-  Redazione P&D  -  11/05/2017

Assegno di divorzio e mutamento del costume sociale - Cass.Civ. n. 11504/17 - Maria Zappia

Matrimonio, persona,diritto al mantenimento, assegno divorzile, famiglia di fatto, situaiozne soggettiva dei coniugi.

A distanza di quasi ventisette anni dall"introduzione del c.d. " assegno divorzile" nella formulazione di cui all"art. 10 L. n. 74/1987 la Suprema Corte opera una rilettura del concetto "tenore di vita ante divorzio" che da tempo condizionava, in maniera rilevantissima, l"operato della giurisprudenza di merito sia in ordine al riconoscimento del diritto all"assegno e sia in ordine alla quantificazione concreta dell"emolumento economico. L"evoluzione del costume sociale riguardo al concetto di matrimonio ed alla sua durata e la sempre più frequente formazioni di famiglie di fatto da parte del coniuge beneficiario, ha condotto il Supremo Consesso ad operare una rilettura dell"istituto finalizzata essenzialmente ad evitare indeterminati effetti di carattere patrimoniale che si riflettono a lungo termine tra soggetti divenuti oramai estranei al vincolo matrimoniale. Strascichi perniciosi che ostacolano, nella realtà quotidiana, il formarsi di nuove "famiglie" e gettano effetti indesiderabili sul un mutato assetto sociale. La necessita" di operare con criteri più adeguati al diritto fondamentale dell"individuo di ricostituire un nuovo nucleo familiare dopo il divorzio, conduce alla formulazione di rigidi elementi condizionanti l"attribuzione dell"emolumento al quale, in maniera chiara, viene riconosciuto il carattere esclusivamente assistenziale.

 

La recentissima sentenza n. 11504/2017 salutata dai quotidiani come "rivoluzionaria" in materia di assegno divorzile, segna effettivamente uno spartiacque nella complessa materia delle attribuzioni patrimoniali conseguenti la cessazione del vincolo matrimoniale e pone chiari limiti all"interprete riguardo le modalità di riconoscimento del diritto. Il mutamento della concezione tradizionale riguardo al beneficio economico in precedenza fortemente condizionato dalla durata del vincolo matrimoniale, si coglie in dipendenza di un assetto sociale diverso da quello in cui la misura era stata introdotta, in cui l"istituto del matrimonio non è più ragionato come "sistemazione" ma come "esercizio di un fondamentale diritto dell"individuo". Specularmente anche il divorzio è inteso come compimento di scelte sia di carattere personale che di carattere patrimoniale in ossequio al principio di autoresponsabilità degli individui.

L"assegno, dunque, in piena armonia con le legislazioni dei Paesi dell"Unione Europea riveste carattere eccezionale e deve trovare scaturigine in comprovate ragioni di necessità economica e solidarietà familiare laddove il "beneamato" criterio del "tenore di vita matrimoniale" sul quale riposavano le aspettative di tanti ex coniugi animati da intenti speculatori, da elemento condizionante il riconoscimento della misura economica degrada ad elemento incidente unicamente sulla misura concreta del beneficio.

L"analisi giudiziale circa il riconoscimento deve seguire le scansioni processuali previste dalla norma in vigore la cui osservanza viene imposta all"interprete dalla corte regolatrice in maniera più incisiva di quanto non avvenisse in precedenza.

Il giudizio, dalla struttura bifasica, va effettivamente concentrato tra una prima fase, quella dell"an, incentrata sulla ricerca di quattro elementi fondamentali con esclusivo riferimento al soggetto che richiede l"assegno, ed una seconda mirata alla quantificazione concreta della misura da attribuire al coniuge "debole".

Ebbene, solo in questa secondo momento possono emergere vicissitudini di carattere personali legate alla durata del matrimonio e solo al fine del contemperamento giudiziale tra la posizione del coniuge obbligato con quella del coniuge richiedente.

I quattro elementi, cui rapportare il riconoscimento del"assegno vengono così individuati: 1) possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari; 3) capacità ed effettive possibilità di lavoro personale in relazione alla salute, età, sesso e mercato del lavoro nel luogo di dimora; 4) stabile disponibilità di una casa di abitazione. Tutti e quattro i suddetti elementi devono formare oggetto di dimostrazione da parte del soggetto richiedente l"assegno con riguardo esclusivo alla propria situazione soggettiva quale "persona singola" con diritto all"eccezione e prova contraria da parte dell"altro coniuge.

Superata, con esito favorevole, la prima fase, in cui il richiedente viene isolatamente considerato nella propria soggettività, solo allorquando occorre procedere alla concreta quantificazione della misura economica, sovvengono all"interprete i criteri di cui all"art. 5 comma 6 L. 898/1970 nel testo sostituito dall"art. 10 L. n. 74/87.

Dunque l"elencazione prevista dalla norma nel senso delle condizioni dei coniugi, del contributo personale alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno, del reddito di entrambi, con il raccordo rispetto alla durata del matrimonio va analizzata solo ed unicamente nella fase successiva al decisum sul se dell"assegno.

E" questa l"importante novità che si coglie analizzando la complessa pronuncia, di indiscutibile portata nomofilattica, più ricca di spunti di questo modesto contributo, in cui la vera essenza è data dall"aver la Corte rimarcato che il "tenore di vita matrimoniale" non incide sul se dell"assegno ma solo sul quantum e costituisce in ogni caso un criterio di contemperamento e di bilanciamento di una situazione soggettiva di bisogno dell"avente diritto che va dimostrata osservando i tradizionali criteri di ripartizione dell"onere probatorio.

Viene altresì ulteriormente specificato che l"attuale lettura della norma e la necessità del rispetto delle due fasi dell"accertamento giudiziale deriva dal dato normativo, spesso stravolto dalla corti di merito tenute, da oggi e per il futuro, a seguire l"ordine così delineato dal supremo consesso.




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