-  Santuari Alceste  -  26/05/2015

AZIENDE SPECIALI E SCIOGLIMENTO – C.G.A. Sicilia 365/15 – Alceste SANTUARI

Lo scioglimento e liquidazione di un'azienda speciale era disposto nel 1986 dall'art. 85 del D.P.R. n. 902

Le successive modifiche negli ordinamenti degli Enti locali hanno introdotto altre modalità di regolazione della fase di liquidazione delle aziende speciali

Le aziende speciali possono essere liquidate dal consiglio comunale anche per ragioni non economiche

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, con sentenza 23 aprile 2015 n. 365 si è pronunciato sul tema della liquidazione delle aziende speciali.

Un"azienda speciale ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Sicilia che aveva ritenuto legittima la deliberazione di un consiglio comunale contenente la decisione di liquidare l"azienda speciale medesima. In particolare, l"azienda ha eccepito che, rispetto a quanto prescritto dall"art. 85 D.P.R. n. 902/1986, le modifiche apportate allo statuto dell"Azienda abbiano "introdotto una anomala modalità di "liquidazione" di un Ente pubblico economico, modificando peraltro del tutto le maggioranze richieste in precedenza dalla norma ed eliminando il profilo del ricorso al referendum popolare consultivo, posto a garanzia del diritto ai servizi resi dall"Azienda a favore dei cittadini".

Di seguito i motivi delle doglianze dell"Azienda appellante:

a) la sentenza di primo grado avrebbe indebitamente omesso di considerare che l"art. 85 del D.P.R. n. 902/1986 prevede che alcuni poteri restino in capo al C d. A dell"Azienda ed al Direttore Generale, figure destinate così a permanere in carica anche durante lo stato di liquidazione;

b) la sentenza di primo grado ha considerato legittima la nomina del liquidatore "il quale non è un dirigente pubblico ma un libero professionista, un privato cittadino privo di immedesimazione organica con la P.A…" e pertanto "non potrebbe fregiarsi del titolo di "commissario" pubblico...";

c) l"art. 85 del D.P.R. n. 902/1986, in quanto norma "speciale" pertinente la liquidazione delle c.d. Aziende speciali, è per principio insuscettibile di essere derogata e/o superata dalla sopravvenienza di una disciplina "generale" (quale devono reputarsi la legge n. 142/1990 ed il D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla riforma degli ordinamenti locali), mentre la c.d. "interpretazione evolutiva" invocata dal primo Giudice per giustificare la decisione adottata si basa su una errata comprensione della sentenza n. 140/1998, perché riferita dalla Corte Costituzionale a materia totalmente estranea a quella oggetto di ricorso.

I giudici hanno riconosciuto che in passato la procedura di liquidazione delle aziende speciali prevedeva una ripartizione di competenze tra consiglio comunale (decisione strategica) e giunta comunale (attuazione operativa della fase di liquidazione). Tale articolazione di funzioni e competenze e, in particolare, i compiti attribuiti alla Giunta Municipale, non può essere più riproposta dopo l"entrata in vigore dei principi di separazione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e di controllo, e funzioni più propriamente gestorie, che hanno ispirato la legge n. 142/1990 e le discipline di riforma degli ordinamenti locali poi confluite nel T.U. n. 267/2000; - riservando le prime agli organi di governo locale (Sindaco e Giunta Municipale), mentre, per come dispone l"art. 48, comma 2 del T.U.E.L. n.267 /2000 spettano esclusivamente "" ai dirigenti tutti i compiti, compresa l"adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l"amministrazione verso l"esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell"ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale …".

Definiti così gli ambiti funzionali tra i diversi organi e soggetti protagonisti del governo locale, i giudici siciliani hanno evidenziato che il modello di scioglimento e liquidazione originariamente disposto nel 1986 dall"art. 85 del D. P. R. n. 902 "appare comunque superato dai principi che hanno ispirato le fondamentali modifiche negli ordinamenti degli Enti locali, successivamente introdotti dal legislatore; sollecitando così, ovvero giustificando, altre modalità di regolazione della fase di liquidazione delle Aziende speciali." I giudici, dunque, riconoscono la piena legittimità della decisione del consiglio comunale di procedere alla liquidazione dell"azienda speciale: "il provvedimento trova la sua "causa" nella scelta di merito amministrativo di provvedere allo scioglimento di una Azienda speciale, pertinente con le scelte di organizzazione del profilo operativo dell"attività di servizio resa dal Comune. Tale ragione, pertanto, conferisce al provvedimento una obiettiva giustificazione che può prescindere anche dai risultati della gestione aziendale[…]".




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