-  Pellacani Stefano  -  20/05/2016

BEACH SOCCER: INTERPRETAZIONE DELLE FONTI DI DIRITTO SPORTIVO SOVRANAZIONALE – Stefano PELLACANI

Interessi protetti - sport

Interpretazione delle fonti di diritto sportivo

Beach soccer

 

 

Il presente contributo mira ad esaminare – alla luce dei principi enunciati dalla recente pronuncia del Tribunale Federale della Federcalcio[1] – i limiti di applicabilità del comunicato ufficiale n.1396 del Segretario Generale della F.I.F.A. pubblicato in data 27 novembre 2013, con il quale è fatto obbligo a tutti gli appartenenti e/o affiliati del beach soccer della FIFA di rispettare l"articolo 83 par. 1 dello statuto FIFA[2], che stabilisce che "i giocatori e le squadre affiliate, membri provvisori della Confederazione non possono giocare partite o partecipare ad incontri sportivi con giocatori o squadre che non sono affiliati o non sono membri provvisori della Confederazione senza l'approvazione della FIFA".

In merito alla disciplina del beach soccer si rappresenta che i primi campionati di "futebol de areia"[3] risalgono ai primi anni Sessanta negli Stati brasiliani di Santos e Rio de Janeiro. Ad ogni modo solo con la nascita nel 1992 della Beach Soccer Worldwide[4] è stata codificata una prima regolamentazione di questa disciplina sportiva, la quale nei primi anni 2000 ha avuto finalmente il riconoscimento da parte della FIFA, con lo svolgimento sotto l"egida di quest"ultima di campionati a livello internazionale e nazionale[5].

Per quanto riguarda l"Italia sino all"anno 2002 la principale competizione del calcio da spiaggiaveniva organizzata da associazioni private che ne detenevano i relativi diritti[6] (come a titolo esemplificativo nella Formula1[7]avviene, in parte residuale, con Ecclestone); successivamente, dall"anno 2003, il beach soccer ha ottenuto il riconoscimento da parte della Federcalcio[8], con l"istituzione del dipartimento di beach soccer presso la Lega Nazionale Dilettanti[9].

Quest"ultimo ente ad inizio di ogni stagione sportiva, in ossequio al comunicato ufficiale n. 1396 del Segretario Generale della FIFA, dirama un proprio comunicato con il quale "vieta alle società partecipanti alle manifestazioni Federali di aderire, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all"attività promossa, nell"ambito del beach soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D. o che intrattengono con le medesime rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, finalizzate a promuovere e sostenere l"attività del beach soccer in campo nazionale ed internazionale"[10]; l"eventuale violazione di tale normativa comporta l"irrogazione di sanzioni, che prevedono in ipotesi anche l"esclusione dalle manifestazioni ufficiali del dipartimento beach soccer Lega Nazionale Dilettanti.

La ratio sottesa a tale precetto è quella di promuovere l"esclusiva partecipazione alle manifestazioni del "calcio da spiaggia" che si svolgono sotto l"egida dei soggetti affiliati alla FIFA, stante il crescente proliferare a livello nazionale e internazionale di eventi di beach soccer organizzati da enti privati[11].

Sul punto si evidenzia che l"ordinamento sportivo possiede per sua stessa natura una vocazione internazionale e verticistica; ciascuna federazione, nazionale e internazionale, e ciascun Comitato olimpico fon[12]da la propria organizzazione su un sistema di affiliazioni e tesseramenti, che ne formano la base sociale e sull"individuazione di un sistema di norme organizzato in statuti. In ragione del carattere gerarchico dell"ordinamento sportivo, infatti, i singoli ordinamenti sportivi nazionali si caratterizzano come veri e propri "settori" dell"ordinamento sovranazionale, da cui traggono il loro riconoscimento e alle sue regole organizzative devono, pertanto, conformarsi. Inoltre la Carta Olimpica impone ai vari Comitati olimpici nazionali di riconoscere, per ogni disciplina sportiva, un"unica Federazione nazionale (regola n. 32, par. 1.2.)[13].

Nel caso sottoposto al Tribunale Federale della Federcalcio, qui in commento, i comportamenti oggetto di deferimento da parte della Procura Federale consistevano nella partecipazione di due tesserati FIGC al campionato "Super eight beach soccer tournament" e nella disputa di due sodalizi sportivi affiliati alla Lega Nazionale Dilettanti ad un triangolare amichevole[14] organizzato con una squadra partecipante anch"essa alla competizione del "Supereight"[15].

Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie occorre effettuare un"esegesi del combinato disposto dell"art. 83 Statuto FIFA, del comunicato ufficiale n. 1396 del 2013 del Segretario Generale della FIFA e del precetto della Lega Nazionale Dilettanti, dalla quale è possibile ricavare i seguenti corollari:

a) non possono associarsi alla Lega Nazionale Dilettanti le società che aderiscono direttamente o tramite tesserati all"attività promossa in ambito di beach soccer da associazioni nazionali diverse dalla Lega Nazionale Dilettanti;

b) non possono associarsi alla Lega Nazionale Dilettanti le società che intrattengono con le associazioni nazionali diverse dalla LND, rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, finalizzati a promuovere e sostenere l"attività del beach soccer in campo nazionale e internazionale.

Da evidenziare, sul punto, a differenza che intercorre trai vari soggetti dell"ordinamento sportivo, tra le società sportive, da un lato,e le Leghe dall"altro. La Leghe[16] sono organismi riconosciuti dalla FIGC (art. 24 NOIF) come enti di natura privatistica rappresentativi delle società ad esse affiliate in possesso del titolo sportivo per partecipare ad un campionato. Ogni Lega ha autonomia organizzativa e amministrativa, nonché potere regolamentare in ordine all"articolazione, organizzazione dei campionati da essa rappresentati. In particolare Lega Nazionale Dilettanti rappresenta l'organo che dirige e, per il tramite dei suoi comitati interni, organizza i campionati e le coppe per le squadre maschili iscritte dal quarto livello del calcio italiano fino all'ultimo, i campionati femminili e le manifestazioni del Beach soccer e del Calcio a 5.

Dunque, se riteniamo di ricomprendere nella locuzione "altre Associazioni nazionali diverse dalla LND." anche il soggetto "società sportiva", integrando quindi l"ipotesi sub b) sopra precisata,il discrimine tra ciò che è lecito e non deve essere rinvenuto nella caratura nazionale o meno dell"evento che promuove e sostiene l"attività del beach soccer, altrimenti si rischia di limitare e vietare la partecipazione a qualunque evento di "calcio da spiaggia" non patrocinato dalla LND, con la conseguenza di sanzionare tutti coloro, tesserati Federcalcio, che ne prendono parte, a prescindere della portata della manifestazione.

Nel caso sottoposto al giudicante,se riteniamo condivisibile che la partecipazione al Supereight possa dar luogo ad un deferimento da parte di coloro che hanno posto in essere tale condotta in violazione della sopra menzionata normativa, molti dubbi sorgono invece, in caso di disputa di per sé di un triangolare e/o altra forma di partecipazione ad un evento di beach soccer con altro sodalizio sportivo non affiliato alla Lega Nazionale Dilettanti, al di là della portata promozionale dell"evento, non avente caratura nazionale e/o internazionale.

A ragione, il Tribunale Federale con la decisione in esame ha deliberato di prosciogliere tutti gli atleti e le squadre che hanno preso parte alla manifestazione con sodalizio non affiliato alla LND, tenuto conto che tale evento aveva una caratura tutt"al più provinciale e, pertanto, la partecipazione a tale competizione non può dar luogo ad alcuna sanzione.

In conclusione sarebbe, a nostro avviso,comunque auspicabile un intervento da parte del legislatore sportivo volto a chiarire in modo definitivo la normativa della FIFA al fine di tutelare, da un lato, la LND in virtù della sua posizione sovraordinata quale ente istituzionale, organizzatore degli eventi del beach soccer, e al contempo, dall"altro, il legittimo affidamento di tutti coloro (tesserati FIGC) che, in buona fede, senza alcuna intenzione e consapevolezza di violare la normativa posta, praticano il beach soccer.



[1]Tribunale Federale Nazionale- sezione disciplinare, comunicato ufficiale n. 67/ TFN (2015/2016) :

