-  Fiorentin Fabio  -  24/01/2016

BUONE NUOVE DA STRASBURGO - A.ALBANO - F. PICOZZI

Buone nuove da Strasburgo: il CPT amplia i criteri sullo spazio vitale in carcere, ma l"Italia è già avanti.

di Alessandro Albano e Francesco Picozzi

1- Il 15 dicembre 2015 il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti (CPT) ha adottato un documento sulle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari che, in particolare, affronta il tema dello spazio vitale minimo («living space») da garantire all'interno delle celle a ciascuna persona ristretta.

Come affermato dalla stampa, si tratta di una «[q]uestione direttamente legata al sovraffollamento carcerario»[1]. Per comprendere quali potrebbero essere i suoi effetti per il nostro Paese, sembra utile ricapitolare i passaggi essenziali del documento del CPT, fornendo un breve inquadramento giuridico.

 2- Nonostante abbia inizialmente «penato ad adottare una linea comune», il Comitato, da tempo, è riuscito ad elaborare degli standard sullo spazio detentivo[2]. Sino ad ora, però, tali criteri risultavano disseminati nei vari rapporti che il Comitato indirizzava ai singoli Stati e non erano mai stati ricapitolati in uno dei Rapporti generali[3]. Solo l"opera della dottrina aveva, quantomeno in parte, sopperito a tale lacuna, svolgendo un lavoro ordinatore di tali, sparse, indicazioni[4].

Dunque, con il documento del 15 dicembre, il CPT ha raccolto i propri standard in una guida rivolta a tutti i soggetti interessati alla loro applicazione.

3- Non si tratta, però, soltanto di un lavoro di ricapitolazione, poiché con il nuovo documento il Comitato ha deciso di promuovere parametri più elevati rispetto al passato. Il CPT, infatti, spiega di avere, sino ad oggi, regolarmente ritenuto accettabili («acceptable») ed adeguate («adequate») superfici di 6 mq per una cella singola e di 4 mq per detenuto per celle a più posti, quindi 8 mq per una doppia e così via. Ora, però, è giunto alla conclusione che l"applicazione di tale criterio non sia senza inconvenienti nelle celle che ospitano un numero basso di detenuti (da 2 fino a 4 posti). È, dunque, pensando a queste ultime che l"organismo europeo ha deciso di promuovere un nuovo e più ampio standard auspicabile: fermi restando i 6 mq previsti per una singola, occorrerà aggiungere 4 mq per ogni ulteriore persona assegnata alla cella. Ne deriva per una camera doppia una superficie di 10 mq (6 mq per il posto singolo più 4 per il secondo detenuto), per una camera tripla 14 mq (6 mq più 4 più 4) e così via. In queste superfici non va computata l"area del bagno[5].

Il Comitato incoraggia tutti gli Stati membri del Consiglio d"Europa ad applicare questi nuovi e più elevati criteri, in particolare nell"ipotesi di costruzione di nuovi istituti penitenziari.

 4- Deve essere ben chiaro, però, che i parametri minimi appena visti, per la natura stessa del CPT, non sono di per sé giuridicamente vincolanti e il loro mancato rispetto non comporta automaticamente una lesione dei diritti umani ai sensi dell"art. 3 della Convenzione EDU[6].

Il Comitato, infatti, in seno al Consiglio d"Europa, svolge funzioni preventive finalizzate a proteggere le persone private della libertà dalla tortura e da altre forme di maltrattamenti, ma non è un organo investigativo né giudiziario[7] ed è privo di veri e propri poteri sanzionatori[8].

Come ricorda lo stesso CPT, stabilire se la disponibilità di spazi limitati all"interno della cella costituisca un trattamento inumano o degradante compete soltanto alla Corte Europea dei Diritti dell"Uomo (Corte EDU). Le pronunce di quest"ultima, pur non essendo strutturate in modo da fornire regole generali, hanno senza dubbio una forza vincolante. È dunque solo l"esame di questa giurisprudenza che consente di comprendere quali situazioni concrete possono integrare violazioni della Convenzione[9].

Ebbene, sia pure con un certo margine di approssimazione e con una serie di precisazioni[10], può affermarsi che la Corte di Strasburgo esprime la prevalente tendenza a considerare 3 mq di spazio detentivo pro capite come una soglia, al di sotto della quale, il sovraffollamento della cella è tale da costituire di per sé un trattamento inumano o degradante.

 5- Considerato quanto precede, è chiaro che gli Stati membri del Consiglio d"Europa, per stabilire le capienze dei rispettivi sistemi penitenziari, non sono obbligati ad adottare, nelle legislazioni o prassi amministrative interne, i criteri suggeriti dal CPT. Infatti, tali Paesi adottano modalità di calcolo molto differenziate, il che peraltro rende poco attendibili i confronti statistici sulla sovrappopolazione carceraria[11].

Prendiamo il caso dell"Italia. Nel nostro Paese, in mancanza di qualsiasi norma sul punto, la "capienza regolamentare" complessiva del sistema penitenziario – che viene comunicata ufficialmente dal Ministero della Giustizia – è determinata in base ad una prassi amministrativa che prevede 9 mq per una cella singola, più 5 mq per ogni ulteriore ristretto (ad es. 14 mq per due reclusi, 19 mq per tre)[12]. Tale capacità ricettiva è oggi pari a quasi 50.000 posti.

