-  Mazzotta Valeria  -  10/06/2016

Assegnazione parziale della casa solo nell'interesse della prole - Cass. Ord. 11783/2016 - V. Mazzotta

 

 

Assenazione parziale della casa coniugale è possibile solo se trai coniugi c'è una conflittualità lieve, e quindi sempre tenuto conto dell'interesse della prole

 

 

In caso di lieve conflittualità tra i coniugi, il giudice della separazione, chiamato a decidere a chi dei due assegnare la casa coniugale, può disporre una parziale assegnazione a entrambi, solo quando ciò serva per garantire ai figli la possibilità di conservare l"habitat domestico inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e articola la vita famigliare. In sostanza l"assegnazione parziale è giustificata solo se, essendo bassa la conflittualità coniugale, ciò agevoli in concreto la condivisione della genitoriliatà.

Lo ha chiarito la Cassazione con l"ordinanza n. 11783 dell"8 giugno 2016, ribadendo un proprio orientamento oramai consolidato.

Il Giudice, con piena discrezionalità, può assegnare una parte della casa coniugale anche al coniuge non collocatario della prole, permettendogli quindi di continuare a vivere nell"abitazione famigliare, realizzando in pratica una sorta di divisione ideale dell"immobile, ma sempre e comunque se ciò agevola l"esercizio della bigenitorialità, e quindi nell"interesse del minore.

Ma se è ai figli minori che occorre aver riguardo, va valutata in concreto la situazione, ossia va accertato che la conflittualità sia davvero di grado lieve e quindi la rispondenza della assegnazione parziale al genitore non affidatario all"interesse dei minori.

Nel caso di specie la Cassazione rigetta la richiesta di assegnazione parziale svolta dal padre (che aveva impugnato la sentenza di secondo grado nel punto in cui assegnava la casa integralmente alla moglie collocataria della prole), poiché i Giudici di merito avevano rilevato il permanere di un forte conflitto fra i coniugi, oltre a validi motivi per confermare l"affido esclusivo alla madre. La Cassazione accoglie le doglianze della madre che aveva sottolineato come nel precedente grado di giudizio non si fosse tenuto conto del procedimento penale a carico dell"ex marito per fatti gravi ai danni dei figli quando erano bambini oltre che del suo carattere e del suo comportamento pregiudizievole, fatti tutti che avrebbero dovuto incidere sulle modalità del diritto di visita. Secondo la Corte, i Giudici d"Appello avrebbero dovuto tenere queste circostanze in debito conto e quindi rinvia alla Corte distrettuale affinchè compia una rivalutazione all"attualità delle condizioni per l"esercizio del diritto di visita e di frequentazione delle figlie minori.

 

 

 




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