da un lato può legittimamente ritenersi che la norma penale faccia implicito riferimento anche al nuovo art. 155 quinquies c.c., introdotto dalla l. 8.2.2006 n. 54, và considerato che la conclusione appena riportata fosse pacifica già sotto il vigore del precedente art. 12 sexies, l. 898/1970, almeno per quanto concerne i provvedimenti di divorzio, in quanto tale norma, contrariamente all’art. 570 c.p., non fa riferimento all’età dei figli e delinea la condotta sotto il profilo della mera violazione di un obbligo legale piuttosto che da un presupposto di fatto.
Con l’introduzione dell’art. 12 sexies, l. 898/1970, il legislatore aveva voluto attribuire una tutela giuridica penale, ulteriore rispetto a quella già prevista dall’ordinamento all’art. 570 c.p.
Diversamente dall’art. 570 c.p., il cui elemento materiale viene maggiormente delineato sotto un profilo di oggettività (poiché occorre accertare la sottrazione agli obblighi di assistenza o la mancanza dei mezzi di sussistenza, la malversazione o la dilapidazione del patrimonio familiare), l’art. 12 sexies, l. 898/1970 permette un accertamento più agevole dello stesso in quanto si fonda sulla violazione di un obbligo legale, prestabilito dal Giudice.
Trovando applicazione esclusivamente per quanto concerne i provvedimenti di divorzio, la dottrina aveva fortemente criticato il fatto che la vittima trovasse una tutela più agevole nei provvedimenti di divorzio rispetto a quelli di separazione (Fierro Cenderelli 1999, 179; Anceschi 2005, 439).
La nuova norma penale ha così avuto il merito di riequilibrare questa situazione, attribuendo alla violazione degli obblighi imposti dai provvedimenti di separazione (quantomeno verso i figli) un trattamento analogo rispetto alla violazione degli obblighi imposti dai provvedimenti di divorzio.
Dalla riforma è rimasta tuttavia esclusa la sanzione per il mancato adempimento degli obblighi verso il coniuge separato.
De lege ferenda, sarebbe pertanto stato auspicabile una riforma complessiva della disciplina, la quale, se mai, avrebbe dovuto (adolendo le corrispettive norme penali speciali) aggiungere all’art. 570 c.p. una nuova norma penale comprensiva tanto delle violazioni degli obblighi economici derivanti da divorzio quanto quelli derivanti da separazione, annullamento, nullità del matrimonio o da altri provvedimenti del Giudice, sia nei confronti dei figli, sia nei confronti del coniuge o dell’ex coniuge.

Bibliografia citata:
Fierro Cenderelli: La violazione degli obblighi di assistenza familiare, Cedam, 1999,
Anceschi: Reati in famiglia e risarcimento del danno, Giuffrè, 2005.




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