-  Redazione P&D  -  30/01/2012

Cass. 666/2012 - 'ILVETTORE RISPONDE ANCHE NEL TEMPO DELLA SALITA E DISCESA DAL MEZZO'

La vicenda si trascina, tra diverse aule di giustizia, per quasi trent"anni: a metà anni "80 l"incidente, solo oggi il riconoscimento definitivo delle responsabilità e la quantificazione del relativo risarcimento.

Tutto nasce, come detto, a causa di una ripartenza "infelice" di un autobus: un anziano passeggero, impegnato a scendere dal veicolo, cade a terra. Eppure, in una prima fase, il risarcimento non viene riconosciuto alla figlia dell"uomo – deceduto, purtroppo, durante il procedimento – né dal Tribunale né dalla Corte d"Appello. Deve intervenire, allora, la Cassazione, a quasi venti anni dall"incidente, e riaprire la questione, chiarendo che va applicata «la presunzione di responsabilità del vettore», così ponendo «a carico dell"attore l"ordinario regime probatorio in tema di responsabilità».

Di conseguenza, la Corte d"Appello, in una nuova pronuncia, riconosce alla donna un risarcimento pari a circa 25mila euro, spiegando che la donna «aveva provato il nesso di causalità tra l"evento ed il trasporto, con l"indicazione specifica per cui l"evento si era verificato». Ecco che, logicamente, la responsabilità dell"incidente, secondo i giudici, «era addebitabile esclusivamente» all"azienda di trasporto che non aveva «fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che lo stesso fosse addebitabile ad un fattore esterno o ad una condotta imprudente o negligente del viaggiatore». Alla luce di questo quadro, realizzato su input della Cassazione, la liquidazione del danno «era operata in via equitativa» e fissata, come detto, a 25mila euro.

Eppure la vicenda non si chiude ancora in maniera definitiva. Per la seconda volta, difatti, essa viene sottoposta alla valutazione dei giudici della Cassazione. A proporre ricorso sono gli eredi della donna – anch"ella deceduta –, da un lato, e la compagnia assicurativa, che "copre" l"azienda di trasporto, dall"altro. Quali i temi sul tavolo? Sempre gli stessi: attribuzione della responsabilità e quantificazione del risarcimento. Per i giudici di piazza Cavour, però, la situazione "fotografata" nella ultima pronuncia d"Appello è oramai consolidata, legittima e immodificabile: difatti, i ricorsi vengono rigettati. Innanzitutto, perché viene considerata acclarata la ricostruzione dei fatti, anche in tema di onus probandi: «vi era piena prova del fatto che l"evento dannoso era accaduto perché il veicolo era ripartito prima che il trasportato avesse completato la discesa dal mezzo» e, alla luce della giurisprudenza, per «danni subiti dal trasportato durante il viaggio», nell"ottica della responsabilità del vettore, «devono considerarsi anche quelli conseguenti alle operazioni quali la salita e la discesa dal mezzo di trasporto». Allo stesso tempo, i giudici riconfermano anche il conteggio del risarcimento, liquidato in via equitativa, nonostante il richiamo alla valutazione del danno biologico e alla connessione all"età e all"aspettativa di vita, punti, questi, centrali per entrambi i ricorrenti.

 

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 novembre 2011 – 18 gennaio 2012, n. 666
Presidente Trifone – Relatore Filadoro