" La Procura Federale accertava che nel periodo giugno e luglio 2014 si erano tenute in più località gare afferenti due tornei di Beach Soccer organizzati, al di fuori della LND, da Società non affiliate. A tali tornei, denominati Super eight soccer tournament 2014 e Soverato Beach Soccer stabilimento Cocomania beach arena, avevano preso parte calciatori tesserati per Società affiliate alla FIGC – LND, nonché Società affiliate , per cui la Procura Federale, riscontrando la violazione della normativa sopra evidenziata e fatto riferimento all"art. 1 comma 1 CGS, nonché e per quanto di ragione all"art. 4 commi 1 e 2 CGS, con atto datato 18 gennaio 2016 deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare i seguenti calciatori e dirigenti:[...]. Nel corso dell"attività di indagine, sono stati ascoltati dalla Procura Federale:[…]. Hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi: in data 9 marzo 2013, […]. Viene dedotto dai deferiti, con riferimento al torneo Soverato Beach Soccer stabilimento Cocomaya beach arena: che non vi era stata partecipazione ad un torneo, bensì ad un semplice allenamento o incontro amichevole non competitivo, disputato senza la presenza di pubblico e senza indossare le divise sociali, peraltro organizzato non da un"associazione nazionale diversa dalla LND, bensì da altra Società sportiva; che l"evento di che trattasi non aveva lo scopo di promuovere o sostenere l"attività del beach soccer in campo nazionale ed internazionale, bensì ed al più di farlo a livello regionale; che di conseguenza la normativa richiamata nel deferimento non era stata violata. Si è fatta istanza per essere ascoltati, con riserva "applicazione dell"art. 23 CGS per l"eventuale patteggiamento. Alla riunione odierna (di rinvio dalla precedente riunione del 17 marzo 2016, nel corso della quale era stato chiesto il differimento ad altra data per la formulazione di concrete proposte di patteggiamento) sono comparsi la Procura Federale e, a mezzo del proprio difensore munito di procura anche per patteggiare, i deferiti[…], i quali hanno depositato separati accordi di patteggiamento, condivisi dalla Procura Federale, sul cui merito questo Tribunale, ritenuto applicabile l"art . 23 CGS, ha giudicato non congrue le sanzioni indicate in detti accordi, fatta eccezione per quelle afferenti le posizioni di Bassi de Masi Francesco, Parentela Andrea, ASD Catanzaro Panarea Soccer e Lamezia Beach Soccer. Alla riunione odierna i Signori Bassi De Masi Francesco, Parentela Andrea e le Società ASD Catanzaro Panarea Soccer (già EcosistemPanarea Catanzaro) e Lamezia Beach Soccer, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell"art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: "Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell"inizio del dibattimento, i Signori Bassi De Masi Francesco, Parentela Andrea e le Società ASD Catanzaro Panarea Soccer (già EcosistemPanarea Catanzaro) e Lamezia Beach Soccer, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell" art. 23 CGS. ["pena base ……….]. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l"applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti." Il procedimento proseguiva per le altre parti deferite. Il dibattimento è stato pertanto aperto nei confronti di tutti gli altri deferiti, […] i quali hanno dichiarato di rinunciare al patteggiamento e, nel riportarsi agli scritti difensivi, hanno chiesto il proscioglimento; la Procura Federale, illustrate le ragioni del deferimento, ne ha chiesto l"accoglimento in una alla sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate per D"Augello, della inibizione di gg. 120 (centoventi) per Procopio, della squalifica di 2 (due) giornate di gara per tutti i restanti calciatori sopra nominati, nonché l"ammenda di € 300,00 (euro trecento) a carico delle Società Soriano 2010, Raffaele Nicastro, Palmese, Scommettendo it. Fronti, Costa del Lione Calcio a 5, Sporting Club Davoli, Uria 2000, USD Promosport, Cerva, Atletico Botricello, Isola Capo Rizzuto, che non si sono difese al pari del calciatore ElMadiMustapha, di € 1.500,00 (euro millecinquecento) a carico della Società ASD Catanzaro, anch"essa priva di difesa. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Dalla normativa richiamata nel deferimento risulta, per qual che qui interessa, che il Dipartimento Beach Soccer della LND, attraverso il CU n. 129/LND (1/beach soccer) del 21 gennaio 2014, aveva vietato alle Società partecipanti alle manifestazioni federali di aderire, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all"attività promossa nell"ambito del beach soccer da altre associazioni nazionali diverse dalla LND. Siffatto divieto riguardava il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2014 e si estendeva anche ai casi in cui l"attività nazionale 2014 fosse temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell"attività ufficiale internazionale. Alla domanda delle Società di iscrizione al campionato era in obbligo allegare la dichiarazione del legale rappresentante di impegno al rispetto del divieto, in uno alla consapevolezza delle sanzioni che sarebbero derivate dalla eventuale infrazione. Inoltre, la dichiarazione doveva contenere l"affermazione di inesistenza di rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo con associazioni non affiliate alla LND, che fossero finalizzati a promuovere e sostenere l"attività del beach soccer. In tale preciso contesto, appare plausibile ritenere che l"infrazione del divieto sia stata consumata solo nell"ambito del Torneo Super Eight Beach Soccer Tournament 2014 e non anche nella manifestazione Soverato Beach Soccer, atteso che soltanto il primo aveva assunto i connotati di manifestazione decisamente alternativa a quelle della FIGC – LND Dipartimento Beach Soccer. Ed infatti, nel mentre il Torneo Super Eight Soccer Tournament 2014 risultava essere stato organizzato dalla ASD Beach Sport Italia e strutturato come un vero e proprio campionato, il Soverato Beach Soccer si era sostanzialmente concretizzato in una sorta di gare amichevoli, disputate senza che fossero indossate le divise ufficiali, con le porte sprovviste delle reti ed alla presenza di uno scarso pubblico (ne costituiscono prova alcune foto delle gare, allegate agli scritti difensivi dei deferiti) e finalizzate a costituire un banco di prova per le future attività agonistiche. Più in particolare, era stato accertato dalla Procura Federale in sede d"indagine che il Super Eight Beach Soccer Tournament 2014 si era articolato in più "tappe", ciascuna composta di più gare e che non altrettanto lo era stato per il Soverato Beach Soccer, disputato in tre gare, concentrate in uno spazio limitato di tempo, tutte nello stabilimento balneare Cocomaya beach soccer. A ciò consegue il proscioglimento di tutti i calciatori che avevano partecipato al Soverato Beach Soccer e delle Società di rispettiva appartenenza, con esclusione della Società ASD Catanzaro, che deve essere sanzionata a mente dell"art. 4 comma 2 CGS per la partecipazione al Torneo Super Eight Beach Soccer Tournament 2014 dei sui tesserati, pur se nei limiti di minore entità rispetto al chiesto. Vanno altresì sanzionati con l"inibizione stabilita d"ufficio in gg. 30 (trenta) ciascuno D"Augello Salvatore e Procopio Giuseppe, quali legali rappresentanti il primo della Società ASD Lamezia Beach Soccer ed il secondo della Società ASD Catanzaro Panarea Soccer in ragione del patteggiamento delle loro rispettive Società. P.Q.M.Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l"art. 23 CGS, dispone l"applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Bassi De Masi Francesco, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi nelle gare ufficiali della Disciplina Beach Soccer Coppa Italia e Campionato; - per il Sig. Parentela Andrea, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi nelle gare ufficiali della Disciplina Beach Soccer Coppa Italia e Campionato; - per la Società ASD Catanzaro Panarea Soccer (già EcosistemPanarea Catanzaro), sanzione della ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00); - per la Società Lamezia Beach Soccer, sanzione della ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00). Per il resto, accoglie il deferimento limitatamente alla Società ASD Catanzaro BS, che sanziona con l"ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento) ed ai Sig.ri D"Augello Salvatore e Procopio Giuseppe, nelle loro rispettive qualità, che sanziona con l"inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno. Proscioglie [………]. Il Presidente f.f. del TFN Sez. Disciplinare Avv. Valentino Fedeli".

