-  Gasparre Annalisa  -  26/04/2016

Cani scheletrici: omettere di nutrire gli animali è reato - Trib. Genova n. 5689/15 – Annalisa Gasparre

Una donna è stata condannata per aver detenuto due cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

A seguito di una segnalazione con cui si chiedeva un intervento urgente per un caso di detenzione di due cani nel terrazzo di una casa in condizioni di salute estreme, senza cibo, acqua e riparo, la polizia locale verificava la segnalazione. Gli animali erano malnutriti e venivano sequestrati, indi portati al canile municipale dove la femmina moriva dopo 10 giorni per gastroenterite emorragica in stato di sofferenza generale

Il veterinario testimoniava di aver visitato in un primo momento gli animali che effettivamente erano magri ma non ne individuava uno stato di abbattimento e maltrattamento. In una seconda circostanza il veterinario dichiarava di aver trovato i cani molto magri, con il manto sciupato e le unghie lunghe a riprova dello scarso movimento. I cani erano affamati e divoravano tutto quanto gli veniva offerto. Presentavano uno stato di abbattimento e una forte malnutrizione. Secondo il veterinario gli animali non risultavano maltrattati ma malnutriti.

Il tribunale valorizza il contenuto delle fotografie scattate agli animali che rappresentano due cani molto più che magri, "scheletrici".

A fronte di tale quadro accusatorio, la donna affermava di aver adottato i due cani e che la femmina stava già male. Decise di cambiare casa e collocarli in terrazza per farli stare meglio, terrazza dove, a suo dire, i cani stavano di giorno, mentre di notte dormivano nel suo letto.

Per il giudice la prova della responsabilità non è scalfita dal fatto che la donna affermava di nutrire gli animali e di non essersi accorta dello stato in cui versavano. Le condizioni incompatibili con la natura in cui vivevano i cani è oggetto, secondo il tribunale, di prova certa e univoca. Aggiunge che fare mancare il cibo agli animali è in sé un chiaro comportamento contro natura e porta a gravi sofferenze. La proprietaria e detentrice degli animali è responsabile di tale omissione – peraltro protratta nel tempo – che integra il reato. Quanto al profilo soggettivo, il giudice afferma che è "provata la negligenza ed imperizia -quindi l'elemento colposo- nella custodia. Il fatto rientra nell'ipotesi di cui ai comma 2 dell'art. 727 c.p.".

 

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Tribunale Genova, sez. II, 11/11/2015, (ud. 30/10/2015, dep.11/11/2015),  n. 5689

Con regolare decreto conseguente ad opposizione a decreto penale è stata citata a giudizio l'imputata per rispondere del reato di cui all'art. 727 c.p. per aver detenuto in Genova fino al 20.1.2012 due cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze gravi.

Il processo è stato istruito con l'audizione di testi, il deposito di documentazione

È in atti una mail inviata alla Sezione tutela animali locale il 17 gennaio 2012 da C.R., con cui i funzionari venivano invitati a recarsi con urgenza a casa della M. in via (omissis...) perché si riferiva che la donna teneva due cani nei terrazzo della casa in estreme condizioni di salute, senza cibo, acqua, senza riparo e senza mai portarli fuori casa.

Appartenenti al comparto tutela animali della locale Polizia Municipale (teste B.M. e fotografie in atti) si recarono, assieme al veterinario dottor B., il 20 gennaio 2012 nella casa della M. in Genova e verificarono che la stessa teneva due cani in un terrazzo. Gli animali erano veramente malnutriti, tanto che vennero sequestrati alla donna e portati al canile municipale dove la femmina morì una decina di giorni dopo (certificato decesso in atti). B. ha ricordato di aver effettuato un intervento presso la signora anche nel 2010.

Il veterinario F.B. ha rammentato di aver visitato i due animali il 24 maggio 2010 ed ancora il 20 gennaio 2012. Il teste, confondendo peraltro (come risulta dai certificati) il luogo dei due appartamenti occupati dalla M.', ha detto comunque che nel 2010 i due cani -che si trovavano in una casa diversa da quella in cui erano nel gennaio 2012, probabilmente vicino a ____ a ____- erano abbastanza magri ma il veterinario non individuò uno stato di abbattimento e maltrattamento.

