-  Redazione P&D  -  14/06/2005

Cass. civ., Sez. III, 14 giugno 2005, n. 12747, pres. Fiduccia, rel. Talevi - LA DENUNZIA TARDIVA NON ESCLUDE IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI UN'OPERAZIONE DI CHIRURGIA ESTETICA

(omissis)

la doglianza secondo cui nell’anno 1978 l’intervento era senz’altro “straordinario perché non adeguatamente studiato dalla scienza e sperimentato nella pratica” e l’eccezionalità dell’intervento nel caso di specie è in re ipsa proprio per la delicatezza ed il periodo in cui è stato eseguito , è inammissibile (in quanto viene espressa in termini sostanzialmente apodittici) prima ancora che priva di pregio (dato che la motivazione della corte è comunque immune da vizi);

quanto alle doglianze esposte in relazione alla “… tenuta nel tempo…” di “… una blefaroplastica ed un lifting facciale…” è evidente, prima ancora della loro mancanza di pregio (derivante dall’inidoneità delle stesse ad inficiare la motivazione della Corte), la loro inammissibilità in quanto nell’impugnata decisione vengono confutate, tra l’altro, proprio le tesi in questione (v. in particolare a pag. 9 ove si rileva che gli esiti negativi riscontrati dal consulente tecnico non si riferiscono affatto a profili estetici relativi al lifting (e dal contesto della sentenza si evince che il rilievo della Corte si riferisce in realtà anche alla blefaroplastica) ma alla presenza di disformismi delle cicatrici e soprattutto alla presenza di disturbi funzionali irreversibili insussistenti in precedenza (difficoltà respiratorie) ed era quindi onere dello S. criticare dette confutazioni, mentre è da ritenersi inammissibile la ripetizione (in sostanza) di rilievi già esaminati dalla Corte di merito. Il ricorso va dunque respinto




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