-  Rossi Stefano  -  23/04/2014

BENEFICIO PRIMA CASA: LA SEPARAZIONE NON E' CAUSA DI FORZA MAGGIORE - Cass. civ., ord., 11-4-2014, n. 8620 - Stefano ROSSI

Occorre premettere che l"agevolazione per l'acquisto della "prima casa", in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo, è subordinata all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione, e postula che l"acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione di cui alla L n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, quale modificato dall"art. 33, 12 co., L. n. 388 del 2000 - che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato e deciso nel merito la sentenza impugnata con la quale il giudice tributario, confermando la pronuncia di primo grado, aveva annullato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa - riliquidando, di conseguenza, le imposte, sull'acquisto di un appartamento avendo i contribuenti ceduto l'appartamento entro un quinquennio senza riacquistare altro immobile ad uso abitativo.

E" bene notare che il giudice tributario aveva espressamente affermato anche che la separazione dei coniugi, dedotta dai contribuenti a giustificazione della vendita "ante tempus" dell'immobile sarebbe "configurabile come causa di forza maggiore".

Tale tesi è stata tuttavia smentita dalla Cassazione che ha valorizzato e meglio precisato due precedenti in tema.

Si deve notare infatti che la realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto - proprio perchè inerente ad un suo comportamento - della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, dovendo, in conseguenza, affermarsi il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile stesso.

In questi termini la giurisprudenza precedente (cfr. Cass. n. 2552 del 2003, che ha ritenuto irrilevante la ragione - necessità di definire i rapporti economici tra i compratori, coniugi poi separatisi- del mancato reinvestimento nell'acquisto di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali "prima casa") non è pertinente in quanto in essa si disconosce la rilevanza di motivi soggettivi.

Sicchè la Corte con l"ordinanza in commento ha stabilito che, nel caso di vendita "ante tempus" di un immobile acquistato con i benefici prima casa, nella nozione forza maggiore, astrattamente idonea ad impedire la decadenza da tali benefici, non sono sussumibili meri motivi soggettivi, quale la separazione coniugale, ma solo impedimenti oggettivi, imprevedibili ed inevitabili.




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