Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  30/01/2023

Caratteristiche negative dei vecchi istituti

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PIÙ FRAGILI

E ABROGAZIONE DELL’ INTERDIZIONE E DELL’ INABILITAZIONE

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È il caso di elencare, in estrema sintesi, le negatività tecniche proprie dell'interdizione (e dell'inabilitazione):

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- taglio sterilizzante/ostracistico: la persona interdetta viene collocata in automatico, s’è detto, entro uno statusequivalente alla morte civile. Con l’interdizione la persona diventa legalmente incapace di agire, ciò che comporta l’esclusione della facoltà di compiere un qualsivoglia negozio produttivo di effetti: nessun contratto, nessun acquisto possibile, non il matrimonio, nè alcun atto di natura personale. E l’articolo 427 primo comma del codice civile, che voleva addolcire tale durezza, è rimasto completamente lettera morta nei tribunali. La c.d. 'protezione' fornita dai vecchi istituti tradisce, è stato detto, valenze eminentemente punitive ed escludenti per il “debole’’, motivi che non appaiono più tollerabili in una società evoluta;

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- mancanza di valore terapeutico/ricompositivo: alla formale incapacitazione della persona a disagio, in tutto il suo essere, non si accompagna (come default) alcun progetto di risocializzazione-empowerment;

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- enfasi eminentemente economicistica: i soli interessi presidiati mediante i vecchi istituti figurano quelli economico-patrimoniali, propri soprattutto dei familiari e dei parenti;

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- scarsa trasparenza del procedimento, insufficienza delle garanzie formali concesse all’interdicendo: l’interessato rimane oggi, di fatto, ai margini del giudizio civile; nonostante il codice di procedura civile gli riconosca la capacità di stare in giudizio personalmente (art. 716 c.p.c.), tale norma appare di fatto disapplicata (tanto che il ricorso introduttivo non viene quasi mai notificato personalmente all'interdicendo);

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- irrevocabilità “pratica” della misura: una volta interdetta, la persona è destinata nel 99% dei casi a rimanere tale, per il resto dell’esistenza. Nonostante la possibilità di revoca dell'interdizione (e dell'inabilitazione) figuri astrattamente prevista dalla legge, e malgrado l'esistenza dell'amministrazione di sostegno costituisca, in quanto tale, ragione valida per liberare l’incapace dalle vecchie misure, i casi di revoca effettiva risultano quantomai esigui.

 

 

 




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