-  Gasparre Annalisa  -  26/08/2013

CANI STRUMENTO DI MOLESTIA E VITTIME DI MALTRATTAMENTO - Trib. Genova 8.11.2012 – Annalisa GASPARRE

"CANI 'STRUMENTO' DI MOLESTIA E VITTIME DI MALTRATTAMENTO" - Trib. Genova 8.11.2012 Giud. M. Parentini 

Stalking, disturbo delle occupazioni e maltrattamento di animali: un composto di imputazioni a carico di una donna accusata di un disegno criminoso univoco.

Il primo tassello consisteva nel molestare – in via mediata – altre persone, conservando le deiezioni canine dei propri cani per alcuni giorni e di lasciarle nel cortile, avvolte in lenzuola o sulla paletta, con le immaginabili esalazioni che ne scaturivano. Tale condotta costringeva i vicini a tenere le finestre chiuse anche nella stagione estiva; inoltre queste persone si vedevano anche "visitati" dai cani di taglia grande (un alano e due pitbull) che scavalcavano il cortile giungendo davanti alla porta dei querelanti che mal tolleravano il disagio conseguente da queste visite non gradite. I cani, poi, abbaiavano furiosamente al passaggio dei vicini, ingenerando in tali soggetti ansia e timore e costringendoli ad un percorso differente dal retro della casa, per evitare di incontrare lo sguardo e quindi la reazione dei cani.

Anche durante la notte i cani emettevano latrati che disturbano il riposo dei querelanti, di talché l'accusa anche per il reato di disturbo delle occupazioni.

Infine, nel coacervo delle condotte attive ed omissive imputate alla donna che si avvaleva - di fatto - dei cani per consumare i reati, vi era anche un'accusa di maltrattamento continuato perché si contestava che la donna sottoponesse i cani di sua proprietà a trattamenti tali da procurare un danno alla salute degli stessi e comunque comportamenti incompatibili con le loro caratteristiche etologiche. Nel capo di imputazione si legge che i cani erano detenuti in un cortile in "condizioni igienico-sanitarie degradate, costringendoli a convivere con le proprie deiezioni solide, con sacchi di immondizia ammassati da giorni ed un divano in gomma piuma dilaniato dai morsi degli stessi cani; li deteneva rinchiusi in casa con le finestre chiuse e le serrande abbassate per due mesi in precarie condizioni igienico-sanitarie; non provvedeva a somministrare regolarmente loro cibo ed acqua determinando uno stato di malnutrizione grave nell'alano".

I cani – ignari "strumenti" di due dei tre reati contestati, ma soprattutto vittime del reato di maltrattamento – venivano sequestrati in via preventiva, provvedimento giustificato dagli accertamenti di PG e dal rapporto di servizio delle Guardie zoofile.

L'imputata patteggiava la pena.

 

 

Trib. Genova Sez. II, Sent., 08-11-2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GENOVA SECONDA

SEZIONE PENALE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Dott.ssa MONICA PARENTINI

all'udienza del 29 ottobre 2012 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di: C.M., nata a G. il (...), residente ed elettivamente domiciliata in S.O., Via I. 5 unico.

Difensore di fiducia avv. Alessandro Macciò del Foro di Genova

- CONTUMACE -

IMPUTATA

1) del reato p. e p. dall'art. 612 bis c.p. perché con condotte reiterate molestava M.S. e S.A. in modo tale da cagionare a costoro un perdurante e grave stato d'ansia, costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita. In particolare la C., già proprietaria di un cane alano e oggi di due cani pitbull che ospita nel cortile della propria abitazione sita al piano terreno al di sotto dell'appartamento dei querelanti, conservava le deiezioni canine per giorni in una paletta o avvolte in lenzuola che lascia nel predetto cortile, creando esalazioni che costringono il M. e la S. a tenere le finestre chiuse anche d'estate; permetteva che i predetti cani scavalcassero il proprio cortile portandosi davanti alla porta dell'abitazione dei querelanti con notevole disagio per gli stessi; lasciava che i predetti cani abbaiassero furiosamente al passaggio del M. e della S. ingenerando in questi ultimi tenore ed ansia e costringendoli a ovviare entrando ed uscendo dal retro della casa.

Fatti che ingeneravano uno stato di ansia e paura nelle persone offese.

