-  Redazione P&D  -  14/08/2014

ASSISTENZA FAMILIARE E PUBBLICA AI SOGGETTI FRAGILI - Mauro MARIN

Livelli Essenziali Sanitari e Sociali

ASSISTENZA FAMILIARE E PUBBLICA AI SOGGETTI FRAGILI

Dovere di trasporto e Intrasportabilità ai luoghi di cura

Mauro Marin (direttore distretto sanitario di Pordenone)

 

La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in ambito sanitario e sociale consente di riconoscere i diritti dei cittadini e di distinguere tra doveri di assistenza familiare e doveri dei servizi pubblici. Ma i LEA previsti in ambito sanitario dal DPCM 29 novembre 2001 non sono ancora integrati da definiti LEA in ambito sociale per una chiara e uniforme applicazione della legge n.328/2000.

L"art. 433 del codice civile identifica i congiunti tenuti all"obbligo di assistenza familiare nell"ordine :


1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Tutti i figli devono concorrere alle prestazione di assistenza familiare, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche, ai sensi dell"art. 441, comma 1, del codice civile. I figli possono ottemperare all"obbligo di assistenza familiare accudendo il genitore bisognoso direttamente oppure a mezzo di una badante o residenza protetta o comunque provvedendo economicamente alle sue necessità, ai sensi degli artt. 441 e 443 del codice civile. Le sentenze n. 43119/2013 e n.2736/2008 della Cassazione sezione Penale VI hanno precisato che l"obbligo di assistenza familiare comprende il dovere di garantire i mezzi di sussistenza che includono oltre a vitto, alloggio, abbigliamento, anche mezzi di comunicazione e di trasporto necessari.

Secondo l"art. 433 del codice civile, se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se invece gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di provvedere, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.
La Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n.31905/2009 specifica che l"incapacità psicofisica di provvedere a se stessi dovuta alla vecchiaia comporta di per sè l"obbligo di assistenza familiare a carico dei congiunti per garantire le cure necessarie, la cui omissione può configurare il reato di abbandono di incapace (art.591 CP) o violazione degli obblighi familiari (art.570 CP). L"oggetto della tutela penale dell"art.591 è il pericolo all"incolumità psicofisica della persona in carico incapace o minore abbandonata a se stessa, mentre invece per l"art.570 è il rispetto dell"obbligo legale di assistenza familiare morale e materiale.

L"art. 591 del codice penale afferma : chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge.
La Cassazione sezione Penale V con sentenze n.10781/2012 e n.31905/2009 ha riconosciuto colpevole di abbandono di incapace il figlio che, pur consapevole dell"incapacità del genitore anziano di provvedere a se stesso, l"ha lasciato senza custodia in condizioni di trascuratezza e pericolo dannoso anche solo virtuale.

Tutte le persone fragili e prive di supporto familiare hanno diritto inoltre all"assistenza sociale domiciliare necessaria che viene attivata mediante segnalazione ai servizi sociali, ai sensi della legge n.328/2000.

Le persone con grave disabilità, certificata ai sensi dell"art. 3, comma 3, della legge n.104/1992, hanno diritto a trasporti individuali con onere a carico dei Comuni di residenza ai sensi dell"art.26 della legge n.104/1992.

Gli assistiti del SSN hanno diritto a ricevere le cure a domicilio di cui necessitano, quando sono riconosciuti incapaci di deambulare oppure affetti da condizioni cliniche gravi inabilitanti che li rendano intrasportabili con mezzi comuni nelle strutture di cura senza correre pericolo concreto nel trasporto di danno per la loro salute, secondo la sentenza n. 41646/2001 della Cassazione sezione Penale VI, in conformità all"allegato G e H al DPR 270/2000. In assenza di tali comprovate necessità, l"assistenza sanitaria domiciliare non è riconosciuta a carico del SSN secondo la sentenza n.14951/2014 della Cassazione sezione Lavoro. Il paziente che deambula in autonomia e non presenta condizioni cliniche di gravità tali da costituire un pericolo concreto di danno psicofisico nel trasporto, può farsi accompagnare nelle strutture ambulatoriali del SSN per eseguire le prestazioni sanitarie necessarie da chi è tenuto agli obblighi di assistenza familiare o, in assenza di un supporto familiare adeguato, dagli assistenti domiciliari dei servizi sociali attivati per la valutazione del caso.

Il dovere di assistenza della persona incapace di provvedere a se stessa spetta dunque innanzitutto ai familiari tenuti all"obbligo di accudimento, oltre che ai servizi sociali e sanitari per le necessità di competenza rilevate.

 




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