Svolgimento del processo

Con sentenza 14 maggio-28 giugno 2009 la Corte di Lecce rigettava l"appello proposto da A.S. avverso la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva respinto la domanda della stessa, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal padre dell"attrice, C.S. per un infortunio occorsogli il 6 luglio 1984, a seguito di caduta avvenuta nella discesa dell"autobus, di proprietà della STP (Società trasporti pubblici di Brindisi), condotto da N.C. ed assicurati per la responsabilità civile da autoveicoli con Assitalia. La decisione della Corte territoriale era cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza 11194 del 17 luglio 2003 per avere i giudici di appello disapplicato la presunzione di responsabilità dell"art. 1681 c.c., così ponendo a carico dell"attore l"ordinario regime probatorio in tema di responsabilità, con quello invertito, specificamente previsto in tema di trasporto, a tutela dell"incolumità del viaggiatore.
La Corte di appello di Lecce, designata quale giudice di rinvio, con sentenza 13 luglio-19 settembre 2005 accoglieva per quando di ragione la domanda proposta dalla S., condannando la Assitalia, le Assicurazioni di Italia a pagare la somma di euro 25.784,11 comprensiva di rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro sino a quella della sentenza, in favore di A.S., unica erede di C.S., deceduto prima della introduzione del giudizio. La Corte di Lecce ricordava che la attrice aveva agito sia in base alla responsabilità contrattuale, ex art. 1681 c.c., che in base all"art. 2043, per responsabilità extra contrattuale, il cui esercizio cumulativo, sia pure l"una subordinatamente all"altra, in materia di trasporto, è certamente consentito secondo la giurisprudenza di questa Corte. Nel caso di specie, l"attrice aveva provato il nesso di causalità tra l"evento ed il trasporto, con la indicazione specifica per cui l"evento si era verificato.
La responsabilità dell"incidente era addebitabile esclusivamente alla società Trasporti Pubblici Brindisi, che non avevano fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che lo stesso fosse addebitabile ad un fattore esterno o ad una condotta imprudente o negligente del viaggiatore. La liquidazione del danno era operata in via equitativa, sulla base delle indicazioni provenienti dalla consulenza di parte della Assitalia, nella somma complessiva di euro 25.784,11 comprensiva di rivalutazione ed interessi.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi della originaria attrice, deceduta nelle more del giudizio. Resiste con controricorso l"Assitalia, la quale ha proposto ricorso incidentale e sorretto da due motivi, illustrati in memoria.

