Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  03/12/2021

Autonomia finanziaria degli enti locali e LEP: è necessario prevederli – Corte cost. 220/21

La Corte costituzionale sollecita lo Stato a definire i Livelli essenziali delle prestazioni

Dichiarando infondate alcune questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione Liguria in materia di tagli ai bilanci comunali, la Corte costituzionale, nella sentenza 26 novembre 2021, n. 220, si è così espressa in tema di LEP:

“La non fondatezza della questione peraltro non esime questa Corte dal valutare negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché «il nucleo invalicabile di garanzie minime» per rendere effettivi tali diritti (ex multis, sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020).

In questa prospettiva i LEP rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali (ex multis, sentenze n. 197 del 2019 e n. 117 del 2018).

Oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti (se non altro, per consentire la dimostrazione della lesività dei tagli subìti), l’adempimento di questo dovere dello Stato appare, peraltro, particolarmente urgente anche in vista di un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, in legge 1° luglio 2021, n. 101.

In definitiva, il ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali.”

Con la Riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, la nozione di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è stata (art. 117, comma 2, lett. m):

  1. estesa alle prestazioni relative a tutti i diritti sociali e civili;
  2. estesa su tutto il territorio nazionale;
  3. costituzionalizzata.

In questo senso, la definizione dei LEP diviene uno degli elementi più significativi nella ricostruzione dei rapporti di potere e delle competenze dello Stato e delle Regioni. Lo Stato centrale si fa carico di assicurare che nelle diverse aree territoriali siano assicurati i servizi, le prestazioni e gli interventi che possano rendere effettivamente fruibili ed esigibili i LEP, indicando anche la strada per una loro fruizione integrata.

La costituzionalizzazione dei LEP, quindi, da un lato, consente al legislatore statale di individuare quelle prestazioni che si assumono essenziali per garantire un livello nazionale dei medesimi livelli. Dall’altro, essa riconosce implicitamente il potere delle Regioni di attuare, nel rispetto dei LEP medesimi, le proprie scelte organizzative e gestionali nell’erogazione dei servizi interessati dalla norma in questione.

Collocati nella “terra di mezzo” tra prerogative statali e competenze regionali, i LEP rappresentano invero l’espressione avanzata del moderno sistema di welfare multilivello. Affinché i livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali possano trovare una loro effettiva esigibilità e fruibilità da parte dei cittadini-pazienti-utenti è necessario che la regolazione pubblica assolva alla propria funzione moderna, ossia quella di promuovere, orientare, favorire, monitorare l’azione delle strutture pubbliche e private e, laddove necessario, incentivare l’intervento diretto delle agenzie pubbliche.

Una funzione regolatoria, dunque, capace di includere e di aumentare, se possibile, il livello di responsabilizzazione dei diversi attori, in un quadro di procedure e processi chiari e facilmente identificabili sia dalle organizzazioni intermedie sia dai cittadini. In quest’ottica, la programmazione condivisa delle linee di indirizzo può invero contribuire a rendere maggiormente efficace la funzione regolatoria e di coordinamento che le istituzioni pubbliche sono chiamate ad esercitare.

La sollecitazione che arriva dai giudici costituzionali si colloca dunque nell’ambito dell’attuale sistema di welfare, su cui impattano la pandemia e le conseguenze socio-sanitarie ad esse correlate, il PNRR, la programmazione socio-sanitaria regionale e, infine, l’autonomia finanziaria degli enti locali, chiamati, in particolare, con gli enti non profit, ad assicurare molti dei LEP.

I livelli essenziali si collocano allora in un singolare crocevia fra i livelli di governo (centrale e periferici) e fra intervento pubblico e privato e, ancora, fra attese dei singoli soggetti beneficiari con disabilità e la responsabilità dei soggetti, pubblici e privati, di apprestare le risposte e le soluzioni che possono rispondere a quelle esigenze.

“Essenziali” sono dunque i livelli da intendersi quali servizi e prestazioni caratterizzati non tanto (e soltanto) da elementi quantitativi, bensì - e forse soprattutto - da livelli qualitativi, atteso il necessario collegamento fra garanzia dei diritti considerati e standard di qualità delle prestazioni. Ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., al legislatore statale spetta quindi individuare i livelli essenziali ad assicurare a tutti i cittadini italiani uguali condizioni di accesso ai servizi, indipendentemente, “dall’ubicazione geografica” dei cittadini stessi.

E’ in questa prospettiva che deve essere letta la sollecitazione della Corte costituzionale.




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