-  Redazione P&D  -  19/10/2015

ART. 668 C.P.C.: SUL DECRETO INGIUNTIVO PER CANONI SCADUTI ED IMPAGATI-Trib. Torino, 19.10.2015 - E. MARCHISIO - R. BOTTERO

L"opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.: presupposti e riflessi sul decreto ingiuntivo emesso per canoni scaduti ed impagati.

Note a Tribunale di Torino sez. ottava civile, est. Vigone, sentenza 19 ottobre 2015 n. 6100

Avv. Elisabetta Marchisio Avv. Roberto Bottero

La causa decisa dal Tribunale nasce dall" opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. proposta avverso l"ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, motivata sostanzialmente dalla circostanza di non aver potuto partecipare all"udienza di convalida a causa della chiusura della sezione distaccata di Chivasso del Tribunale di Torino.

In sintesi, la opponente lamentava una serie di vizi che avrebbero afflitto l"immobile, e che andavano dall"umidità alla muffa con conseguenti danni a parte del mobilio.

Pregiudizi asseriti che si sarebbero verificati ben prima dell"emissione della convalida e che venivano fatti valere col rimedio dell"opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.

Contestualmente, per i medesimi motivi, l"opponente proponeva opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed emesso per i canoni di locazione impagati.

La sentenza che si annota chiarisce, in maniera sintetica ma del tutto convincente, quelli che sono i presupposti per esperire lo speciale rimedio di cui all"art. 668 c.p.c. e i riflessi sull"opposizione a decreto ingiuntivo.

§ 1. La mancanza delle eccezionali condizioni di cui all"art. 668 c.p.c.

Il rimedio in questione ha, come noto, natura eccezionale e dunque può essere proposto solo in presenza della prova di una delle condizioni ivi previste.

Il Giudice correttamente rileva come l"opponente "non ha allegato alcuna prova della sussistenza di una notifica irregolare ovvero di un"ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore".

Il principio appare essere diritto vivente e non è discusso.

Sul punto si è osservato che "il giudice, nell"accertamento del caso fortuito e della forza maggiore, deve compiere una valutazione che investe una condizione legittimante a carattere complesso, costituita sia dalla sussistenza di un obiettivo, imprevedibile e inevitabile impediente, sia dal collegamento eziologico tra questo evento e la precondizione della mancata comparizione dell"intimato all"udienza di convalida"1.

Dunque, il Giudice deve compiere una valutazione che, sulla scorta delle allegazioni della parte, lo induca a ritenere che una determinata circostanza abbia reso impossibile presenziare all"udienza di convalida.

Le conclusioni che ne trae il Tribunale sono quindi nel senso che "non sussistono pertanto i presupposti per l"opposizione alla convalida: ne consegue che l"opponente ben avrebbe dovuto dedurre nel giudizio di convalida i fatti impeditivi ed estintivi del credito azionato".

Conclusioni corrette atteso che, mancando la prova di una delle condizioni legittimanti l"opposizione tardiva – notifica irregolare, caso fortuito o forza maggiore – il rimedio esce dalla disponibilità della parte.

§ 2. Inammissibilità del rimedio esperito: non l"opposizione tardiva, ma l"appello.

Quale corollario dell"assunto che precede, il Tribunale ritiene poi che il rimedio che avrebbe dovuto essere proposto dall"intimata che lamentasse l"irritualità della convalida non era l"opposizione tardiva bensì l"appello, rilevando che "il rimedio da proporsi è l"appello e non già l"opposizione tardiva prevista solo per le ipotesi tassative di cui all"art. 668 c.p.c. che non ricorrono nella specie".

Difatti, nelle ipotesi in cui la parte ritenga che l"ordinanza di convalida sia stata irritualmente emessa in assenza delle condizioni previste dalla legge, come i motivi di opposizione sembravano paventare, il rimedio da proporsi è l "appello e non l"opposizione tardiva.

In questo senso, la più autorevole dottrina rileva come "…l"appello risulta esperibile in tutte le ipotesi nelle quali, instaurato regolarmente il contraddittorio nella fase sommaria e senza che si sia verificato alcun impedimento dell"intimato a presenziare durante la stessa, il giudice, nell"evoluzione successiva di tale momento processuale, pervenga alla convalida dello sfratto o della licenza senza che ne sussistano le relative condizioni legali leggittimatrici"2.

La dispiegata opposizione è stata dunque dichiarata inammissibile.

