-  Foligno Emanuela  -  10/10/2016

Assolto il condomino che ha distribuito volantini raffiguranti la caricatura dellamministratore come Pinocchio - Cass. Pen. 41785/2016 - Emanuela Foligno

 

Diatribe condominiali ancora in Cassazione. Un singolare caso, se vogliamo anche a tratti simpatico, approdato dinnanzi ai Giudici di Legittimità.

Protagonista un condomino che è stato condannato dai Giudici territoriali per i reati di ingiuria e diffamazione nei confronti dell"amministratore di condominio.

Nella realtà condominiale si sà che l"amministratore di condominio è il personaggio odiato per antonomasia, ma il condomino che ha condotto la questione dinnanzi agli Ermellini è stato molto fantasioso poiché ha distribuito dei volantini con i quali ha criticato l"amministratore del condominio per dei presunti errori commessi dallo stesso riguardo le spese del parcheggio.

Il condomino, però, non si è limitato a tali critiche ma si è spinto finanche a disegnare una vignetta raffigurante l"amministratore di condominio con la faccia del noto personaggio della letteratura " pinocchio ".

La Suprema Corte, accogliendo le motivazioni del condomino, ha annullato la sentenza di condanna considerando l"accaduto come esternazione del diritto di satira e, quindi,  fatto che non costituisce reato.

In particolare La Corte ha precisato che in tema di diffamazione a mezzo stampa, quando le espressioni utilizzate, anche se scherzose e ironiche, riguardano specifici fatti non finalizzati a una mera aggressione altrui, rientrano nel lecito diritto di critica.

Infatti l"orientamento consolidato statuisce che il requisito della continenza, che è il limite del diritto di critica, non deve riguardare il contenuto, ma la forma della comunicazione che non deve manifestarsi in maniera disonorevole o dispregiativa, o inutilmente aggressiva nei confronti della persona criticata.

La raffigurazione dell"immagine di " pinocchio "  secondo la Corte è inquadrabile nell"esercizio del diritto di satira, ex art. 21 Cost. e art. 51 c.p, fermi restando i limiti dell'inutile e gratuito disprezzo personale, che di regola caratterizza il diritto di critica.

Infatti la vignetta non è stata considerata volgare né dispregiativa perché rivolta alla inaffidabilità dell"operato fiscale dell"amministratore, e non ad un discredito gratuito della sua persona.

Infine, ha rilevato la Suprema Corte, l"argomento riportato nel volantino rivestiva un interesse oggettivo per tutti i condomini riguardando una possibile detrazione fiscale sulla quota versata per le spese del parcheggio.

Tale ipotizzata detrazione è stata smentita nel corso del giudizio, quindi, il rimprovero di ignoranza della legge fiscale rivolto all"amministratore dal condomino, appunto con i volantini " incriminati ",  era del tutto fondato.

In questa vicenda, quindi, la Corte ha ritenuto che il condomino abbia legittimamente esercitato il proprio diritto di critica con conseguente applicazione dell'esimente prevista dall'art. 51 del codice penale. La sentenza viene annullata senza rinvio.

 

 




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