-  Mazzon Riccardo  -  13/05/2013

CASISTICA IN MATERIA DI SOPRAELEVAZIONE: VEDUTE, MURI PERIMETRALI, TAMPONATURE, ZONE, SOLETTE - RM

Si segnala preliminarmente, come presupposti e contenuto precettivo dell"articolo 873 del codice civile siano affatto diversi da quelli che connotano l"articolo 905 del codice medesimo, il che non consente, ad esempio, al magistrato di disporre l"arretramento della sopraelevazione, impugnata in violazione della normativa sulle distanze ex articolo 873 del codice civile, qualora questa risulti, invece, illegittima per mancato rispetto di distanze da vedute:

"la disciplina di cui all'art. 907 c.c., relativa alla distanza delle costruzioni dalle vedute, ha natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi da quelli relativi alla disciplina di cui all'art. 873 c.c. che regolamenta la distanza tra le costruzioni al diverso fine di evitare la formazione di intercapedini dannose; ne consegue che al proprietario che richieda in giudizio la tutela del suo dominio da abusi del vicino concretantisi in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni, non può essere accordata, perché estranea all'oggetto della sua domanda, la tutela di diritti di veduta e non può, pertanto, disporsi l'arretramento di una sopraelevazione per il mancato rispetto della distanza da tale veduta, invece che per il mancato rispetto della distanza tra costruzioni" Cass. 4.4.00, n. 4087, BLT, 2000, 495.

Ulteriori conseguenze dei principi esposti in materia di sopraelevazioni, proposte all"attenzione della giurisprudenza, possono desumersi dalle seguenti pronunce, riguardanti ipotesi di

  • sopraelevazione conseguente a distruzione delle componenti essenziali di un edificio,

"nell'ipotesi di distruzione delle componenti essenziali di un edificio per evento naturale o per volontaria demolizione, soltanto l'esatto ripristino del preesistente fabbricato, operato senza alcuna variazione rispetto alle sue dimensioni originarie e, in particolare, senza aumenti della volumetria e delle superfici occupate in relazione alla primitiva sagoma d'ingombro, realizza una ricostruzione, mentre in presenza di dette variazioni o aumenti si verte nella diversa ipotesi di una costruzione nuova. Ne deriva, essendo la sagoma di un edifìcio rappresentata dalla sua proiezione tanto sul piano orizzontale quanto su quello verticale, che un fabbricato ricostruito avente un'altezza superiore a quella preesistente e insistente su di un sedime in parte diverso da quello originario integra una costruzione nuova per l'intero e non soltanto per la porzione che si sopraeleva rispetto all'altezza dell'edificio originario ovvero in cui si discosta dall'area di risulta della demolizione e tale va considerato anche ai fini del computo delle distanze tra gli edifici previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni vengano estese anche alle ricostruzioni, ovvero nelle sole parti eccedenti le dimensioni dell'edifìcio originario, se siffatta norma non esista" Cassazione civile, sez. II, 24/06/2008, n. 17176 - c. - Guida al diritto 2008, 39, 76 (s.m.)  

  • sopraelevazioni non superanti in altezza i muri perimetrali preesistenti,

"se il nuovo corpo di fabbrica dell'ultimo piano costituisce, alla stregua dei criteri dettati dall'art. 63 n. 5 del vigente regolamento edilizio del comune di Schio una sopraelevazione, come tale assoggettata, alle stesse regole sulle distanze legali valide per le costruzioni che si elevano dal suolo, i muri perimetrali del nuovo manufatto, una volta stabilito che si tratta comunque di sopraelevazione, non possono considerarsi sottratti a quelle regole sol perché non superanti in altezza quelli preesistenti" Cass. 16.3.00, n. 3054, DG, 2000, 12 41, 

  • la tamponatura realizzata in sopraelevazione di un edificio preesistente,

"l'art. 19 del regolamento edilizio del comune di Varedo, integrativo dell'art. 873 c.c., consente la sopraelevazione degli edifici esistenti sul medesimo allineamento di essi in deroga alla distanza minima limitatamente alle sole strutture portanti, mentre ribadisce che le pareti debbono essere in ogni caso realizzate nel rispetto delle disposizioni generali sulle distanze, e pertanto viola la norma la nuova costruzione costituente corpo chiuso mediante tamponatura realizzata in sopraelevazione di un edificio preesistente a distanza inferiore a quella legale" Cass. 29.5.99, n. 5236, FI, 2000, I, 2286, 

