-  Mazzon Riccardo  -  17/12/2012

CASISTICA TIPO NELLE AZIONI DI NUNCIAZIONE: INFILTRAZIONI, DEMOLIZIONI, QUERELA E CONDOMINIO - Riccardo MAZZON

E' stata, recentemente, dichiarata legittima la proposizione di ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile, finalizzato alla tutela dei diritti del proprietario di un'immobile a causa delle infiltrazioni di acqua nel proprio appartamento provenienti dal sovrastante terrazzo, chiarendo che, mentre nelle ipotesi di denunzia di nuova opera o di danno temuto, la funzione cautelare si concreta in un provvedimento dal contenuto già normativamente prefissato, nell'ipotesi dell'articolo 700, invece, la funzione stessa è pressoché indeterminata, sì da poter sopperire anche ad esigenze non del tutto prevedibili specificamente:

"è legittima la proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. finalizzato alla tutela dei diritti del proprietario di un'immobile a causa delle infiltrazioni di acqua nel proprio appartamento provenienti dal sovrastante terrazzo, di proprietà esclusiva del condomino del vano superiore, posto che nessuna sostanziale diversità sussiste, quanto alla natura giuridica, tra i provvedimenti previsti dagli art. 688 ss. c.p.c. ed i provvedimenti che il giudice può adottare a norma dell'art. 700 c.p.c., gli uni e gli altri partecipando dell'identica funzione giurisdizionale di carattere cautelare, diretta ad evitare che un evento possibile o probabile possa irrimediabilmente pregiudicare interessi tutelati dal diritto, distinguendosi tra loro solo per il grado di determinazione specifica della funzione predetta, nel senso che, mentre nelle ipotesi di denunzia di nuova opera o di danno temuto la funzione cautelare si concreta in un provvedimento dal contenuto già normativamente prefissato, nell'ipotesi dell'art. 700 c.p.c., invece, la funzione stessa è pressoché indeterminata, sì da poter sopperire anche ad esigenze non del tutto prevedibili specificamente". Tribunale Nola, sez. II, 22/03/2010 - Redazione Giuffrè 2010 – conforme - Tribunale Nocera Inferiore, 06/02/1995 D'Auria e altro c. Cond. palazzo Angelica Rass. locaz. condom. 1995, 289

Nell'azione di denuncia di nuova opera, qualora il ripristino della situazione di fatto anteriore debba essere attuato mediante la demolizione di un'opera appartenente a più proprietari, l'azione deve essere diretta contro tutti i comproprietari:

"nell'azione di denuncia di nuova opera, qualora il ripristino della situazione di fatto anteriore debba essere attuato mediante la demolizione di un'opera appartenente a più proprietari, l'azione deve essere diretta contro tutti i comproprietari, oltre che contro gli autori dello spoglio o della violazione del diritto di proprietà, poiché incidendo la condanna all'abbattimento sull'esistenza dell'oggetto, e quindi necessariamente sul compossesso o sulla comproprietà che altri estranei al processo abbiano su di esso, e non essendo d'altra parte configurabile al riduzione in pristino rispetto alla quota ideale del soggetto convenuto in giudizio, la sentenza che pronuncia la condanna al ripristino nei suoi soli confronti è "inutiliter" data". Cassazione civile, sez. II, 05/12/1990, n. 11693 Di Paolo c. Grande e altro Giust. civ. Mass. 1990, fasc.12

La denuncia di nuova opera non rende inammissibile la querela ex articolo 12 del codice di procedura penale:

"come risulta in modo testuale ed inequivocabile dall'art. 12 c.p.p., la querela è inammissibile solo quando per un fatto-reato sia stata proposta davanti al giudice civile l'azione per il risarcimento del danno conseguente al fatto-reato o quella per le restituzioni, ragion per cui non impedisce l'esercizio del diritto di querela ogni altra azione di cognizione, cautelare o esecutiva, promossa o promovibile in sede civile. (Nella specie, era stata ritenuta inammissibile la querela, proposta ai sensi dell'art. 388 c.p. per inottemperanza all'ordinanza emessa in sede civile dal pretore in sede di denuncia di nuova opera, dopo che a questo stesso giudice era stato proposto ricorso per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 691 c.p.c.". Cassazione penale, sez. VI, 16/10/1980 Bencich Giur. it. 1982, II,149

Nel giudizio promosso da alcuni condomini contro altro condomino per ottenere, a seguito di denuncia di nuova opera, la sospensione dei lavori ed il ripristino della precedente situazione, l'intervento di altro condomino proprietario di appartamento direttamente interessato dall'opera, il quale, deducendo l'illegittimità della costruzione ed aderendo alle ragioni degli altri condomini contro lo stesso convenuto, introduce nel processo domande dipendenti dal proprio specifico titolo, integra un intervento adesivo autonomo:

"nel giudizio promosso da alcuni condomini contro altro condomino per ottenere, a seguito di denuncia di nuova opera, la sospensione dei lavori ed il ripristino della precedente situazione, l'intervento di altro condomino proprietario di appartamento direttamente interessato dall'opera, il quale, deducendo l'illegittimità della costruzione ed aderendo alle ragioni degli altri condomini contro lo stesso convenuto, introduce nel processo domande dipendenti dal proprio specifico titolo, integra un intervento adesivo autonomo. Detto interventore può proporre domande nuove, non essendo la sua attività processuale legata a quella della parte che ha iniziato il giudizio, stante l'autonomia del diritto fatto valere nei confronti dell'altra parte convenuta". Cassazione civile, sez. II, 15/05/1996, n. 4504 Pucci c. Grandoni Giust. civ. Mass. 1996, 730

Si confrontino, da ultimo, le seguenti pronunce in materia di cauzione,

"in tema di procedimento di denunzia di nuova opera, la cauzione, imposta in fase cautelare con un provvedimento ordinatorio, deve essere svincolata con disposizione dello stesso giudice che ha emanato il provvedimento, secondo il principio generale dell'art. 177 c.p.c." Cassazione civile, sez. II, 13/08/1980, n. 4937 Bonaccorsio c. Leone Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 8

impianto per telefonia cellulare

"la presenza in prossimità di un immobile di un impianto per telefonia cellulare cagiona i pregiudizi di turbamento del godimento e di deprezzamento del valore commerciale dello stesso" Tribunale Bologna, sez. II, 08/03/2005 - Redazione Giuffrè 2005

e riparazione del guasto che avava provocato il danno avvenuta nel corso del giudizio: 

"la denuncia di danno temuto andrà respinta dal giudice qualora, nel corso del giudizio, il convenuto abbia provveduto alla riparazione del guasto che ha provocato il danno". Tribunale Savona, 09/10/2004 - Redazione Giuffrè 2005

 

 

 

 

 

 

 




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