-  Fabbricatore Alfonso  -  29/03/2016

AVVOCATO STABILITO: L'INDICAZIONE DEL TITOLO DI ORIGINE È OBBLIGATORIA - Cass. Sez. Un. 5073/16 - di A.F.

Cassazione, sez. Unite Civili, 15 marzo 2016, n. 5073, Pres. Rovelli – Rel. Amoroso

L"avvocato stabilito che abbia esercitato la professione in modo effettivo e continuativo per tre anni dall"iscrizione nell"albo speciale, potrà richiedere di essere iscritto all"albo ordinario senza sostenere alcuna prova attitudinale, a patto che, nel corso di questi tre anni, abbia indicato il titolo professionale di origine nella lingua del Paese ove è stato conseguito.

Tanto stabilisce la Cassazione a S.U. con l"importante sentenza che in questa sede si commenta.

Un "abogado" abilitato alla professione in Spagna si iscrive all"albo speciale presso un Foro italiano, per poi chiedere, a distanza di alcuni anni, il passaggio all"albo ordinario.

Il COA di appartenenza, però, respinge la richiesta argomentando che il professionista, durante l"esercizio della professione, avrebbe utilizzato impropriamente il titolo di avvocato e non già di abogado, come sarebbe stato obbligato a fare.

Il ricorso presentato al CNF viene ugualmente rigettato in quanto la normativa, assai stringente, prescrive all"avvocato stabilito di utilizzare il titolo di origine al fine di essere dispensato dalla prova attitudinale. La questione viene proposta alla S.C. con ricorso presentato dal professionista, con il quale lamenta che l"obbligo di indicare il titolo nella lingua di origine va considerato come un illegittimo ostacolo, meramente formale, all"iscrizione nel ruolo ordinario richiesta dall"avvocato stabilito che abbia dimostrato di aver svolto per un triennio attività inerente il diritto italiano.

Di tutt"altro avviso appaiono essere le S.U.: secondo i Giudici di legittimità, già l"art. 1 R.D.L. n. 1578/1933 ha stabilito che nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto nell"albo professionale. In linea di continuità con tale prescrizione l"art. 2, comma 3, legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell"ordinamento della professione forense, ha previsto che l"iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l"esercizio della professione di avvocato. La stessa disposizione, al comma 7, precisa che l"uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

Pertanto, ove difetti il soddisfacimento delle condizioni suddette, non rileva, al fine di ottenere la dispensa, l"esercizio della professione con un titolo diverso e soprattutto proprio con il titolo che il professionista stabilizzato mira a conseguire mediante la dispensa dalla prova attitudinale; esercizio che deve qualificarsi abusivo e che lede l"affidamento del cliente in ordine all"effettiva abilitazione del professionista (estera e non già nazionale) e quindi alla sua piena idoneità professionale nel contesto del diritto interno. Anzi l"esercizio della professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione ovvero l"iscrizione mediante dispensa ai sensi dell"art. 12 cit. integra la condotta materiale del reato, previsto dall"art. 348 c.p., di abusivo esercizio di una professione. 
In proposito, già in precedenza (Cass. civ., sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28340) si era affermato che il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro, avvalendosi del procedimento di "stabilimento/integrazione" previsto dalla citata direttiva 98/5/Ce, volta a facilitare l"esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, può chiedere l"iscrizione nella Sezione speciale dell"Albo italiano del Foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d"origine e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia, può chiedere di essere "integrato" con il titolo di avvocato italiano e l"iscrizione all"Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell"Ordine l"effettività e la regolarità dell"attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito.

La pronuncia si chiude con l"enunciazione del seguente principio di diritto, secondo cui "l"avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell"Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all"art. 8 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, se - nel rispetto delle condizioni poste dall"art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l"esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell"albo degli avvocati. Tale presupposto non è integrato ove l"avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine".




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