-  Cariello Maria  -  02/03/2014

AVVOCATO - IMPRENDITORE AGRICOLO, INCOMPATIBILE - Maria CARIELLO

Regole tassative per l'esercizio della professione forense. Che risulta incompatibile sia con l'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà industriale, sia con l'attività di imprenditore agricolo professionale. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale forense, con due distinti pareri che si rifanno entrambi all'articolo 18 della nuova disciplina dell'ordinamento forense (legge n. 247/2012), dove sono elencate tutte le cause di incompatibilità con l'iscrizione all'albo professionale.

Scendendo nei dettagli, il primo parere (n. 92 del 25 settembre 2013, pubblicato sul portale del Cnf il 22 febbraio scorso) risponde a un quesito del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Rieti, che riguarda la compatibilità tra l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo professionale (dlgs n. 99/2004) e l'iscrizione all'albo degli avvocati. Ebbene, secondo la Commissione del Cnf, «l'incertezza interpretativa ha ragione d'essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo», mentre «è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all'industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un esercente il commercio nel senso più pieno di cui all'art.18 della legge professionale forense e l'iscrizione nell'albo incompatibile con l'attività svolta». Di conseguenza, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore, ovvero colui che (art. 2083 del codice civile) «per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi». In sostanza, secondo la Commissione del Cnf, al piccolo imprenditore agricolo manca «quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell'attività intrapresa è l'esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento delle risorse terriere». Il secondo parere (n. 94 del 25 settembre 2013, pubblicato il 22 febbraio scorso) risponde invece a un quesito del Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, sulla possibile contemporanea iscrizione, da parte di un avvocato, all'albo professionale forense e a quello dei consulenti in proprietà industriale. Secondo la Commissione del Cnf, l'art. 18 lett. a) della legge n. 247/2012, che delinea il regime delle incompatibilità ostative all'esercizio della professione di avvocato, «ha espressamente dettato, con il rigore del numerus clausus, le relative eccezioni, alla cui stregua deve escludersi che l'avvocato possa contemporaneamente essere iscritto anche all'albo dei consulenti in proprietà industriale». «La disposizione di legge in esame», chiarisce infine la Commissione, «dettando regole tassative in ordine all'esercizio della professione forense, non si presta ad interpretazioni analogicamente estensive».

Fonte: www.cassaforense.it




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