-  Redazione P&D  -  24/07/2014

BIOS E ZOE: LA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE – Gino M.D. ARNONE

PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO: UNA QUESTIONE DI SISTEMA. 

 Con l"epicentro nell"occidente si sta formando una nuova religione in grado di veicolarsi attraverso l"introduzione di un quid novum sul terreno dell"umana criteriologia valoriale.

 Questa nuova sensibilità potrebbe essere definita come credo del valore uomo, proprio perché caratterizzata da un suggestivo approccio alla vita, da una Weltanschauung incentrata non tanto sulla Bios quanto piuttosto sulla Zoé.

 Una religione, quindi, dell"uomo e non della chiesa, che pure l"appoggia, e che trova il suo primo comandamento nel precetto «non di sola salute vive l"uomo» e che ha finito - specialmente dal 2003 in avanti - per radicarsi anche nell"ambito della responsabilità civile e, più precisamente, in quello del danno alla persona.

 In tale settore, come esseri cogitanti, ancor prima che come ermeneuti, ci siamo via via evoluti da un pensiero di tipo meccanico a un pensiero organico e vitalistico, che però si scontra con l"introduzione, altrettanto inevitabile, della tecnica nell"ambito più riposto e delicato della quantificazione del danno non patrimoniale.

 Questa techne, trova oggi il suo zenit nelle tabelle risarcitorie, che se da un lato rendono maneggevole la liquidazione del danno nel campo dell"impalpabile sistematizzando (tra l"altro) – specie nell"ambito della r.c.a. - il fil rouge tra sistema assicurativo e risarcitorio in modo da rendere sostenibile la gestione del rischio e con esso il relativo meccanismo di compensation - dall"altro lato, senza scialo di metafore, segnano un passo indietro rispetto a quella considerazione organica e vitalistica alla quale si è sopra accennato, specialmente laddove vadano a caratterizzarsi per la preferenza assegnata a talune voci di danno rispetto ad altre.

 A tal proposito, la dottrina si è espressa, a secondo degli orientamenti, su posizioni opposte.

 Taluni, maggiormente sensibili, hanno posto l"accento sul progressivo sbilanciamento dell"idea del danno non patrimoniale verso il danno biologico, verso un sistema cioè biocentrico e hanno quindi proposto una profonda rivisitazione ed un radicale ripensamento dell"idea stessa di danno alla persona.

 Altri hanno invece ravvisato l"esistenza di un sistema risarcitorio coerente con i principi vigenti in subiecta materia, rilevando che le nuove frontiere della responsabilità civile si basano sull"esigenza di fissare un punto di confine tra ciò che è risarcibile a titolo di pregiudizio non patrimoniale e ciò che, invece, non può essere risarcito.

 Nel tentativo di far chiarezza la Corte di cassazione, con l"importantissima decisione pronunciata dalla sez. III, 7.6.2011, n. 12408, ha affermato che il concetto di «equità», di cui all"art. 1226 c.c., si compone di due elementi: da un lato la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (tra cui, sempre sottovalutate, le modalità della condotta e le finalità dell"agire e la lesione del bene della dignità umana, che non sono presi in considerazione nelle tabelle milanesi); dall"altro la parità di trattamento tra i casi simili.

 In questo senso, la liquidazione equitativa del danno deve pertanto garantire l"adeguato apprezzamento delle conseguenze che ne sono derivate – la personalizzazione appunto - e se da un lato deve assicurare quindi che pregiudizi di natura identica, e che abbiano prodotto le medesime conseguenze, devono essere risarciti in misura identica, dall"altro deve garantire che situazioni differenti per gravità e conseguenze non debbano essere standardizzate e risarcite secondo i parametri prestabiliti che altrimenti diverrebbero simulacro di indennizzo e non di risarcimento.

 Per garantire questo risultato, la S.C. ha perciò stabilito che nella liquidazione del danno non patrimoniale, laddove vi siano effettive peculiarità, eccezionalità si possa anche pervenire all"abbandono/superamento delle tabelle stesse.

 Si tratta fondamentalmente di tutti i casi in cui: 1) il danno è stato cagionato intenzionalmente o con colpa grave preventivando magari il fardello risarcitorio standard ; 2) e di quelli in cui non ci si può appiattire sul quel sistema precedentemente definito come biocentrico, sistema cioè che comanda di risarcire i danni morali e quelli esistenziali in proporzione alla misura del danno biologico (maggiore il danno biologico, maggiori danni morali ed esistenziali).

 Nel primo caso, infatti, le tabelle non tengono in considerazione l"elemento soggettivo perché sono predisposte per le fattispecie "normali" di colpa lieve e quindi non sono né adatte né coerenti con il trattamento sanzionatorio che merita l"illecito intenzionale ne, lo vedremo ancora, il danno morale contenuto nelle tabelle include la lesione del bene "dignità" umana ; nel secondo caso gli automatismi percentuali del danno morale ed esistenziale (cd personalizzazione) mal si conciliano con quelle ipotesi, come lo stupro ad esempio, in cui a fronte di danni biologici fisici minimi o persino assenti vi siano ripercussioni morali ed esistenziale ben maggiori.

 Di seguito vedremo pertanto come -ben al di là delle standardizzazioni imposte dalle tabelle, come pure dall"approccio biocentrico al danno alla persona - il giurista ha comunque i mezzi per valorizzare adeguatamente gli affanni e i drammi dell"uomo facendo in modo di diradare quegli orizzonti abbrunanti che vorrebbero di fatto sovrapporre il concetto di indennizzo a quello di risarcimento.

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Per l'intero saggio vedere a link

 





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