Nella seconda circostanza (e vi sono i referti di entrambi gli accertamenti) trovò gli stessi due cani (in una casa diversa, in via (omissis...), un ultimo piano con terrazzo) molto magri con il manto sciupato, le unghie lunghe a certificare scarso movimento. I cani avevano una fame impressionante e divorarono tutto il cibo che gli fu dato. Presentavano un forte sfato di abbattimento ed una forte malnutrizione. I due animali non risultavano maltrattati ma malnutriti. La M. era presente ed il teste non notò alcunché che potesse impedirle di dar da mangiare ai cani.

I certificati prodotti confermano che nel 2010 la M. e i due cani (Ciro e Sally) erano in via (omissis...) ed avevano un buono stato di salute anche se lievemente sottopeso e con unghie troppo lunghe. Quelli relativi al 2012 confermano che i cani erano in via (omissis...) e che essi avevano chiara atrofia dei muscoli, avanzato dimagrimento, con unghie eccessivamente lunghe.

Sally (certificato medico veterinario dottor E.T. responsabile del canile) morì pochi giorni dopo l'accertamento per gastroenterite emorragica in stato di sofferenza generale. L'animale presentava gia' all'arrivo una sofferenza gastroenterica con segni di cattiva condizione igienico sanitaria.

Risulta dalle fotografie e dal certificato dell'aprile 2012 che Ciro si riprese alla grande grazie alle cure ricevute nei pochi mesi decorsi dall'arrivo in canile.

Nell'accesso del 2012 vennero scattate delle foto degli animali (in atti) che mostrano due cani che più che magri è corretto definire -ictu oculi- scheletrici.

A fronte di tali prove la M. ha voluto difendersi affermando di aver adottato i due cani tra il 2005/2007. Sally stava male quando la prese e lei la curò. Cambiò residenza per far stare meglio i cani in una terrazza. Le unghie i cani se le sarebbero potute fare nella terrazza che ha un pavimento grezzo. I cani dormivano nel suo letto e di giorno erano liberi in terrazza. Gli animali non mostrarono segni di gastroenterite altrimenti lei i avrebbe portati dal veterinario e curati. Lei dava da mangiare regolarmente ai due cani, secco e umido,. Lei era affezionata ai cani e non fu avvisata della morte di Sally. La stessa imputata, peraltro, mostratele le foto dei suoi cani ha affermato di esser perplessa e, in sintesi, si non essersi accorta allora della magrezza degli animali perché stavano quotidianamente con lei.

La prova certa ed univoca raggiunta attesta che i due cani venivano tenuti dalla M. in condizioni incompatibili con la loro natura che producevano (per la femmina irreparabilmente) in essi gravi sofferenze, ipotesi prevista dal comma 2 della norma. Non v'é da discutere infatti sulla comune accezione per cui non dar da mangiare a degli animali (al pari delle altre specie viventi) è in sé un chiaro comportamento contro la loro natura e con tutta evidenza porta a gravi sofferenze gli animali. E la M. - proprietaria e detentrice- è responsabile di tale condotta che integra il reato che necessariamente (vista la malnutrizione evidente) ha avuto un condotta omissiva protratta nel tempo e fino al 20 gennaio 2012. E' provata la negligenza ed imperizia -quindi l'elemento colposo- nella custodia. Il fatto rientra nell'ipotesi di cui ai comma 2 dell'art. 727 c.p.

Non c'è alcun motivo, sostanziale o processuale, per concedere le attenuanti generiche.

Valutati i criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 c.p., appare equa e corretta per il reato al capo A) la pena di € 2000 di ammenda. Segue, per legge, la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.

Si può concedere la sospensione condizionale della pena per l'assenza di precedenti.

P.Q.M.

Visti gli artt. rubricato, 533, 535 c.p.p. dichiara M.S. colpevole dei reato ascritto e la condanna alla pena di 2000 € di ammenda, nonché al pagamento delle spese processuali.

Ordina che la pena resti sospesa condizionalmente.

Così deciso in Genova, il 30 ottobre 2015.

Depositata in Cancelleria il 11 novembre 2015.

 

 




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