Reato commesso in Genova fino al maggio 2010. (Querela del 03.05.10).

2) del reato p. e p. dall'art. 659 c.p. perché, non impedendo i latrati dei cani di sua proprietà ad ogni ora del giorno e della notte, disturbava il riposo di M.S. e S.A..

Reato commesso in Genova fino al maggio 2010.

3) del reato p. e p. dagli artt. 81, cpv, 544 ter c.p. perché sottoponeva i cani di sua proprietà (due pitbull ed un alano) a trattamenti che procuravano un danno alla salute degli stessi e comunque a comportamenti incompatibili con le loro caratteristiche etologiche. In particolare ospitava i predetti cani in un cortile in condizioni igienico-sanitarie degradate, costringendoli a convivere con le proprie deiezioni solide, con sacchi di immondizia ammassati da giorni ed un divano in gomma piuma dilaniato dai morsi degli stessi cani; li deteneva rinchiusi in casa con le finestre chiuse e le serrande abbassate per due mesi in precarie condizioni igienico-sanitarie; non provvedeva a somministrare regolarmente loro cibo ed acqua determinando uno stato di malnutrizione grave nell'alano.

Fatti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Reato commesso in Genova fino al maggio 2010

Ritenuto:

- che il Pubblico Ministero emetteva decreto di citazione a giudizio a carico dell'imputata per i reati ascritti in rubrica;

- che al dibattimento l'imputata, non comparsa senza addurre impedimenti, veniva dichiarata contumace previa verifica della regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio;

- che il difensore dell'imputata presentava istanza di ammissione al beneficio dell'oblazione in ordine al reato sub b) e il PM prestava parere favorevole; alla stessa udienza le persone offese, tramite il difensore munito di procura speciale, rimettevano la querela e l'imputata, rappresentata dal difensore munito di procura speciale, accettava la remissione;

- che all'udienza successiva, non ancora aperto il dibattimento, il difensore munito di procura speciale chiedeva la revoca dell'ammissione al beneficio dell'oblazione e depositava istanza di patteggiamento con il consenso espresso dal PM in relazione a tutti i reati contestati;

- che le parti si accordavano per la pena di mesi tre di reclusione così determinata: ritenuta la continuazione tra i reati contestati e più grave il reato contestato sub a), p.b. mesi 6 di reclusione, diminuita per le generiche a mesi 4, aumentata per la continuazione con i capi b e c a mesi 4 e giorni 15, ridotta per il rito a mesi tre di reclusione, subordinata alla sospensione condizionale della pena;

- che non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p, considerato l'esito delle indagini preliminari (querele di M. e S., accertamenti di PG , rapporto di servizio delle Guardie zoofile, elementi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo dei cani) ; inoltre, la remissione delle querele da parte delle persone offese non ha determinato l'estinzione del reato sub a) perché procedibile d'ufficio essendo connesso con altro delitto (art. 544-ter c.p.) procedibile d'ufficio;

- che la qualificazione giuridica del fatto prospettata dalle parti appare corretta;

- che possono concedersi le attenuanti generiche per l'incensuratezza dell'imputata e del contesto dei rapporti conflittuali di vicinato in cui il reato più grave ex art. 612-bis c.p. è stato commesso ;

- che i reati contestati possono essere riuniti dal vincolo della continuazione, essendo chiara la loro riconducibilità ad un unico disegno criminoso sulla base della loro omogeneità e contestualità ;

- che la pena determinata dalle parti può ritenersi congrua al fatto contestato e, perciò, tenuto anche conto della diminuzione di cui all'art. 444 comma 1 c.p.p., correttamente determinata;

- che sussistono quindi tutti i presupposti di cui all'art. 444 c.p.p.;

- che la sospensione condizionale della pena può essere concessa attesa l'incensuratezza dell'imputata

PQM

visti gli artt. 444 - 556 c.p.p.

su concorde richiesta della pena formulata dalle parti

DISPONE

l'applicazione a C.M., imputata dei reati di cui agli artt. 612-bis, 659 e 544-ter c.p.

della pena di mesi tre di reclusione, concesse le attenuanti generiche, riconosciuta la continuazione tra i reati contestati e operata la diminuzione per il rito

Visto l'art.163 c.p. concede la sospensione condizionale della pena.




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