-  Redazione P&D  -  21/10/2010

ASSEGNO BANCARIO QUALE PROVA SCRITTA PER OTTENERE UN DECRETO D'INGIUNZIONE - RM

Documento, spesso utilizzato con la finalità di ottenere un provvedimento d'ingiunzione (e che può essere dimesso in copia), è l'assegno bancario,
“....ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato; conseguentemente, ove il credito si fondi su un assegno bancario, è sufficiente - per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l'emissione del decreto, anche provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. - la produzione di detto assegno in fotocopia.....”;
Cassazione civile , sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388 Venturi c. Soc. auto Brenner Giust. civ. Mass. 2000, 1952
il quale, ovviamente, non dovendo fungere da titolo di credito, ma da mera promessa di pagamento, non risente di eventuali carenze (anche, per altri versi, richieste a pena di nullità, quali la data ovvero il luogo di emissione),
“...nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di un assegno privo del luogo di emissione, il titolo è nullo per mancanza di un requisito essenziale ed è utilizzabile solo come promessa di pagamento, potendosi presumere iuris tantum l'esistenza del rapporto sottostante; ne consegue che il giudice territorialmente competente sotto il profilo del forum destinatae solutionis va determinato a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. nel giudice del luogo di domicilio del creditore al tempo della scadenza.....”;
Cassazione civile , sez. III, 31 ottobre 2006, n. 23410 Guardiani c. Fiorini Giust. civ. Mass. 2006, 10 Non si rinvengono precedenti in termini
né è inficiato, nella sua valenza quale prova scritta sufficiente a determinare l'emissione del c.d. decreto ingiuntivo, dal fatto di essere eventualmente “scaduto” quale titolo di credito:
“...nella richiesta di decreto ingiuntivo, in forza di titolo di credito scaduto, è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c....”.
Cassazione civile , sez. III, 11 novembre 2005, n. 22898 - Giust. civ. Mass. 2005, 7/8
Cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film