[2]Articolo 83 par. 1 dello statuto F.I.F.A "Players and teams affiliated to Members or provisional members of the Confederations may not play matches or make sporting contacts with Players or teams that are not affiliated to Members or provisional members of the Confederations without the approval of FIFA" .

[3]S. Pierotti, "Vent'anni di Mondiali di beach soccer. In principio furono Zico, Junior e Altobelli", in ilNAPOLISTA del 08.07.2015, in www.ilnapolista.it/2015/07/venti-anni-mondiali-beach-soccer

[4]Il Beach Soccer Worldwide (BSWW) è l'organo di governo del calcio da spiaggia. Nato nel 1992 dall'esigenza di codificare le regole di questo sport, l'associazione ha sostenuto e promosso la crescita del calcio da spiaggia a livello mondiale.Nel 1995 organizzò il primo campionato del mondo, il Beach Soccer World Championship, e da allora si è occupata della gestione di numerosi eventi, quali il Beach Soccer Worldwide Tour 2010. Nel 2005 dalla collaborazione con la FIFA è sorta la FIFA Beach Soccer S.L., organismo che presiede all'organizzazione del campionato del mondo, che ha assunto la denominazione di FIFA Beach Soccer WorldCup.L'associazione stila anche una classifica delle Nazionali mondiali di beach soccer, denominata Beach Soccer Worldwide World Rankings e capeggiata costantemente dal Brasile.

