-  Michela del Vecchio  -  23/03/2016

ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E INTERESSE AD AGIRE – Cass. Civ., I Sez, ord.3323/16 – Michela DEL VECCHIO

L"intervento di un"associazione di consumatori all"interno di un processo promosso con azioni individuali può essere ritenuto un intervento ad adiuvandum come anche una vera e propria sostituzione processuale. Il contrasto interpretativo sulle norme del Codice del Consumo disciplinanti le azioni collettive impone la pronuncia delle Sezioni Unite.

 La vicenda trae inizio dalle numerevoli azioni risarcitorie promosse dai risparmiatori/investitori tratti in inganno nell"acquisto dei prodotti finanziari Parmalat. In uno dei tanti processi promossi con azioni individuali sono intervenute due associazioni di consumatori chiedendo il ristoro del danno subito dalla collettività di persone ingannate nella negoziazione di tali prodotti. In primo grado l"intervento veniva respinto in quanto le associazioni non venivano ritenute legittimate ad agire stante le domande individuali già introdotte nel processo. In secondo grado, le domande dei risparmiatori venivano parzialmente accolte ma le associazioni venivano ritenute dei "sostituti processuali" non legittimate a partecipare al processo in quanto le azioni individuali prevalevano. La questione, unitamente ad altre inerenti il merito della controversia, veniva sottoposta al vaglio della Suprema Corte che, ritenendo pregiudiziale la querelle inerente la legittimazione ad intervenire ad adiuvandum delle associazioni di consumatori o a presentare domande in proprio in quanto enti esponenziali di interessi diffusi, considera prioritaria la lettura della normativa in materia di consumo confrontando le diverse soluzioni proposte dalle corti di merito e dalla stessa Corte di legittimità. In primo luogo il Collegio riconosce nei risparmiatori/investitori la qualifica di consumatori. A tale osservazione consegue l"applicazione della disciplina normativa a tutela dei consumatori, in specie l"art. 1469 bis c.c., rientrando i contratti di intermediazione finanziaria in contratti di prestazione di servizi. Ulteriore corollario di tale affermazione è la possibilità di esperire azioni collettive quale principale strumento di tutela dei diritti dei consumatori con legittimazione ad agire delle associazioni in quanto enti maggiormente rappresentativi degli interessi collettivi tenendo comunque sempre presente che permane in ogni caso il diritto del consumatore di procedere anche individualmente a tutela dei propri diritti. Il Collegio si pone quindi il problema del contemperamento in un processo fra la tutela individuale e la tutela collettiva nonché la questione delle modalità di partecipazione delle associazioni all"interno di un processo. In particolare vengono indicate due possibili soluzioni di segno però opposto. La prima, relativa ad una interpretazione estensiva della voluntas legis, che vede la legittimazione delle associazioni iscritte nell"apposito registro ad agire anche per la tutela inibitoria o conformativa oltre che a promuovere ed instaurare la class action. Tale soluzione parte dal presupposto che il legislatore ha regolamentato il diritto di azione individuale all"interno di un processo instaurato con azione collettiva ma non ha indicato l"ipotesi contraria confermando così la tipicità dell"intervento giurisdizionale delle associazioni medesime. In senso opposto si pone il rilievo che le associazioni, anche ante causam, sono delle vere e proprie "agenzie di informazione" e di riconoscimento dei diritti del consumatore: evidente che la trasformazione delle singole lesioni o violazioni denunciate in una dimensione collettiva costituisce il fulcro della funzione di tali associazioni che suppliscono pertanto all"inadeguatezza ed insufficienza delle azioni individuali sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale. Ciò importa che possono essere indifferentemente proposte azioni individuali o azioni collettive ed in tal caso le associazioni non hanno legittimazione ad agire per così dire autonoma ma un interesse giuridico ad intervenire nel processo in considerazione del vantaggio che l"eventum litis può esplicare sulla categoria dalle stesse rappresentate.

L"evidente contrasto fra le due soluzioni prospettate (esclusiva legittimazione ad agire e solo interesse ad intervenire ad adiuvandum), entrambe sostenute dal dato normativo, impone la necessità di remissione della questione alle sezioni unite per comporre il contrasto rilevato

 




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