  • le strutture portanti che consentano la circolazione d"aria e non limitino la luminosità,

" l'art. 19 del regolamento edilizio del comune di Varedo (integrativo in sede locale della previsione dell'art. 873 c.c. ed attuativo delle disposizioni del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444) consente la sopraelevazione degli edifici esistenti sul medesimo allineamento di essi, in deroga alla distanza minima (stabilita in metri cinque dal confine e in metri dieci tra pareti finestrate) limitatamente alle sole strutture portanti (pilastri e simili), in quanto tali strutture consentono la circolazione dell'aria e non limitano sensibilmente la luminosità, in guisa da non comportare la formazione di intercapedini dannose. La norma regolamentare in esame risulta invece violata dalla nuova costruzione costituente un corpo chiuso mediante tamponatura, realizzata in sopraelevazione di un edificio preesistente ad una distanza inferiore a quella consentita" Cass. 29.5.99, n. 5236, GCM, 1999, 1210,  

  • le disposizioni di un regolamento locale che preveda espressamente limiti particolari per le sopraelevazioni,

 "l'art. 41 del regolamento edilizio 13 giugno 1933 del comune di Siracusa trova applicazione nel caso di spazi o zone libere o di vie private, che siano interposte tra due fabbricati diversi o tra due corpi di fabbrica di uno stesso gruppo di fabbricati, ed è inteso precipuamente a prescrivere la distanza che deve essere osservata nel caso di costruzioni in sopraelevazione su tali preesistenti e opposti fabbricati, stabilendo che la distanza non deve essere minore di tre quinti dell'altezza del fabbricato più alto e, in ogni caso, non deve essere minore di otto metri" Cass. 15.5.97, n. 4286, GCM, 1997, 752 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto,

la sopraelevazione in casi particolari di diritto di prevenzione:

"poiché il principio della prevenzione a favore di colui che per primo costruisca o sopraelevi non può comportare il pregiudizio del diritto del confinante di utilizzare in pari misura l'edificabilità del proprio fondo allorquando sia imposta in assoluto una distanza tra edifici proporzionale alle rispettive altezze, ciascuno dei proprietari, anche nel caso di sopraelevazione di un proprio edificio preesistente all'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967, deve osservare dal confine una distanza tale che in relazione all'altezza assicuri al vicino il diritto di costruire ad una pari distanza dal confine stesso un edificio di uguale altezza" Cass. 28.7.92, n. 9041, GCI, 1992, fasc. 7.

Altra, interessante, casistica in materia concerne particolari interpretazioni, fornite dalla giurisprudenza, in ipotesi di applicazione di regolamenti locali, quali quello del comune di Cassano Murge, secondo cui, per le sopraelevazioni nelle zone esistenti di completamento, le distanze tra fabbricati e dai confini devono essere quelle previste direttamente dal codice di civile;

"la norma dell'art. 11 comma 5 titolo I parte 2 del regolamento edilizio del comune di Cassano Murge, secondo cui per le sopraelevazioni nelle zone esistenti di completamento le distanze tra fabbricati e dai confini debbano essere quelle previste direttamente dal codice di civile, non comporta l'applicazione delle maggiori distanze regolamentari richiamate dallo stesso codice (e quindi pur sempre i dieci metri previsti dall'art. 2 del programma edilizio), attesa la specificità del richiamo delle distanze previste dal codice civile, che resterebbe vanificato rendendo la disposizione stessa inutile, nonché la "ratio" della norma, volta a salvaguardare la conformazione urbanistica precedente consentendo le sopraelevazioni in linea con le precedenti costruzioni di base" Cass. 17.10.92, n. 11434, GCM, 1992, fasc. 10,

ovvero l"interpretazione applicativa fornita avuto riguardo la c.d. "soletta di balcone":

"la cosiddetta "soletta di balcone" di cemento armato costituisce costruzione e rientra tra gli sporti, onde soggiace alla disciplina delle distanze fra costruzioni sub art. 873 c.c. senza che possa rilevare la differente altezza delle stesse poiché anche in tale ipotesi sussiste l'esigenza di impedire dannose e pericolose intercapedini in relazione alla sopraelevazione della costruzione più bassa" Cass. 22.12.86, n. 7844, GCM, 1986, fasc. 12.

 




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