Ne consegue pertanto che l"ordinanza di convalida che ha risolto il contratto per inadempimento della parte conduttrice è passata in giudicato: ciò che si riverbera anche sull"ammissibilità dell"opposizione al decreto ingiuntivo.

§ 3. Inammissibilità dell"opposizione a decreto ingiuntivo

E" principio noto quello in forza del quale l"ordinanza di convalida dell"intimazione di sfratto passata in giudicato acquista una portata ampia ricoprendo l"esistenza del contratto di locazione, del credito per il pagamento dei canoni, l"inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell"uno o dell"altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio.

Il principio è bene espresso dal Tribunale di Torino che rileva: "in ordine all"opposizione al decreto ingiuntivo, è da rilevare che, l"ordinanza di convalida dell"intimazione di sfratto passata in giudicato acquista una portata ampia ricoprendo l"esistenza del contratto di locazione, del credito per il pagamento dei canoni, l"inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivo dell"uno o dell"altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio".

In osservanza della c.d. ragione più liquida, quindi, il Giudice, nel richiamare la nota Cass. 8013/2009, reputa che "questo principio posto dalla S.C. (sent. 8013/2009) definisce già di per sé il presente giudizio".

Il tema è stato poi affrontato anche dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano di Napoli, 7 giugno 2011 in una causa avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, in fattispecie del tutto consimile a quella decisa dal Tribunale di Torino.

Il Tribunale napoletano correttamente aveva rigettato l"opposizione, in quanto ritenuta inammissibile perché volta ad introdurre fatti impeditivi – estintivi del credito azionato, che si sarebbero potuti dedurre nel giudizio di convalida dell"intimazione di sfratto (inadempimento del locatore e corrispettività della prestazione del pagamento dei canoni) ormai passata in giudicato.

Infatti, commenta lo stesso giudice,  una volta che l"ordinanza di convalida diventi immodificabile, il giudicato non può non limitare anche l"accertamento del giudice dell"opposizione a decreto ingiuntivo, il quale sarà vincolato dall"accertamento del fatto storico "mancato pagamento di n.x canoni di locazione ".

Ciò non implica lo svilimento del rimedio dell"opposizione al decreto ingiuntivo, perché potrà farsi sempre valere la sussistenza di fatti estintivi, modificativi, sopravvenuti alla emissione dell"ordinanza di convalida di sfratto per morosità.

Nella fattispecie per cui è causa i fatti estintivi o modificativi del credito azionato, vale a dire la sussistenza dei pretesi difetti dell"immobile locato non erano sopravvenuti alla emissione dell"ordinanza di convalida ma – ove provati – di gran lunga anteriori e che quindi potevano e dovevano essere fatti valere in sede di tempestiva opposizione alla convalida.

E difatti, anche sotto questo ultimo profilo, il Tribunale torinese non manca di richiamare un principio consolidato: "è da rilevare che fatti estintivi o modificativi del credito azionato, vale a dire la sussistenza di difetto dell"immobile locato non sono sopravvenuti alla emissione dell"ordinanza di convalida ma – ove provati – erano senza dubbio anteriore e quindi dovevano essere fatti valere in sede di tempestiva opposizione alla convalida. L"opposizione risulta dunque inammissibile perché volta ad introdurre fatti impeditivi o estintivi del credito azionato, che si sarebbero potuti dedurre nel giudizio di convalida dell"intimazione di sfratto ormai passata in giudicato. È evidente che il giudicato non può non limitare anche l"accertamento del giudice dell"opposizione a decreto ingiuntivo, il quale sarà vincolato dall"accertamento del fatto storico "mancato pagamento dei canoni intimati". L"opposizione va pertanto dichiarata inammissibile".

In conclusione, qualora i fatti posti a fondamento dell"opposizione siano anteriore all"emissione della convalida di sfratto, solo in presenza di una delle precise condizioni – e della relativa prova – potrà darsi ingresso all"opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.

In mancanza dei presupposti per proporre l"opposizione tardiva, resta l"appello quale rimedio esperibile.

L"ordinanza di convalida passata in giudicato, infine, investe anche il decreto ingiuntivo, non più opponibile, men che meno in forza di circostanze di fatto da dedursi nel giudizio di convalida perché anteriori a questo.

Torino, 19 ottobre 2015

 

 

1 In questo senso, si v. N. Picardi – B. Sassani – A. Panzarola (a cura di), Codice di Procedura Civile, commento sub art. 668, Giuffrè, 2015, 3653

 

2 A. Carrato – A. Scarpa, Le locazioni nella pratica del contratto e del processo, Giuffrè, 2015, 701

 

 




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