Assegno di divorzio
Criteri per la quantificazione
Il Giudice può valutare le condizioni economiche di ambo le parti senza richiamare gli altri criteri di quantificazione così implicitamente apprezzandole in termini di indubitabile prevalenza rispetto a tutti gli altri
Ridotto l"assegno divorzile in favore dell"ex moglie che ha ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che dopo la vendita delle casa famigliare in comproprietà ha acquistato una villetta
Lo ha sancito la Cassazione con l"ordinanza 2960/15, rigettando il ricorso di una domma contro la diminuzione dell"assegno di divorzio, da 800 e 200 euro,disposta dalla Corte d"Appello.
Partendo dalla premessa che l"assegno a carico dell"onerato deve garantire al coniuge il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l"attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi, che il regime di separazione è autonomo rispetto a quello di divorzio, e che il Giudice non tenuto ad esaminare tutti i parametri per la quantificazione dell"assegno, la Suprema Corte rileva che sebbene l"ex marito goda di un reddito quasi doppio rispetto alla ex moglie, «ma uno dei figli è ancora a carico totale del padre», l"ex moglie aveva ottenuto un lavoro a tempo indeterminato e venduta la casa familiare in comproprietà dei coniugi, aveva acquistato una villetta.
I Giudici, nel valutare la quantificazione dell"assegno, danno rilievo al solo criterio delle "condizioni economiche dei coniugi": per giurisprudenza consolidata, non è necessaria una puntuale considerazione di tutti i criteri elencati dall"articolo 5 co. 6. Il giudice, quindi, può valutare le condizioni economiche di ambo le parti, considerandolo un criterio prevalente, senza richiamare gli altri criteri di quantificazione