-  Valeria De Franco  -  22/05/2017

ASP: responsabile se il passante è aggredito da randagi? - Corte Cass. Ordinanza n. 12495/17- Valeria De Franco

Può ritenersi sussistente la responsabilità del Comune e della ASP nel caso di aggressioni subite dai passanti ad opera di cani randagi? Secondo la Corte di Cassazione non sussiste la Responsabilità della ASP qualora alla stessa siano affidati, con apposita normativa, semplici compiti di generale controllo della popolazione canina.

Il caso di specie riguarda un danno subito da una minore in seguito ad una aggressione subita da due cani randagi. Motivo per cui, i genitori della stessa citavano in giudizio il Comune e la ASP di zona per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia. La domanda risarcitoria veniva accolta in primo grado e successivamente confermata in sede d"Appello, a seguito di ciò ricorre in Cassazione la ASP condannata. Quest"ultima denuncia l"errata interpretazione della normativa vigente in materia nonché l"errata valutazione della condotta dell"ASP. In particolar modo occorre evidenziare come la Regione interessata avesse in precedenza stabilito con apposita normativa di riferimento, ed in attuazione di una legge quadro nazionale, che «il compito di cattura e di custodia dei randagi nelle apposite strutture è attribuito esclusivamente ai Comuni», di converso «all"Azienda sanitaria sono attribuiti semplici compiti di generale controllo della popolazione canina, ma senza alcuna competenza in relazione alla cattura e alla custodia». Di qui la conseguente esclusione della responsabilità della ASP e l"esclusiva attribuzione di responsabilità in capo al Comune interessato di tutti i danni che dovessero coinvolgere la popolazione a seguito di aggressioni di cani randagi. Ciò ulteriormente avallato dal fatto che nei giorni antecedenti l"evento lesivo un veterinario della ASL, era intervenuto nella zona, essendo stata segnalata la presenza di cani randagi potenzialmente pericolosi, e aveva redatto un verbale in cui ne proponeva la cattura al Comune. Quindi, anche in concreto, risultava che effettivamente la ASL aveva posto in essere tutte le attività preventive che era legittimata a svolgere, nell"ambito delle proprie competenze, per evitare il danno.

Il ricorso veniva pertanto accolto ed era disposta la compensazione delle spese.




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