Danni  -  Redazione P&D  -  16/08/2021

Cancellazione del volo e compensazione pecuniaria - Tribunale di Venezia, n. 297/2021 - Andrea Castiglioni

Al momento dell'imbarco su un volo internazionale, i passeggeri venivano informati della sua improvvisa cancellazione, dovuta ad un - parimenti improvviso sciopero - del personale di controllo. Due dei passeggeri domandavano la condanna della compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria e risarcimento del danno, ritenuti dovuti per il fatto di non avere organizzato misure alternative al volo cancellato (ad es., un volo alternativo) e misure di conforto per l’attesa, con il risultato di essere giunti a destinazione dopo 14 ore rispetto al tempo di arrivo originariamente programmato.
La domanda veniva accolta in primo grado ma rigettata in appello.
La compensazione pecuniaria è una misura di indennizzo forfettario predeterminata (Reg. CE 261/2004), per i casi di negato o ritardato imbarco. È connessa all’obbligo, per la compagnia aerea, di approntare la dovuta assistenza ai propri passeggeri-clienti per la gestione del ritardo (ad es., beni di conforto, soggiorno). Tuttavia, la compagnia aerea non può rispondere di nulla - quindi alcuna compensazione pecuniaria è dovuta - nei casi in cui il fatto che ha generato il ritardo o la cancellazione del volo sia venuto fuori dalla sfera di potere controllo della compagnia stessa. Se, come in questo caso, lo sciopero è stato improvviso, dunque impossibile da prevedere e quindi approntare misure alternative (anche perché organizzato da personale estraneo all'organizzazione aziendale della compagnia), non vi è diritto alla compensazione pecuniaria ma soltanto al rimborso del prezzo del biglietto.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film