-  Cariello Maria  -  19/10/2012

AVVOCATI E IVA PER CASSA: SI PARTE A DICEMBRE - Maria CARIELLO

 

In attesa di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" del decreto attuativo, a breve  partirà  il  nuovo regime di Iva  introdotto dall'articolo 32-bis del Dl 83/12.

Il nuovo regime di Iva per cassa ha per caratteristica quella di rinviare l'esigibilità dell'imposta al momento del pagamento del corrispettivo: l'operazione si considera effettuata secondo le regole dell'articolo 6 Dpr 633/72, al momento della consegna del bene o del pagamento del servizio salvo che non sia stata emessa prima la fattura (la riprova è che tali operazioni concorrono alla formazione del volume d'affari del contribuente), ma il debito d'imposta connesso all'Iva sul documento emesso, viene differito al momento in cui tale cessione / prestazione viene effettivamente pagata dal cessionario / committente. Questo permette di evitare che l'Iva addebitata sulle operazioni attive vada a concorrere alla liquidazione dell'imposta e quindi che tale imposta venga di fatto versata all'erario prima che il contribuente ne abbia incassato dal cliente l'importo.

Tale previsione presenta delle controindicazioni, come il differimento che va ad incidere sul diritto alla detrazione, fvero ocus del nuovo regime. Nella formulazione del Dl 185/08 il differimento riguardava operazioni per le quali era stato applicato il differimento: questo comportava che la fattura emessa da Giorgio a Bianca di € 50,00 + Iva  con applicazione dell'Iva per cassa, consentiva a Giorgio di rinviare l'esigibilità ( il versamento); allo stesso tempo Bianca non poteva detrarre l'iva. Il meccanismo in  sé equo -se non paghi non detrai - ,  complicava i rapporti commerciali, visto che obbligava il cessionario a verificare i parametri ai quali era subordinata l'operazione ( il trascorrere dell'anno quale limite massimo al differimento).

Il nuovo regime differisce su questo aspetto : il differimento dell'Iva sulle operazioni attive non vincola la detrazione in capo al cessionario / committente ( occorre darne menzione su documento emesso), il quale potrà portarla in detrazione al pari dell'imposta su qualunque fattura ricevuta: le limitazioni alla detrazione operano in capo al contribuente che si è avvalso del regime, con riferimento agli acquisti fatti: tale imposta è detraibile a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole esistenti in tale momento.

Il decreto precisa che (art . 5), nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al soggetto che ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Quello introdotto dal Dl 83/12 è un regime che interessa tutte le operazioni, escluse dal differimento quelle dei regimi speciali Iva (agenzie di viaggio), le operazioni nei confronti dei privati, quelle soggette a reverse charge e le operazioni per le quali il Dpr 633/72 stabiliva il differimento (cessioni di prodotti farmaceutici e nei confronti di enti pubblici).

Sono escluse dal differimento del diritto gli acquisti di beni o servizi assoggettati all'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile, acquisti intracomunitari , importazioni, operazioni in assenza di esborso di imposta.

L'assenza di conseguenze per il cliente è fattore di appeal oltre il limite dimensionale: tale soluzione è optabile dai contribuenti che realizzano un volume d'affari sino ad € 2.000.000. Il differimento di esigibilità potrà interessare contribuenti strutturati, in grado di gestire gli elementi che presidiano il concorso delle operazioni alla liquidazione dell'imposta:

• Incasso delle fatture di vendita;

• Termine annuale oltre il quale l'Iva sulle vendite diventa esigibile;

• Procedure concorsuali in capo al cliente (esigibilità congelata);

• Termine annuale oltre il quale l'Iva sugli acquisti diviene detraibile

Facile comprendere come per il piccolo contribuente in contabilità semplificata,  la gestione risulti oltremodo  gravosa,  meno per il contribuente strutturato (in contabilità ordinaria o con  personale contabile ) per il quale il regime presenta innegabile convenienza.

Per applicare il regime è necessario esercitare una opzione che esplicherà effetti dal 1° gennaio dell'anno in cui viene manifestata o, dall'inizio dell'attività se in corso d'anno, in attesa di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,  dovendo partire il regime dal 1°.12.2012.




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