Motivi della decisione

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti avverso la medesima decisione.
Appare opportuno esaminare per primo il ricorso incidentale della compagnia di assicurazione.
Con il primo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell"art. 2043 c.c., violazione e falsa applicazione dell"art. 115 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell"art. 18 della legge 990 del 1969, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il giudice di rinvio aveva ritenuto applicabile al caso di specie la presunzione di responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c., applicabile anche a sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore, verificatisi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le frenate. Da ciò era derivato l"onere a carico della attrice di provare il nesso esistente tra evento dannoso e trasporto con la indicazione della specifica ragione per la quale l"evento si era verificato, mentre il vettore aveva l"onere di dimostrare che quell"evento fosse derivato da fatto imprevedibile e non evitabile nonostante l"uso della normale diligenza. La Corte di Lecce aveva ritenuto, sulla base delle prove raccolte, che la S. avesse assolto all"onere probatorio posto a carico dell"attrice e che la responsabilità fosse da addebitare esclusivamente alla società trasporti pubblici Brindisi, che non aveva fornito la prova liberatoria. Non vi era, nella decisione della Corte territoriale, alcuna motivazione in ordine alla condanna dell"Assitalia che poteva avvenire solo per responsabilità contrattuale: infatti, la società trasporti Pubblici Brindisi era assicurata per la responsabilità civile con la compagnia Assitalia che era stata citata con azione diretta ex att. 18 della legge 990 del 1969. Pertanto, Assitalia non poteva essere condannata in via diretta per responsabilità contrattuale. Il motivo è inammissibile ancor prima che privo di fondamento. Nessuna eccezione è stata sollevata dalla società assicuratrice, nei precedenti giudizi di merito, in ordine alla possibilità di una azione diretta nei suoi confronti, ai sensi dell"art. 18 della legge 990 del 1969, basata sulla responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c. In effetti, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l"assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, con riguardo ai danni alla persona trasportata, secondo la previsione dell"art. 1 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (e successive modificazioni), si riferisce tanto al caso in cui detta responsabilità venga invocata a titolo extracontrattuale, per violazione del principio del "neminem laedere", quanto al caso in cui venga fatta valere a titolo contrattuale (art. 1681 cod.civ.).
Nessuna violazione degli articoli di legge richiamati è dunque possibile ravvisare nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, con motivazione adeguata che sfugge a tutte le censure di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, la Corte di appello – applicando il principio di diritto enunciato da questa stessa Corte – ha osservato che la attrice aveva fornito la prova del nesso di causalità esistente tra trasporto e sinistro ed ha aggiunto che i convenuti non avevano invece dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Di più, superando anche la presunzione stabilita dalla legge ai fini della responsabilità contrattuale del vettore, la Corte territoriale designata quale giudice di rinvio, ha aggiunto che vi era piena prova del fatto che l"evento dannoso era accaduto perché il veicolo era ripartito prima che il trasportato avesse completato la discesa dal mezzo. Ed ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale per danni subiti dal trasportato "durante il viaggio" ai sensi dell"art. 1681 c.c. devono considerarsi (anche) quelli conseguenti alle operazioni preparatorie e accessorie, quali la salita e la discesa dal mezzo di trasporto.
Il secondo motivo del ricorso incidentale censura la violazione degli articoli 2056 e 1223 c.c. nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il giudice di rinvio non aveva tenuto conto del decesso dello S. per cause indipendenti dall"incidente, avvenuto a distanza di due anni dallo stesso. Il risarcimento del danno da riconoscere alla S. avrebbe dovuto tener conto di tale circostanza, riducendo la misura del risarcimento in relazione ai mesi di sopravvivenza. Il motivo è infondato. I principi richiamati dalla ricorrente incidentale sono in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini della liquidazione del danno biologico, l"età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l"aspettativa di vita, sicchè "progressivamente inferiore è il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diversa dalla mera sofferenza psichica) della permanete lesione della integrità psicofisica del soggetto per l"intera durata della sua vita residua (Cass. 24 ottobre 2007, n. 22338).
Tali principi, tuttavia, non possono trovare applicazione nel caso di specie, considerato che la sentenza impugnata ha proceduto ad una liquidazione in via equitativa.
Sulla base di tale considerazione deve esser rigettato il ricorso principale proposto dagli eredi della S. (deceduta nelle more del giudizio). Con i tre motivi, i ricorrenti principali deducono la violazione di varie norme di legge e vizi della motivazione, censurando la decisione resa dal giudice di rinvio, nella parte in cui la stessa ha liquidato una somma omnicomprensiva (escludendo quindi la rivalutazione gli interessi di legge, nonostante la liquidazione fosse stata operata sulla base delle tabelle in vigore nel 1997). Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell"art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, art. 4 D.M. 24 novembre 1990 n. 392 e tabelle allegate, art. 4 D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 e tabelle allegate, art. 4 D.M. 8 aprile 2004, n.- 127 e tabelle allegate, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. La sentenza impugnata, secondo i ricorrenti principali, avrebbe errato escludendo senza alcuna motivazione alcune voci ritenendole non dovute. Inoltre la stessa non aveva tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari deve essere effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cu le attività professionali sono state condotte a termine, tranne che per gli onorari del giudizio di legittimità. Nel caso di specie, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto determinare gli onorari di tutti i gradi del giudizio secondo la tariffa di cui al D.M. 127 del 2004. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità, essendosi il ricorrente principale limitato ad indicare nel motivo di ricorso la data di inizio della controversia e gli importi che si sarebbero a suo dire dovuti liquidare per le varie attività, senza specificare quando l"attività professionale era stata condotta a termine e quale tariffa in quel momento fosse vigente, e quali fossero le singole voci applicabili in relazione al valore della controversia, che non è neppure indicato.
Nel motivo di ricorso, infatti, gi eredi della S. si sono limitati a contrapporre gli importi complessivi liquidati per il giudizio di primo e secondo grado con quelli che sarebbero dovuto, in base alle tariffe applicabili (con la sola esclusione di una voce, riguardante la voce "redazione difese" per il giudizio di primo e secondo grado). la determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, essendo rimessa la valutazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia specificamente invocata la violazione dei minimi tariffari che, per l"autosufficienza del ricorso, deve essere dedotta con riferimento non solo alle singole voci ma anche agli importi considerati, in relazione al valore della controversia, così da consentire a questa Corte il controllo senza l"esame degli atti, trattandosi di "error in iudicando". E" appena il caso di ricordare poi che secondo la giurisprudenza di questa Corte se la determinazione è effettuata dal giudice di rinvio questi deve fare riferimento alle tariffe vigenti al tempo del giudizio di legittimità (nel caso di specie conclusosi nell"aprile 2003), senza che abbiano rilievo eventuali tariffe sopravvenute (Cass. 20 dicembre 1995 n. 13015). Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati.
Sussistono giusti motivi, in relazione all"esito della controversia, per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.







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