-  Mazzon Riccardo  -  29/09/2014

ATTIVITA' EDILIZIA (URBANISTICA) E DOVERE DI VIGILANZA DELLA PUBBLICA AMMINSTRAZIONE - RM

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi:

"nel caso di interventi soggetti a d.i.a., lo spirare del termine di cui all'art. 23 comma 6, d.P.R. 6 giugno 2001, senza che l'amministrazione contesti la legittimità dell'intervento, se da un lato comporta la giuridica esistenza degli effetti dell'atto-denunzia - titolo abilitante di natura privata - dall'altro non elimina in capo all'amministrazione il più generale potere di vigilanza e di repressione di cui all'art. 4 ss., l. 28 febbraio 1985 n. 47, - ora art. 27, d.P.R. n. 380 del 2001, da esercitare nei limiti dell'affidamento del privato denunciante nella legittimità dell'intervento denunciato" T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 27.3.06, n. 3200, FA, 2006, 3, 1070 – si confronti, in argomento, la recente chiarificazione del T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 13/07/2011, n. 3775 A.R.M. c. (avv. Di Meglio) c. Com. Forio Foro amm. TAR 2011, 7-8, 2474 (s.m.) laddove precisa che ogni competenza del Sindaco, in merito ai provvedimenti ascrivibili alla mera attività di gestione amministrativa in materia edilizia, deve essere ritenuta abrogata in virtù delle disposizioni legislative che hanno inteso separare, anche negli Enti Locali, la funzione di indirizzo politico da quella, appunto, di gestione amministrativa. Nel settore dell'edilizia, infatti, prima, l'art. 6, l. n. 127 del 1997, modificando l'art. 51, l. n. 142 del 1990, ha previsto alla lett. f) che spettino alla competenza dei dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie. Successivamente, la l. n. 191 del 1998 ha, a sua volta, modificato l'art. 6, l. n. 127 del 1997, introducendo la lett. f bis) secondo la quale spettano ai dirigenti « tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico — ambientale », così espressamente attribuendo alla dirigenza la competenza in materia di applicazione di sanzioni edilizie; a norma dell'art. 51 comma 3, l. 8 giugno 1990 n. 142 (oggi, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267), infine, sono di competenza dei dirigenti « tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale », così espressamente attribuendo alla dirigenza la competenza in materia di applicazione di sanzioni edilizie; a norma dell'art. 51 comma 3, l. 8 giugno 1990 n. 142 (oggi, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267), infine, sono di competenza dei dirigenti « tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente (cfr. amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -).

Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi; qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa; per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Ferma rimanendo l"ultima ipotesi sopra descritta, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini,

"il silenzio serbato sull'istanza e sulla successiva diffida ad esercitare i poteri repressivi di abusi edilizi, inoltrate dal proprietario di un'area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei predetti poteri, integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale in relazione al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente" T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 1.12.06, n. 10329, GM, 2007, 3, 849

l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui supra, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori,

"la sospensione dei lavori di cui all'art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001 ed all'art. 61 l. reg. Piemonte n. 56 del 1977 non può essere ordinata ove sia ravvisato un contrasto del titolo edilizio con la normativa edilizia sopravvenuta al rilascio del titolo stesso, ed a maggior ragione quando il contrasto sia con una variante al regolamento edilizio ancora in corso di approvazione" T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 1.9.06, n. 3177, FA, 2006, 9, 2824

che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori:

"l'ordine di sospensione dei lavori edilizi abusivi, disposto dall'autorità comunale ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, ha effetto sino alla emanazione dei provvedimenti definitivi, indipendentemente dallo scadere del termine di giorni quarantacinque fissato nel citato art. 27, trattandosi di un termine ordinatorio che ha il solo scopo di sollecitare la P.A. all'adozione dei provvedimenti definitivi" Cass. pen., sez. III, 21.3.07, n. 17278, CED CP, 2007, 236498

entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell"ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.

Inoltre, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello,

"la violazione dell'obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del permesso di costruire, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, configura una ipotesi di reato anche dopo la entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 27, comma 4, e 44 lett. a) del citato d.P.R. n. 380, a carico del titolare del permesso, del direttore dei lavori e dell'esecutore" Cass. pen., sez. III, 7.4.06, n. 16037, CP, 2007, 6, 2615

ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Per le opere eseguite da amministrazioni statali, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti sopra precisati.

Si tenga inoltre presente che

"gli art. 7 e 8, l. 7 agosto 1990 n. 241, costituiscono norme di principio, che impongono il preavviso procedimentale in tutti i casi in cui non ostino motivi d'urgenza, comunque da esplicitarsi (e nella specie insussistenti, dato il lungo tempo inoffensivamente trascorso senza tempestivi adempimenti) anche nel caso di demolizione di manufatti impiantati in zona parafluviale (nella specie, deposito e recinzione in area privata), in ogni caso, dopo aver vagliato eventuali argomentazioni difensive degli interessati" Trib. sup.re acque 6.11.07, n. 159, FA, 2007, 11, 3262.

Ulteriormente e a mo" d"esempio,

"ove vengano meno le ragioni a suo tempo giustificanti il rilascio di un provvedimento concessorio a sanatoria per un manufatto (magazzino) adiacente ad un torrente, l'amministrazione legittimamente dispone la sospensione dei lavori di ristrutturazione dello stesso in zona demaniale (come è avvenuto nella specie, trattandosi di demanio fluviale), di fronte al rischio di possibili esondazioni" Trib. sup.re acque 20.12.07, n. 196, FA, 2007, 12, 3590.

 




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