-  Gasparre Annalisa  -  14/03/2016

CANE IN CORTILE LEGATO ALLA CATENA… CHE SI ROMPE – Cass. pen. 49690/14 - A.G.

A prescindere dall"opportunità (morale/etologica/sociale) – e talvolta dal divieto – di tenere un cane legato alla catena, ciò non costituisce nemmeno presidio utile ad evitare responsabilità derivanti dal fatto dell"animale.

Nel caso scrutinato dalla Cassazione, infatti, il cane legato rompeva la catena e procurava lesioni ad una donna entrata nel cortile di casa. Il proprietario è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni personali colpose perché per negligenza, consistita nell"omettere di vigilare e custodire adeguatamente il proprio cane, cagionava a una donna «lesioni consistite in escoriazioni al gluteo sinistro e ferita al polpaccio destro». Irrilevante è stato ritenuto il fatto che il cane fosse stato legato ad una catena che si era rotta all"improvviso. Tale episodio, infatti, non è considerato «caso fortuito» perché il proprietario del cane «non ha fornito alcun elemento per ritenere che la corda fosse integra» e, soprattutto, «adeguata alla corpulenza del cane».

Inoltre, non è stato considerato causa interruttiva il fatto che la donna si fosse avventurata all"interno di un cortile di proprietà privata: la circostanza, anzi, è ritenuta un ulteriore profilo di colpa dell"uomo per «non aver impedito l"accesso alla sua proprietà» rappresenta un ulteriore «profilo di colpa».

Diffusamente, Gasparre, Convivere con gli animali: le ricadute civili e penali della responsabilità per fatto dell"animale (Key Editore, 2016).

 

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24 ottobre – 28 novembre 2014, n. 49690
Presidente Sirena – Relatore Zoso

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 12.6.2013 la corte di appello di Catania, a seguito di appello proposto dal pubblico ministero, riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, e dichiarava S.R. colpevole del reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. perché per colpa, in specie negligenza consistita nell'omettere di vigilare e custodire adeguatamente il proprio cane di razza meticcia, cagionava a B.E. lesioni personali consistite in escoriazioni al gluteo sinistro e ferita lacero contusa al polpaccio destro da morso di cane. Il fatto si era verificato in ____ il 20 marzo 2006. Con la stessa sentenza la corte d'appello condannava l'imputato a risarcire il danno alla parte civile liquidato in euro 1000, oltre al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel primo grado di giudizio liquidate in euro 1000 ed oltre agli accessori di legge. Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo: a) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto aveva errato la corte d'appello nel ritenere che il fatto che la catena cui era legato il cane si fosse rotta, così da consentire che l'animale si avventurasse sulla B., non costituisse un caso fortuito, dato che si trattava di circostanza imprevedibile; inoltre aveva omesso la corte d'appello di attribuire un grado di colpa anche alla vittima poiché essa era entrata nel cortile di sua proprietà e ciò aveva avvalorato la sussistenza del caso fortuito; b) aveva errato la corte nel valutare l'attendibilità della posizione della persona offesa dal reato; invero la stessa aveva narrato che, mentre passeggiava sulla pubblica via, era stata improvvisamente aggredita dal cane di proprietà dell'imputato mentre, per contro, era emerso che ella era entrata nel cortile.

Considerato in diritto

Rileva la Corte che in relazione al reato ascritto all'imputato, commesso il 20 marzo 2006, è maturato in data 20.9.2013 il termine di prescrizione. A questo punto il problema che si pone è se il giudizio civile e quello penale si debbano scindere al punto tale che, pur risultando in ipotesi dall'approfondimento a fini civilistici l'innocenza, si debba pronunciare declaratoria di improcedibilità per la causa estintiva o ritenere la pregiudizialità interna invertita, per cui l'approfondimento civilistico influisce sulla decisione penale imponendo la assoluzione con una formula di merito se risulti la innocenza. La questione è già stata affrontata dalla corte di legittimità ( Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273; Sez. 6, n. 1748 del 17/1/2006, Bisci, n.m. ) nel senso che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, a meno che il giudice, per la presenza della parte civile, non sia chiamato a pronunciarsi sulla azione civile e, quindi, non sia legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi. Ne deriva che nel giudizio di appello il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.. Nel giudizio di legittimità, invece, la questione si pone in termini diversi perché, essendo precluso il giudizio di merito in caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione ed imponendosi, qualora tali vizi siano ritenuti sussistenti, il giudizio di rinvio, prevale il principio, ispirato a ragioni di economia processuale, per cui occorre dichiarare l'estinzione del reato ed esaminare i motivi di ricorsi ai soli fini civilistici, a meno che l'imputato non dichiari espressamente di voler rinunciare all'amnistia.
La sentenza impugnata va, perciò, annullata ai fini penali per essere il reato contestato estinto per prescrizione ed i motivi di ricorso vanno esaminati ai soli fini civili. Ai fini soli fini civili il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Invero non si ravvisa profilo alcuno di illogicità nella sentenza della corte d'appello per aver affermato i giudici di merito che non si poteva ravvisare il caso fortuito nel fatto che la catena cui il cane era legato si fosse rotta consentendo all'animale di avventarsi sulla B.. Ciò in quanto la prova del caso fortuito incombeva sull'imputato, il quale, per contro, non ha fornito elemento alcuno per ritenere che la corda fosse integra ed adeguata alla corpulenza del cane.
Quanto al fatto che il caso fortuito sarebbe ravvisabile nel fatto che la B. si era introdotta all'interno del cortile di proprietà privata, la corte territoriale, con ragionamento scevro da vizi logici, ha osservato che, essendo rimasto aperto il cancello, chiunque avrebbe potuto introdursi e, quindi, sussisteva un ulteriore profilo di colpa in capo allo S. per non aver impedito l'accesso alla sua proprietà.
Quanto alla inattendibilità della teste B., da cui il ricorrente vorrebbe far derivare una diversa ricostruzione del fatto, si osserva che, per sua stessa ammissione, non è in discussione la lesione subita, ma solo il fatto che la stessa aveva dichiarato di aver subito l'aggressione dell'animale mentre passeggiava lungo pubblica via; tenuto conto del fatto che tale circostanza non è risultata decisiva ai fini della decisione, il motivo è privo di rilevanza.
La sentenza impugnata va, perciò, annullata senza rinvio ai fini penali per essere il reato contestato estinto per prescrizione e va confermata ai fini civili.

P.Q.M.

annulla senza rinvio ai fini penali la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; rigetta il ricorso quanto alle statuizioni civili.

 

 




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