È questo un punto molto significativo sul quale, non di rado, si opera una certa confusione. In proposito, costituisce un esempio negativo la voce "Carcere (Italia)" di Wikipedia. In tale lemma, a più riprese, si afferma che i dati ministeriali non rappresenterebbero la "capienza regolamentare", ma la «capienza massima tollerabile» del sistema penitenziario e si aggiunge che la "vera" capienza regolamentare sarebbe pari all"incirca alla metà dei numeri ufficiali. Insomma applicando questo errato ragionamento, con le cifre attuali si dovrebbe concludere che la capienza regolamentare complessiva delle carceri italiane sia di circa 25.000 posti[13].

La realtà è ben diversa e assai più positiva per il nostro Paese. L"Italia, infatti, calcola la sua "capienza regolamentare" (l"unica oggi indicata nelle statistiche ministeriali, non usandosi, da tempo, il riferimento alla capienza tollerabile) secondo gli standard sopra descritti (9 mq + 5 mq), i quali sono evidentemente più elevati non solo rispetto a quelli minimi e inderogabili sanciti dalla Corte EDU (3 mq), ma anche rispetto a quelli che il CPT ha deciso di promuovere il 15 dicembre scorso (6 mq + 4 mq).

 6- Adesso è chiara la connessione tra l"annuncio dei nuovi criteri e la questione del sovraffollamento carcerario italiano: se il nostro Paese adottasse gli standard promossi dal Comitato, il residuo e limitato overcrowding – 52.164 detenuti a fronte di 49.592 posti regolamentari[14], cioè calcolati col criterio del "9 + 5" – si ridurrebbe ulteriormente, forse addirittura scomparendo. Infatti, adottando il parametro del "6 + 4", si realizzerebbe un significativo ed immediato aumento dei posti regolamentari: una sorta di "quadratura del cerchio", con il placet del CPT. Ecco spiegato perché siano davvero buone le notizie provenienti da Strasburgo.



[1] Carceri: Consiglio Europa fissa spazi minimi celle. Questione direttamente legata al sovraffollamento carcerario, in www.ansa.it [21/12/2015].

[2] Cfr. A. Tamietti – M. Fiori – F. De Santis Di Nicola – D. Ranalli – V. Ledri, Note a margine della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell"Uomo nel caso Torreggiani e altri, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2013, n. 1, p. 56.

[3] In tal senso si esprime la stessa Corte EDU, sent. 12 dicembre 2013, Khuroshvili c. Grecia, n. 58165/10, § 82.

[4] Ad es., J. Murdoch, Le traitement des détenus: critères européens, Editions du Conseil de l"Europe, 2007, p. 228, riporta, sia pure nella consapevolezza di una inevitabile approssimazione, i seguenti standard minimi: 6 mq per le celle singole, 9 mq per le doppie e, per le celle multiple (dalla tripla in poi), 4 mq per detenuto.

[5] Per prassi consolidata, il CPT ha, peraltro, sempre considerato le superfici al lordo della mobilia. Cfr. M. Palma, I riflessi interni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell"uomo sull"esecuzione delle pene, testo della lezione tenuta il 13 gennaio 2015 presso la Scuola Superiore della Magistratura nell"ambito del corso di formazione "I rimedi risarcitori ex art. 35 ter O.P".

[6] Si veda A. Scutellari, Proibizione della tortura e dei trattamenti inumani in La CEDU e il ruolo delle corti, a cura di P. Gianniti, Zanichelli, 2015, p. 788.

[7] Cfr. www.cpt.coe.int.

[8] Sul punto cfr. M. Fornari, La Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, in La tutela internazionale dei diritti umani, a cura di L. Pineschi, Giuffrè, 2015, p. 580.

[9] V. Zagrebelsky, Natura della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell"Uomo come fonte di diritto ai fini dell"art. 117 della Costituzione, in Quaderni di nuova giurisprudenza ligure. Le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell"Uomo come fonte di diritto, p. 10 ss.

[10] Cfr. l"Opinione dissenziente del Giudice Sicilianos, allegata a Corte EDU, sent. 12 marzo 2015, Muršić c. Croazia, n. 7334/13, §§ 2-7.

[11] Per una efficace sintesi giornalistica della questione, si veda I. Tabusso, Sovraffollamento delle carceri, quali regole seguire? in www.ilfattoquotidiano.it [9 ottobre 2014].

[12] Sulla questione, sia consentito rinviare a C.R. Piscitello – A. Albano – F. Picozzi, Avvertenze per la lettura delle statistiche europee sul sovraffollamento delle carceri, in Cassazione penale, 2015, n. 6, p. 2144 ss.

[13] «Infatti secondo i dati del ministero della Giustizia la capienza massima tollerabile (che è circa il doppio dei posti regolamentari) sarebbe di 47.040 posti, ma lo stesso DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), che è un organo dello stesso ministero della giustizia, dichiara che la capienza massima tollerabile sarebbe di circa 45.000 posti se tutti i reparti fossero attualmente agibili, ma in realtà la capienza massima tollerabile risulta essere nel giugno 2013 di circa 37.000 posti». Così "Carcere (Italia)", in https://it.wikipedia.org/wiki/Carcere_(Italia).

[14] Cfr. www.giustizia.it.




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