-  Caporale Sabrina  -  16/04/2014

BANCAROTTA SOCIETARIA IMPROPRIA: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE – Cass. pen. 15712/2014 – Sabrina CAPORALE.

Con la sentenza in esame la Cassazione ha affrontato il tema della bancarotta societaria impropria, nella specie, rimuovendo alcuni dubbi in materia di elementi costitutivi del reato.

Il fatto in breve.

Condannato in primo e secondo grado di giudizio per il reato ascritto di bancarotta impropria societaria aggravata, l"imputato proponeva ricorso per Cassazione ivi articolando ben cinque motivi di gravame. In particolare con un primo motivo, denunciava l'errata applicazione della legge penale, rilevando come i giudici della Corte territoriale avessero "affermato la sussistenza del delitto di bancarotta impropria societaria sulla base della causazione, attraverso il contestato falso in bilancio, di un mero aggravamento del dissesto, mentre invece per la perfezione del suddetto reato sarebbe necessario che l'illecito societario determini quest'ultimo e non solo lo aggravi".

Con il secondo motivo, lo stesso "lamentava analogo vizio [ma questa volta] in ordine alla ritenuta sufficienza del dolo generico per la configurabilità del suddetto delitto, quando invece sarebbe necessario il dolo proprio del reato societario presupposto e cioè nella specie quello intenzionale e specifico previsto per la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c.".

Ebbene poste siffatte premesse, interveniva la Suprema Corte di Cassazione argomentando come di seguito.

"Come da tempo chiarito da questa Corte, il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare anche solo un aggravamento del dissesto già in atto della società (Sez. 5, n. 17021 del 11 gennaio 2013). Né, in senso contrario, assume rilevanza la presunta diversa formulazione delle fattispecie descritte, rispettivamente, negli artt. 223 e 224 legge fall, evocata dal ricorrente. Ritenere, come fa la difesa "che soltanto l'art. 224, e non anche l'art. 223, sanzioni l'aggravamento del dissesto, mentre il secondo esigerebbe, quale evento del reato, necessariamente la causazione del dissesto, renderebbe  in quest'ultimo caso, l'aggravamento privo di punizione".

Ebbene, "tale interpretazione – aggiungono i giudici della Corte - presenta già in sé una nota di irragionevolezza, lasciando ingiustificatamente orfana di sanzione penale una condotta comunque incidente sullo stato di dissesto mediante aggravamento dello stesso. Ma vi è di più. Affermare quanto sopra detto appare visibilmente in contrasto con un'interpretazione sistematica della norma che tenga conto della disciplina del concorso di cause di cui all'art. 41 c.p., applicando la quale assumono rilievo ai fini della responsabilità penale nel caso di bancarotta fraudolenta impropria, anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente contenuto nella norma predetta -che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento-, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo, assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato (Sez. 5, n. 16259 del 4 marzo 2010). Del resto l'irrilevanza del dato testuale di cui sopra risulta confermata dalla giurisprudenza di questa corte che, anche in ordine al reato di cui all'art. 223, comma secondo, n.2, legge fall, (che prevede l'ipotesi di fatti di causazione con dolo o per effetto di operazioni dolose del fallimento della società), ha affermato che la configurabilità di quel reato non è esclusa dal fatto che la condotta abbia determinato soltanto l'aggravamento di una situazione di dissesto già in atto (Sez. 5, n. 19806 del 28 marzo 2003, Negro ed altri, Rv. 224947)".

"La differente formulazione delle due norme (art. 223, comma secondo, n.1, nell'attuale formulazione dettata con d.lgs. 61/2002, e art. 224 legge fall.) appare quindi verosimilmente ascrivibile alla loro redazione in tempi diversi, che può giustificare il mancato richiamo espresso in quella più recente all'aggravamento del dissesto, comunque sottinteso in base ai principi generali sul concorso di cause sopra richiamati".

Infondato è pertanto il primo motivo di impugnazione; così come del tutto privo di fondamento deve dirsi anche il secondo motivo di gravame.

"Non è in dubbio – affermano i giudici della Suprema Corte -che, come sostenuto dalla dottrina più autorevole, i reati societari entrano nella tipologia della bancarotta impropria in forza del quid pluris rappresentato dalla loro influenza sulla causazione del dissesto della società, conservando però la loro fattispecie materiale e psicologica. L'espressione "fatti preveduti dagli articoli...." dispiegata dal legislatore nell'art. 223 comma secondo n. 1 legge fall., non può essere dunque intesa in senso restrittivo, con esclusivo riguardo all'elemento materiale. La scarsa impegnatività in tal senso del dato testuale è infatti agevolmente deducibile dal confronto con la rubrica dello stesso art. 223, intitolato "fatti di bancarotta fraudolenta", che testimonia come il legislatore abbia evocato il termine "fatti" in senso lato e non vincolante per l'interprete. 
1.3.2 Va dunque ribadito che il dolo della bancarotta impropria da false comunicazioni sociali, così come riconfigurata dal d. lgs. n. 61/2002, vanta una struttura complessa. Esso innanzi tutto si alimenta delle componenti che concorrono a definire l'elemento soggettivo del reato societario presupposto e dunque, in tal senso, si atteggia come generico con riguardo al mendacio, come intenzionale in riferimento all'inganno dei destinatari della comunicazione sociale (risultando dunque incompatibile sul punto con letture in chiave di dolo eventuale) e come specifico rispetto al contenuto dell'offesa qualificata da ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2784/11 del 24 novembre 2010). Quanto poi all'evento che caratterizza la fattispecie nell'ambito dello statuto penale del fallimento esso presuppone, come già chiarito da questa Corte, una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 23091 del 29 marzo 2012).




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