[5]Art. 44 Statuto FIFA: "La Commissione futsal e beach soccer organizza la Coppa del mondo di futsal FIFA e la Coppa del mondo di beach soccer in conformità ai disposti del regolamento vigente per ognuna di queste competizioni, all'elenco dei requisiti e al contratto con l'associazione organizzatrice, redige le Regole di gioco del futsal e le Regole di gioco del calcio da spiaggia e si occuperà nel contempo delle problematiche di carattere generale relative al futsal e al beach soccer".

[6]Il beach soccer è stato inserito nella struttura della FIGC da Alessandro Colombo ed il Gruppo Ventaglio attraverso VentaClub EVENTS che deteneva i diritti delle manifestazioni del calcio da spiaggia.

[7] I diritti finanziari e commerciali sono regolati dalla Formula One Group posseduta sino alla fine del 2005 dalla società SLEC Holdings, che ha venduto nei primi mesi del 2006 la quota delle sue azioni alla CVC Capital Partners attraverso una complessa transazione finanziaria. Nonostante adesso la predetta società sia rimasta socio di minoranza, lo sport e i suoi diritti televisivi – diffusi dalla Formula One Management – sono tuttora controllati a livello promozionale e operativo da Bernie Ecclestone, attraverso la società Alpha Premal.

cedendo di misura ai campioni del Mondo della Russia nella finale disputata il 28 giugno 2015 nella capitale dell'Azerbaigian http://www.gazzetta.it/Sport-Vari/28-06-2015/giochi-europei-baku-italia-beach-soccer-si-arrende-russia-argento-120345501296.shtml

[9]Il campionato di Beach Soccer è alla sua 13a stagione sotto l"egida della FIGC - Lega Nazionale Dilettanti e per l"edizione 2016 saranno venti le squadre partecipanti al Campionato.

[10]Art. 8 del comunicato ufficiale n. 129/LND (1/beach soccer) del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., pubblicato in data 21 gennaio 2014.

[11]In Italia sino all"anno 2015 veniva organizzato da un"associazione non affiliata alla FIGC un campionato di beach soccer denominato Super eight beach soccer tournament al quale hanno preso parte anche alcuni atleti tesserati per la FIGC.

[12]V. Frattarolo, "Lo sport nella Giurisprudenza", ed Cedam 1979, pag. 82.

[13]S. Fidanzia, G. Sangiuolo, "La rinnovata autonomia della giustizia sportiva all"indomani del nuovo codice. Un commento all"articolo 4 del codice di giustizia sportiva", in Rivisita Diritto Sportivo CONI, www.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo-dottr/dottrina/9186-la-rinnovata-autonomia-della-giustizia-sportiva-all%E2%80%99indomani-del-nuovo-codice-un-commento-all%E2%80%99articolo-4-del-codice-di-giustizia-sportiva-di-sergio-fidanzia-giorgia-sangiuolo.html

[14]G. Liotta, L. Santoro, "Lezioni di diritto sportivo", ed Giuffrè 2013, pag. 9, secondo i quali "il carattere competitivo è un elemento costitutivo dell"attività sportiva, ma esso non va necessariamente correlato al fatto che l"attività stessa sia regolamentata in seno al CONI, giacché quel che necessità è l"organizzazione dell"attività in forma associata con il rispetto di regole uniformante condivise, quale che ne sia la fonte eteronoma, vale a dire interna all"ordinamento sportivo istituzionalizzato, ovvero autonoma, e cioè esterna al menzionato ordinamento".

[15]L"indagine della Procura Federale che ha riguardato circa 15 sodalizi sportivi – tra beach soccer, calcio ad 11 e calcio a 5 - e 30 tesserati trae origine da un precedente procedimento per deferimento avente ad oggetto la condotta di un atleta e della sua squadra - per responsabilità oggettiva - che aveva preso parte anch"esso al Super eight beach soccer tournament (4 Marzo 2015, nota n. 5069/26 pf14-15 AM/ma del 19.1.2015). Durante tale procedimento è emerso che sul territorio nazionale siano organizzate varie manifestazioni che promuovono il beach soccere alle quali partecipano molti giocatori tesserati LND, nonostante quest"ultima non patrocini tali competizioni. Alcune manifestazioni hanno anche un fine sociale come ad esempio il "Memorial Valenti" a Viareggio (Lu), che si svolge ogni anno per commemorare il giovane lavoratore deceduto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

[16]Lega Nazionale serie A, Lega Nazionale serie B, LegaPro, Lega Nazionale Dilettanti.




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