-  Bernicchi Francesco Maria  -  19/07/2014

BREVE DESCRIZIONE DEI RUOLI NEI REATI C.D. ASSOCIATIVI - F.M. BERNICCHI

Il legislatore quando tipizza la condotta associativa utilizza una tecnica tutta imperniata sulla distinzione delle attività all'interno dell'ass.ne, tra ragno superiore e di semplice partecipazione.

I ruoli di rango superiore ricomprendono i ruoli di promozione, costituzione, organizzazione e direzione. Rispetto alla partecipazione configurano un titolo autonomo di reato e non circostanze aggravanti.

È promotore colui che prende l'iniziativa di costituire l'associazione, proponendo il programma a terzi; è irrilevante tuttavia che, costituita l'associazione, egli ne entri far parte.

È costitutore chi agisce per far nascere concretamente l'associazione, reclutando partecipanti e procurando i necessari mezzi, e di nuovo è irrilevante che, costituita l'associazione, egli ne entri a far parte.

È organizzatore colui che detta le regole di funzionamento dell'associazione e ne delinea la struttura, con autonomo potere decisionale.

È direttore, infine, colui che dirige e amministra l'associazione, avendo funzioni più o meno late di superiorità.

All'interno di questi ruoli le divisioni sono fluide e soprattutto non fondamentali perchè la vera distinzione sul piano sanzionatorio è tra le condotte principali e la condotta di partecipazione.

Condotta di partecipazione = deve esserci un contenuto minimo di carattere psicologico che consiste nella coscienza e volontà di essere membro dell'ass.ne criminosa e di farne propri le finalità e gli obiettivi (la c.d. societatis affectio). Serve comunque un quid pluris per non punire un mero atteggiamento psichico.

Solitamente la giurisprudenza definisce il contenuto della partecipazione in senso negativo (concezione residuale della partecipazione), ossia includendo tutto ciò che non ruolo di rango superiore, come prima descritto: cioè, per esempio, chi ha compiti meramente esecutivi, chi compie attività perfettamente sostituibile, chi dà contributo occasionale.

La condotta di partecipazione, correttamente intesa, implica la realizzazione di attività materiali, esecutive, finalizzate alla sopravvivenza della ass.ne o al perseguimento degli scopi di questa. In materia, comunque, è ineliminabile un ampio margine di concretizzazione della giurisprudenza anche in relazione alle esigenza repressive di volta in volta sottese.

Reati associativi e concorso nei reati = è uno dei problemi di maggior spessore nel panorama dei reati associativi, quello cioè del rapporto tra l'appartenenza all'associazione e il concorso nei reati oggetto del programma dell'ass.ne stessa.

Più semplicemente: partecipare alla deliberazione del programma sociale criminoso implica anche la responsabilità per i singoli reati programmati anche se, materialmente, nulla è stato fatto dal soggetto?

Dottrina e giurisprudenza tendenzialmente escludono tale responsabilità: è insufficiente la semplice partecipazione ai fini della responsabilità concorsuale. L'esperienza comune suggerisce da sempre che l'esecuzione dei reati scopo poggia su una serie di attività che sono direttamente riconducibili al modo d'operare dell'ass.ne., ma questo non è sufficiente per potere rispondere ex art. 110 c.p.

Se si ammettesse tale possibilità, si finirebbe per travolgere la realtà istituzionale dell'ass.ne e si negherebbe lo stesso dato ontologico dell'esistenza della stessa. Se si punissero solo per la partecipazione anche i non autori materiali del reato scopo, che senso avrebbe punire gli atti d'essenza dell'associazione come il proselitismo, l'acquisizione di risorse, strumenti etc.?

Inoltre se si affermasse la responsabilità a titolo di concorso ci sarebbe la eliminazione del dato psicologico, il collegamento psichico necessario tra il soggetto agente e il fatto - reato




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