-  Redazione P&D  -  24/03/2011

Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754, pres. Preden, rel. Amatucci - DANNO TANATOLOGICO: CHIARIMENTI E LIMITI

Si noti che rispetto alle altre analoghe pronunce è stato ulteriormente abbassato il limite temporale per la loro liquidazione da ultimo quantificato in “5 giorni”.
Danno tanatologico e danno catastrofale … La legge liquida loro varie voci di danno per il dolore causato dalla morte del congiunto (iure proprio; pecunia doloris) e per le conseguenti ripercussioni economiche (iure proprio), nonché i relativi cespiti che sarebbero spettati al de cuius se fosse sopravvissuto (iure ereditario). Più propriamente quest'ultima ipotesi è detta danno tanatologico anche se, comunemente, tale denominazione viene usata per indicare, in senso lato, entrambi i casi. Il danno catastrofale è dovuto alla vittima che, “in una situazione di attesa lucida e disperata” della morte, soffre percependo “le sofferenze che questa disperazione esistenziale gli procurano” (Cass. civ. nn. 458/09, 17177/07 e 11601/05).
… sua esclusione. È, quindi, escluso ogni risarcimento sotto forma di danno biologico se il defunto non ha avuto una chiara e cosciente percezione del suo status. Si precisi che, a sua volta, questa voce indica due lesioni: alla salute sempre liquidabile se rientrante nei limiti temporali sopra descritti e quella alla qualità della vita che non deve essere confusa con la lesione del diritto alla vita, poiché, sotto questo aspetto, non è mai indennizzabile. Questa è la principale novità della sentenza.




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