-  Mazzon Riccardo  -  22/01/2014

BUIO, OSTACOLI, TUFFI, PAVIMENTO SCIVOLOSO: QUANDO IL FORTUITO DIPENDE DAL DANNEGGIATO - Riccardo MAZZON

L'elemento esterno attinente al caso fortuito può essere costituito anche dal fatto del danneggiato, specie quando esso rappresenti un'ipotesi di utilizzazione impropria della cosa, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile; la circostanza de qua è stata ravvisata, ad esempio,

  • nel caso di inserimento del piede all"interno della cella della catena, utilizzata per la fase di attracco e di ormeggio di una nave:

"non sussiste responsabilità ex art. 2051 c.c. del Ministero proprietario del Porto o del custode del natante quando il sinistro (nel caso di specie l"inserimento del piede all"interno della cella della catena utilizzata per la fase di attracco e di ormeggio della nave) sia accaduto per negligenza del danneggiato" (Trib. Roma, sez. II, 14 febbraio 2011, n. 3006, Redazione Giuffrè, 2011 - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012);  

  • nell'atteggiamento di chi abbia ignorato la transenna, perfettamente visibile, rappresentante corretta protezione e segnalazione (nel caso di specie, la Corte riteneva non sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla società che aveva eseguito lavori di pronto intervento sulla rete di distribuzione del gas, perché la transenna rappresentava la corretta protezione e segnalazione e il fatto si era verificato di giorno con la transenna perfettamente visibile):

"non sussiste responsabilità ex art. 2051 c.c. quando il fatto illecito non si è verificato a causa di una dinamica intrinseca alla cosa ma con l"interazione del comportamento del danneggiato per imprudenza e/o negligenza del medesimo" (App. Roma, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 3582, Redazione Giuffrè, 2010);  

  • nel caso di vittima che, in piena notte, si era avviata al buio verso la propria abitazione benché tutto - strada provinciale, spazio antistante un esercizio commerciale, passo sul fossato del canale, cordolo di cemento, di proprietà del convenuto, e canale stesso - fosse ricoperto dall'acqua:

"nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il fortuito - che esclude la responsabilità del custode - può essere integrato anche dal comportamento della stessa vittima, con apprezzamento da compiersi dal giudice del merito. (Nella specie, in applicazione del riferito principio la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso che il danno - morte di un congiunto degli attori - fosse stato provocato dalla cosa in custodia, scaduta al rango di mera occasione dell"evento, ma dalla macroscopica imprudenza della vittima che, in piena notte, si era avviata al buio verso la propria abitazione benché tutto - strada provinciale, spazio antistante un esercizio commerciale, passo sul fossato del canale, cordolo di cemento, di proprietà del convenuto, e canale stesso - fosse ricoperto dall'acqua" (Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2009, n. 23948, GDir, 2010, 6, 60);  

  • nel caso di vittima annegata in una piscina condominiale, nella quale si era introdotta superando un cancello, al di fuori del periodo di apertura, nonostante il divieto di entrata alle persone estranee e in mancanza di autorizzazione o di assenso da parte del custode;

"in tema di danno causato da cose in custodia, il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c. può essere costituito anche dalla condotta, imprevista ed imprevedibile, della stessa vittima: nella specie annegata in una piscina condominiale, nella quale si era introdotta superando un cancello, al di fuori del periodo di apertura, nonostante il divieto di entrata alle persone estranee e in mancanza di autorizzazione o di assenso da parte del custode" (Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22807, GC, 2010, 2, 292; GCM, 2009, 10, 1503; AL, 2010, 3, 273);  

  • quando la vittima, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana (oggettivamente percepibile) destinata all'esposizione della merce, all'interno di un esercizio commerciale:

"in tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.p.c., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana (oggettivamente percepibile) destinata all'esposizione della merce all'interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell'evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode" (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 993, GCM, 2009, 1, 72); 

  • nel caso di signora che non abbia utilizzato la normale diligenza dovuta nell"attraversare l"atrio, laddove in condizioni di normale visibilità il pavimento appariva percebibilmente scivoloso (in applicazione del principio riportato in massima, la Corte ha respinto il ricorso di una donna caduta mentre saliva le scale di un condominio, a causa della cera applicata dal custode dello stabile e dell"acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini; per la Corte, infatti, l"evento pregiudizievole era stato causato esclusivamente da un caso fortuito rappresentato da un fatto imputabile alla stessa danneggiata: la signora non aveva utilizzato la normale diligenza dovuta nell"attraversare l"atrio, laddove in condizioni di normale visibilità il pavimento appariva percebibilmente scivoloso): 

"deve essere esclusa la responsabilità oggettiva del custode, ex art. 2051 c.c., quando il danno è riconducibile non alla cosa, ma al caso fortuito: senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, ascrivibile a un terzo, oppure allo stesso danneggiato " (Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2008, n. 16607, DeG, 2008); 

  • qualora il danneggiato si sia tuffato in un lago da un pontile di attracco per imbarcazioni (nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad un infortunio occorso al ricorrente danneggiato nel tuffarsi in un lago da un pontile di attracco per imbarcazioni, aveva escluso il nesso di causalità tra il detto pontile e l'incidente in questione e ascritto l'evento lesivo esclusivamente al comportamento dell'attore): 

"nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo é suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. Peraltro il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità é talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito" (Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279, GCM, 2008, 2, 253).

 

 




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